Corte di giustizia, Sentenza C-553/16
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 luglio 2018. — «TTL» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Tassazione delle società – Versamenti effettuati da una società residente a favore di società non residenti per il noleggio di vagoni-cisterna – Obbligo di prelevare una ritenuta alla fonte sui redditi di origine nazionale versati ad una società straniera – Inosservanza – Convenzioni contro la doppia imposizione – Riscossione di interessi di mora presso la società residente per mancato versamento della ritenuta alla fonte – Interessi dovuti a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per il pagamento fino al giorno in cui sussista la prova dell’applicabilità della convenzione contro la doppia imposizione – Interessi irripetibili. — Causa C-553/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibile/inapplicabile la prima questione fondata sul TUE e ha ricondotto la seconda questione all’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi. Ha ritenuto che la disciplina bulgara, imponendo interessi di mora irripetibili al soggetto residente per il solo ritardo nella prova dei requisiti convenzionali, costituisca una restrizione non giustificata. La norma è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione.
Libera prestazione dei servizi e interessi di mora irrecuperabili imposti al soggetto residente che non ha operato la ritenuta alla fonte su pagamenti transfrontalieri esenti o ridotti in base a una convenzione contro la doppia imposizione.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 4, TUE e l’articolo 12, lettera b), TUE siano applicabili a una disciplina nazionale di natura tributaria come quella in causa; e, soprattutto, se gli articoli 49, 54, 63 e 65 TFUE ostino a una normativa/prassi che impone a una società residente interessi di mora irripetibili per il ritardato versamento della ritenuta alla fonte su compensi pagati a una società stabilita in un altro Stato membro, anche quando, in base alla convenzione contro la doppia imposizione, l’imposta non è dovuta o è dovuta in misura inferiore.
Principio di diritto
L’articolo 56 TFUE osta a una normativa nazionale che, per pagamenti transfrontalieri soggetti in linea di principio a ritenuta alla fonte ma poi esenti o ridotti in base a una convenzione contro la doppia imposizione, imponga alla società residente che non ha trattenuto e versato l’imposta il pagamento di interessi di mora irripetibili calcolati fino al momento in cui il beneficiario non residente dimostri i requisiti convenzionali; una siffatta sanzione è restrizione alla libera prestazione dei servizi e, pur potendo perseguire l’efficacia della riscossione e dei controlli fiscali, eccede quanto necessario quando l’imposta non è dovuta o non è dovuta in quel importo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Articolo 12, lettera b), TUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65, paragrafi 1 e 3, TFUE
Interessi di mora irrecuperabili su ritenute alla fonte e libera prestazione dei servizi
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) in materia di tassazione di pagamenti effettuati da una società bulgara a società stabilite in altri Stati membri per il noleggio di vagoni-cisterna. Il nodo è la compatibilità con il diritto UE della disciplina bulgara che impone interessi di mora irripetibili alla società residente quando non abbia trattenuto e versato la ritenuta alla fonte, pur se la convenzione contro la doppia imposizione esclude o riduce l’imposta.
Fatti e procedimento principale
Tra il 2007 e il 2010, TTL EOOD, società bulgara, ha corrisposto canoni di locazione a tre società estere stabilite nei Paesi Bassi, in Austria e in Polonia. TTL non ha operato la ritenuta alla fonte ritenendo applicabili le convenzioni contro la doppia imposizione concluse dalla Bulgaria con tali Stati membri. Le società estere hanno prodotto solo successivamente la documentazione comprovante i requisiti convenzionali; l’amministrazione ha quindi emesso avviso di accertamento con interessi di mora per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per versare la ritenuta e la prova dell’applicabilità della convenzione.
Normativa nazionale rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 195, paragrafo 1, della legge bulgara sull’imposta sulle società, che assoggetta a ritenuta alla fonte i redditi di persone giuridiche straniere da fonte interna;
- l’articolo 202, paragrafo 2, della stessa legge, che impone il versamento entro tre mesi;
- l’articolo 175, paragrafi 1 e 2, punto 3, del codice di procedura del contenzioso tributario, che prevede interessi di mora anche sui debiti da ritenuta alla fonte del soggetto straniero dalla scadenza del termine legale fino alla prova dei requisiti convenzionali;
- gli articoli 135-142 del medesimo codice, che disciplinano la procedura per applicare le esenzioni previste dalle convenzioni contro la doppia imposizione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se gli articoli 5, paragrafo 4, e 12, lettera b), TUE ostassero alla normativa nazionale;
- se gli articoli 49, 54, 63 e 65 TFUE ostassero alla medesima disciplina e alla prassi applicativa, che fanno gravare interessi irripetibili sulla società residente anche quando l’imposta, secondo la convenzione, non è dovuta o è dovuta in misura inferiore.
Valutazione della Corte sulla prima questione
La Corte ha escluso di dover rispondere alla prima questione. Ha osservato che l’articolo 5, paragrafo 4, TUE riguarda il principio di proporzionalità nell’azione delle istituzioni dell’Unione, mentre l’articolo 12, lettera b), TUE si riferisce al controllo dei parlamenti nazionali sui progetti di atti legislativi dell’Unione. Tali disposizioni non disciplinano una normativa fiscale nazionale come quella controversa nel procedimento principale.
Riqualificazione della seconda questione e libertà rilevante
Pur essendo stati richiamati dal giudice del rinvio gli articoli 49, 54, 63 e 65 TFUE, la Corte ha rilevato che la fattispecie non rientra nella libertà di stabilimento né nella libera circolazione dei capitali. Ha invece riqualificato la questione alla luce dell’articolo 56 TFUE, poiché la prestazione in causa consiste nella locazione di vagoni-cisterna, che integra una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE.
Esistenza di una restrizione alla libera prestazione dei servizi
Secondo la Corte, la disciplina bulgara crea una disparità di trattamento tra operazioni interne e transfrontaliere: gli interessi di mora sono dovuti solo quando il beneficiario dei redditi è stabilito in un altro Stato membro, e non sono rimborsabili. Questa situazione può dissuadere le imprese bulgare dal ricorrere a servizi di noleggio forniti da operatori stabiliti in altri Stati membri, rendendo meno attraente la prestazione transfrontaliera di servizi. Ne deriva una restrizione, in linea di principio vietata dall’articolo 56 TFUE.
Giustificazione invocata e controllo di proporzionalità
La Bulgaria ha invocato la necessità di garantire l’efficacia della riscossione delle imposte e dei controlli fiscali, obiettivi che la Corte riconosce come motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, nel caso concreto, la sanzione sotto forma di interessi irripetibili non è proporzionata:
- gli interessi sono calcolati sull’importo dell’imposta teoricamente dovuta secondo il diritto interno, anche quando, in base alla convenzione, l’imposta non è dovuta;
- non vi è un nesso adeguato tra l’importo della sanzione e il danno effettivo per l’erario o la gravità del ritardo;
- non è prevista alcuna possibilità di rimborso se successivamente risulta che l’imposta non era esigibile. La Corte osserva inoltre che obiettivi analoghi potrebbero essere perseguiti con strumenti meno restrittivi, ad esempio prevedendo il rimborso degli interessi se, in seguito a nuova determinazione, emerge che nessuna imposta era dovuta.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 56 TFUE osta a una normativa nazionale come quella bulgara controversa nel procedimento principale, che impone a una società residente interessi di mora irripetibili per il mancato tempestivo versamento della ritenuta alla fonte su redditi pagati a una società stabilita in un altro Stato membro, anche quando la convenzione contro la doppia imposizione esclude o riduce l’imposta dovuta.
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