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Sentenza

Sentenza n. 414/2026 - Palermo, Sezione 4

quanto al ricorso introduttivo per l'accertamento - dell’illegittimità del diniego del 14 marzo 2024, di ostensione dei documenti richiesti con istanza d'accesso agli atti del 2 novembre 2023 e successiva audizione personale del giorno 11 gennaio 2024; e per l'annullamento quanto ai primi motivi aggiunti: - del diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia del 25 marzo 2024; quanto ai secondi motivi aggiunti: - della “relazione di servizio con i nominativi dei soggetti coinvolti nei controlli” della Questura di Trapani recante nota prot. -OMISSIS-, resa in esecuzione alla Sentenza n.-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202400578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia del 25 marzo 2024; la relazione di servizio ostesa in esecuzione della precedente sentenza sull'accesso è stata impugnata in via cautelativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare della licenza dal 2006 e già destinatario di precedenti rinnovi, ha impugnato il diniego di rinnovo fondato su plurimi controlli di polizia, svolti tra il 2004 e il 2018, nei quali era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia. Con i primi motivi aggiunti ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che non gli erano state contestate condotte penalmente rilevanti o abusi delle armi, che alcuni episodi erano già noti nei precedenti rinnovi e che il diniego si fondava su una mera elencazione di controlli risalenti, senza prova della stabilità o significatività delle frequentazioni. Con i secondi motivi aggiunti, dopo l'ostensione della relazione di servizio disposta in altro giudizio, ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Ha contestato analiticamente i singoli episodi, allegando per uno il contesto lavorativo, per un altro l'occasionalità dell'incontro, e per gli altri la risalenza temporale, l'isolamento e l'insufficienza degli elementi. Ha inoltre censurato l'utilizzo della relazione di servizio quale integrazione postuma della motivazione. Il giudice ha precisato che la controversia sull'accesso era già stata definita con precedente sentenza passata in giudicato e che restava da decidere soltanto la legittimità sostanziale del diniego di rinnovo.

La decisione

Il TAR ha rigettato i motivi aggiunti e confermato il diniego di rinnovo. Ha ritenuto che il rilascio e il rinnovo del porto d'armi costituiscano una deroga eccezionale al generale divieto di detenzione e porto delle armi e siano espressione di un potere ampiamente discrezionale, cautelare e preventivo, volto a formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente. Tale giudizio può fondarsi anche su elementi privi di rilevanza penale e non richiede l'accertamento di un concreto abuso delle armi. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o del travisamento dei fatti. La relazione di servizio non ha integrato postumamente la motivazione, poiché ha soltanto specificato dati già indicati nel provvedimento, consentendo la conoscenza dei nominativi e delle circostanze dei controlli; le difese dell'Amministrazione hanno avuto funzione esplicativa e difensiva senza modificare la ratio del diniego. Non è stata ravvisata contraddittorietà per il fatto che il titolo fosse stato precedentemente rinnovato, poiché ogni rinnovo richiede una valutazione autonoma e attuale e il precedente rilascio non determina un affidamento tutelabile alla conservazione del titolo. Quanto ai singoli episodi, il giudice ha ritenuto legittima la loro valutazione complessiva e non atomistica: la pluralità e reiterazione nel tempo dei controlli con soggetti controindicati poteva fondare il giudizio di non piena affidabilità anche se le frequentazioni non erano abituali o continuative e anche in assenza di condanne definitive dei terzi. Gli elementi prodotti dal ricorrente non hanno dimostrato manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, ma miravano a ottenere una rivalutazione del merito della prognosi amministrativa, non consentita al giudice. Le spese sono state integralmente compensate, tenendo conto dell'accoglimento del precedente ricorso in materia di accesso e del rigetto dei motivi aggiunti sul diniego di rinnovo.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

    Le disposizioni sono state interpretate come base del potere dell'autorità di pubblica sicurezza di valutare in modo preventivo e discrezionale l'affidabilità del richiedente il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata per il preavviso di rigetto comunicato al richiedente nell'ambito del procedimento di rinnovo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del diniego.

  • art. 699 c.p.

    La norma è richiamata per il generale divieto di porto abusivo di armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce una deroga eccezionale.

  • art. 4 l. n. 110/1975

    La norma è richiamata quale fondamento del generale divieto di detenzione e porto delle armi, che giustifica il controllo amministrativo particolarmente penetrante.

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per il precedente giudizio promosso contro il diniego di accesso, definito con accoglimento e successiva ostensione degli atti.

Massime di principio

  • Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi non costituiscono esercizio di un diritto soggettivo, ma una deroga eccezionale al generale divieto di detenzione e porto delle armi; l'autorità di pubblica sicurezza deve quindi verificare in modo attuale e preventivo la piena affidabilità del richiedente.
  • Il giudizio di affidabilità ai fini del porto d'armi può fondarsi anche su elementi privi di rilevanza penale, senza necessità di accertare un concreto abuso delle armi, quando tali elementi rendano non pienamente rassicurante la prognosi sull'uso e sulla custodia delle armi.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, ma deve limitarsi a verificare la manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o il travisamento dei fatti della prognosi amministrativa.
  • Il precedente rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'armi non determina un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione del titolo, poiché ogni procedimento di rinnovo richiede una valutazione autonoma, attuale e rinnovabile delle esigenze di sicurezza pubblica.
  • Ai fini del diniego o della revoca del porto d'armi, l'amministrazione può valutare unitariamente una pluralità di frequentazioni o controlli con soggetti controindicati, anche se le singole frequentazioni non risultano abituali, continuative o penalmente rilevanti, purché il quadro complessivo sia logicamente idoneo a fondare una prognosi di non piena affidabilità.
  • Non viola il divieto di motivazione postuma la produzione o l'ostensione di atti che specifichino dati già posti a fondamento del provvedimento, senza introdurre ragioni nuove ed estranee alla motivazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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