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Sentenza

Sentenza del 30/03/2015 n. 1337 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE - Telefonia mobile - Presupposto impositivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza della tassa sulle concessioni governative relativa alla telefonia mobile, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973 avesse eliminato il presupposto normativo della tassa e che, conseguentemente, l'imposta non fosse più applicabile ai contratti di abbonamento per telefonia mobile.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il contratto di abbonamento costituisce il titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile e sostituisce la precedente licenza di stazione radio. Pertanto, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973 non ha fatto venir meno l'applicabilità dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, che costituisce il fondamento della tassa. È stata quindi confermata la debenza della tassa sulle concessioni governative per la telefonia mobile, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 9560/2014.

Norme richiamate

  • Art. 318 del d.P.R. 156/1973

    La sua abrogazione non ha eliminato il presupposto della tassa, poiché il contratto di abbonamento ha sostituito la licenza di stazione radio quale titolo per l'utilizzo della telefonia mobile.

  • Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972

    Costituisce il fondamento normativo della tassa sulle concessioni governative applicata ai contratti di abbonamento per telefonia mobile.

  • d.P.R. 641/1972

    La tariffa allegata al decreto individua gli atti e i provvedimenti soggetti alla tassa sulle concessioni governative, tra cui rientra il titolo abilitativo collegato all'abbonamento di telefonia mobile.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 9560/2014

    Precedente conforme che afferma la perdurante applicabilità della tassa sulle concessioni governative agli abbonamenti di telefonia mobile, nonostante l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma collegata al precedente titolo amministrativo non comporta automaticamente l'eliminazione di un tributo, se il presupposto impositivo continua a essere previsto da un'altra disposizione vigente.
  • Nel settore della telefonia mobile, il contratto di abbonamento può assumere la funzione giuridica precedentemente svolta dalla licenza di stazione radio; pertanto, la tassa può restare dovuta anche in assenza della licenza formale.
  • Per contestare efficacemente un tributo occorre verificare non solo l'abrogazione della norma originariamente collegata all'imposta, ma anche l'eventuale permanenza di una distinta disposizione tariffaria che individui il presupposto impositivo.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, come quello delle Sezioni Unite, una contestazione fondata sulla sola abrogazione della disciplina precedente ha scarse probabilità di successo.

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