Sentenza del 30/03/2015 n. 1258 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Termini per l'accertamento - Mancato deposito della comunicazione di avviso di reato - Raddoppio dei termini - Violazioni penalmente rilevanti - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva notificato nel dicembre 2012 avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, invocando il raddoppio dei termini ordinari in ragione della presunta commissione di violazioni tributarie penalmente rilevanti, tali da comportare l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Il contribuente contestava la tardività degli accertamenti. L'Ufficio non aveva depositato in giudizio la comunicazione di avviso di reato, impedendo al giudice tributario di verificare concretamente l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e di escludere che il ricorso al raddoppio fosse pretestuoso o strumentale ad ampliare il periodo accertabile.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini poiché l'Ufficio non aveva fornito la documentazione necessaria a consentire il controllo giudiziale sulla sussistenza delle violazioni penalmente rilevanti e sull'effettiva obbligatorietà della denuncia. Gli avvisi relativi agli anni 2003 e 2004, notificati nel 2012, sono quindi risultati tardivi e illegittimi.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola affermazione dell'Ufficio circa l'esistenza di un reato tributario. È necessario che sussistano concretamente i presupposti dell'obbligo di denuncia e che tali presupposti siano verificabili dal giudice.
Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011
L'applicazione del raddoppio deve essere sottoposta a un controllo effettivo del giudice, anche mediante una prognosi postuma, per verificare se l'Ufficio abbia agito imparzialmente e non abbia utilizzato pretestuosamente la disciplina per estendere il periodo di accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede una concreta violazione penalmente rilevante e non può fondarsi su un richiamo generico o meramente strumentale a ipotesi di reato.
- L'Amministrazione finanziaria deve mettere il giudice in condizione di verificare i presupposti dell'obbligo di denuncia, producendo gli elementi o i documenti rilevanti, come la comunicazione di avviso di reato quando necessaria.
- Se l'Ufficio non dimostra la sussistenza dei presupposti penali o non consente il controllo sulla non pretestuosità della denuncia, il raddoppio può essere escluso.
- In assenza del raddoppio, gli atti notificati oltre il termine ordinario di decadenza sono illegittimi per tardività.
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