Sentenza del 30/03/2015 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Modena
Cancellazione società da Registro imprese - normativa previgente - natura non costitutiva - non obbligo di evidenziazione credito di imposta ultimo bilancio di liquidazione finale - efficacia probatoria libri sociali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività della società. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, in sostanza, che il credito non potesse essere riconosciuto perché non era stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione e nei libri sociali. La questione comprendeva anche gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese secondo la normativa previgente e il valore probatorio della contabilità sociale rispetto alla contabilità IVA.
La decisione
Il ricorso della società è stato accolto. È stato chiarito che il credito IVA previsto dall'art. 30 del D.P.R. 633/1972 non è subordinato alla sua esposizione nel bilancio finale di liquidazione. La cancellazione dal Registro delle imprese, secondo la normativa previgente, non ha natura costitutiva dell'estinzione sostanziale dei rapporti ancora pendenti. Inoltre, l'efficacia probatoria dei libri sociali riguarda principalmente i rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA documenta il debito o credito fiscale e consente all'Amministrazione finanziaria di effettuare i relativi controlli. La decisione si è conformata al principio espresso da Cassazione n. 10808 del 28 giugno 2012.
Norme richiamate
Art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il credito IVA della società posta in liquidazione, risultante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività, non è condizionato all'esposizione nel bilancio finale di liquidazione.
Il diritto al rimborso o all'utilizzo del credito IVA deriva dalla dichiarazione e dalla contabilità IVA verificabile dall'Amministrazione finanziaria, non dalla sua rappresentazione nel bilancio finale.
Art. 2495 del codice civile, nella formulazione previgente
La cancellazione della società dal Registro delle imprese non è stata considerata, per i rapporti ancora pendenti secondo la disciplina previgente, elemento automaticamente costitutivo dell'estinzione sostanziale di ogni rapporto giuridico.
Art. 5 del D.M. n. 51/1992
La disposizione è stata richiamata nell'ambito della disciplina applicabile alla liquidazione e agli adempimenti fiscali della società.
Cassazione, sentenza n. 10808 del 28 giugno 2012
Il principio richiamato esclude che la mancata indicazione del credito IVA nel bilancio finale di liquidazione comporti, di per sé, la perdita del credito fiscale.
Massime di principio
- Il credito IVA risultante dall'ultima dichiarazione può essere riconosciuto anche se non è stato indicato nel bilancio finale di liquidazione, purché sia adeguatamente documentato e verificabile.
- La contabilità IVA e le dichiarazioni fiscali hanno una specifica efficacia probatoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, distinta da quella dei libri sociali e del bilancio civilistico.
- La mancata evidenziazione di un credito nel bilancio finale non equivale automaticamente a rinuncia al credito, salvo che emergano elementi chiari e specifici di rinuncia o insussistenza.
- In caso di cancellazione della società, occorre distinguere gli effetti formali della cancellazione dalla sorte sostanziale dei rapporti fiscali ancora pendenti, applicando la normativa vigente nel periodo interessato.
- Per far valere un credito fiscale di una società liquidata è opportuno conservare dichiarazioni IVA, registri, fatture, liquidazioni periodiche e ogni documento idoneo a consentire il controllo dell'Amministrazione finanziaria.
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