Sentenza del 30/03/2015 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Agente della riscossione - Avviso di iscrizione ipotecaria - Obbligo di notificazione - Sussiste - Mancata notificazione - Illegittimità dell'avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria per mancata preventiva notificazione e per omesso invito al contraddittorio. Ha sostenuto che, prima di adottare un provvedimento limitativo della sua sfera giuridica, l’agente della riscossione avrebbe dovuto informarlo dell’intenzione di iscrivere l’ipoteca, consentendogli di esercitare effettivamente il diritto di difesa. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso ritenendo rilevante che gli avvisi di accertamento fossero divenuti definitivi e che le cartelle di pagamento non fossero state impugnate.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo illegittimo l’avviso di iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione. Secondo i giudici, l’agente della riscossione deve notificare al contribuente l’avviso prima dell’iscrizione, poiché si tratta di un provvedimento limitativo e tale comunicazione è necessaria per garantire un reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa. La definitività degli avvisi di accertamento e la mancata impugnazione delle cartelle non sanano il vizio relativo alla mancata notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Principio generale di comunicazione dei provvedimenti limitativi
I provvedimenti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario devono essere previamente comunicati, così da consentire la partecipazione e la difesa dell’interessato.
Articolo 24 della Costituzione italiana
Il diritto di difesa deve essere garantito anche nei procedimenti di riscossione; la preventiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria è funzionale a renderlo effettivo.
Massime di principio
- Prima dell’iscrizione di un’ipoteca, l’agente della riscossione deve informare preventivamente il contribuente mediante apposito avviso.
- La mancata notificazione preventiva dell’avviso può determinare l’illegittimità o la nullità dell’iscrizione ipotecaria, anche se il debito deriva da accertamenti definitivi o da cartelle non impugnate.
- La preventiva comunicazione serve a consentire al contribuente di contestare il debito, verificare la correttezza della procedura e presentare eventuali osservazioni o richieste prima dell’adozione della misura.
- La definitività dell’obbligazione tributaria non elimina gli obblighi formali e procedurali relativi all’adozione di successive misure cautelari o esecutive.
- In situazioni analoghe occorre verificare autonomamente la regolare notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria e non soltanto l’esistenza del debito o la validità delle cartelle sottostanti.
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