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Sentenza

Sentenza del 30/03/2015 n. 1256 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Giudizio di rinvio - Riassunzione - Corte di Cassazione - Data pubblicazione dell'ordinanza - Termine perentorio - Comunicazione del deposito - Irrilevante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto tardiva la riassunzione, poiché l'ordinanza di cassazione con rinvio era stata pubblicata il 10 marzo 2011 e il termine annuale per riassumere era quindi già scaduto quando il contribuente ha riassunto il giudizio il 30 aprile 2013. La Commissione tributaria regionale ha pertanto confermato la validità e definitività degli accertamenti. Il ricorso del contribuente è stato respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rispetto del termine perentorio per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio. Il contribuente riteneva che il termine dovesse decorrere dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, avvenuta il 29 gennaio 2013. La riassunzione era stata effettuata il 30 aprile 2013. La Corte ha invece stabilito che il termine decorre dalla pubblicazione dell'ordinanza mediante deposito in cancelleria, senza rilevanza della successiva comunicazione, che ha una funzione meramente informativa.

Norme richiamate

  • Art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio di rinvio deve essere riassunto entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

    Il termine per la riassunzione decorre dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria. La successiva comunicazione del deposito non sposta la decorrenza del termine, avendo funzione soltanto informativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rinvio, il termine perentorio decorre dalla data di pubblicazione della sentenza o ordinanza della Corte di Cassazione, normalmente coincidente con il deposito in cancelleria.
  • La comunicazione o notificazione del deposito è irrilevante ai fini della decorrenza del termine quando la legge collega espressamente il termine alla pubblicazione.
  • La riassunzione effettuata oltre il termine perentorio può determinare l'estinzione o la definizione sfavorevole del giudizio, con conseguenze definitive sull'atto impositivo.
  • Per evitare decadenze è necessario verificare autonomamente la data ufficiale di deposito e pubblicazione del provvedimento, senza attendere la successiva comunicazione della cancelleria.

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