Sentenza n. 1446/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4927/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4927/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4927/2024, notificata il 16 dicembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 18 giugno 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante emissione dei relativi buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascun anno, oltre interessi dalla domanda all’effettiva attribuzione. A fronte della persistente inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare per la mancata impugnazione del titolo giudiziale e per l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o di un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, compresa la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere fissata per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all’incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
Trova applicazione per le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio nell’esecuzione dell’incarico commissariale.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
Disciplina le ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico del commissario.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il compenso del commissario deve essere richiesto entro il termine decadenziale previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività sia documentata e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del titolo, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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