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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della deliberazione della Giunta municipale del Comune di San Donato Val di Comino del 21 agosto 2025 n. 93 comunicata via mail il 10 settembre 2025 con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/90, della deliberazione della medesima Giunta municipale del 20 settembre 2023 n 77; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 gennaio 2026 - della Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di San Donato Val di Comino del 3 settembre 2025 n. 180 con la quale è stata annullata in autotutela, ai sensi dell’art 21 nonies, comma 1, l. n. 241/90, la determinazione del Responsabile Area tecnica del 20 settembre 2023 n 190 di approvazione del bando di gara e la determinazione del medesimo Responsabile del 23 agosto 2024 n. 190 di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

Giustizia amministrativa202500924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione alla vendita dell’immobile comunale e determinazione di annullamento d’ufficio del bando e degli atti della procedura di gara

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale che aveva annullato in autotutela l’atto di approvazione dell’alienazione dell’immobile comunale “Duca d’Aosta”, nonché, con motivi aggiunti, la determinazione del Responsabile dell’Area tecnica che aveva annullato il bando e gli atti della procedura, inclusa la proposta di aggiudicazione. La procedura prevedeva l’alienazione dell’immobile mediante asta pubblica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I ricorrenti, classificatisi secondi, sostenevano che l’offerta del primo classificato avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata presentazione di elaborati grafici richiesti dal bando e che, conseguentemente, la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata in loro favore. Deducevano: difetto di motivazione, irragionevolezza, violazione dei principi di correttezza e buona fede e dell’art. 2 d.lgs. 36/2023; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per mancata esplicitazione dell’interesse pubblico, mancato rispetto del termine di dodici mesi e assenza dei presupposti dell’autotutela; omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990. Con i motivi aggiunti deducevano l’illegittimità derivata, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e lo sviamento, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto escludere il primo classificato e aggiudicare loro la procedura, anziché annullarla integralmente. Il Comune eccepiva il difetto di interesse, rilevando che i ricorrenti non erano aggiudicatari e che l’eventuale carenza documentale del primo classificato era stata sanata mediante soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente qualificato la controversia come soggetta al rito speciale previsto dall’art. 120 c.p.a. Sebbene la procedura riguardasse l’alienazione di un bene pubblico e quindi un contratto attivo, il giudice ha ritenuto decisiva la scelta dell’amministrazione di strutturare l’affidamento mediante un procedimento amministrativo concorsuale, richiamando nella determinazione a contrarre il d.lgs. 50/2016 e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato irricevibile perché notificato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza della deliberazione impugnata. I motivi aggiunti, pur tempestivi, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. I ricorrenti miravano a ottenere direttamente l’aggiudicazione e l’acquisizione dell’immobile; tuttavia, l’eventuale annullamento degli atti di autotutela avrebbe determinato, al più, la reviviscenza della precedente aggiudicazione in favore del primo classificato, mai impugnata in giudizio, e non avrebbe potuto produrre l’aggiudicazione in favore dei ricorrenti. Inoltre, la caducazione della procedura avrebbe comportato un nuovo avvio della gara, risultato funzionale all’interesse dei ricorrenti a conseguire una nuova chance di partecipazione, senza che gli atti impugnati producessero nei loro confronti l’effetto lesivo dedotto. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato

    Il rito speciale si applica anche a una procedura di alienazione di un bene pubblico quando l’amministrazione abbia scelto di strutturarla come procedimento amministrativo concorsuale; il termine per impugnare è quello di trenta giorni.

  • artt. 120 e ss. c.p.a.

    La disciplina processuale speciale riguarda la procedura concretamente scelta dall’amministrazione, non esclusivamente la natura attiva o passiva del contratto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato indicato dall’amministrazione quale base normativa dell’annullamento d’ufficio degli atti di gara e dell’autorizzazione alla vendita, ma il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dell’autotutela, arrestando il ricorso per tardività e i motivi aggiunti per difetto di interesse.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato utilizzato per dare avviso alle parti del possibile profilo di irricevibilità derivante dall’applicazione del rito appalti.

  • art. 32 d.lgs. 50/2016

    La determinazione a contrarre lo richiamava quale base normativa della procedura, concorrendo a qualificare il procedimento come concorsuale ai fini dell’applicazione del rito speciale.

  • art. 95 d.lgs. 50/2016

    Il richiamo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella determinazione a contrarre ha contribuito a evidenziare la struttura concorsuale della procedura.

  • R.D. 827/1924

    Il contrasto e la contaminazione tra il sistema dell’asta pubblica previsto dalla disciplina sui beni pubblici e il codice dei contratti costituivano, secondo l’amministrazione, il vizio posto a fondamento dell’annullamento d’ufficio; il giudice non ha deciso tale questione nel merito.

Massime di principio

  • Il rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a. può applicarsi anche a una procedura avente a oggetto l’alienazione di un bene pubblico, benché si tratti di un contratto attivo e non di un appalto di lavori, servizi o forniture, quando l’amministrazione abbia concretamente predisposto un procedimento amministrativo di tipo concorsuale.
  • Ai fini dell’applicazione del rito speciale degli appalti rileva la procedura concretamente scelta e disciplinata dall’amministrazione, non soltanto la qualificazione civilistica del contratto come attivo o passivo.
  • Il concorrente secondo classificato non ha interesse ad annullare gli atti di autotutela che hanno integralmente caducato la procedura quando l’eventuale annullamento giudiziale determinerebbe soltanto la reviviscenza dell’aggiudicazione in favore del primo classificato, mai impugnata, e non l’aggiudicazione diretta in suo favore.
  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: manca quando l’annullamento degli atti impugnati non può procurare al ricorrente l’utilità finale perseguita, mentre la riedizione della procedura gli offre una nuova possibilità di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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