Cassazione Civile, Ordinanza n. 02507/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Il soggetto titolare dell'impresa ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 395, comma 1, n. 4, e 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello. Nel corso del nuovo giudizio, tuttavia, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia agli atti del giudizio, poi accettata dalla controparte costituita, con accordo anche sulla compensazione delle spese. La controversia concreta, indicata in rubrica come relativa a una vendita, non viene esaminata nel merito perché il processo si estingue per rinuncia.
La decisione
La Corte ha verificato che la rinuncia agli atti rispettava i requisiti formali dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché vi era accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la rinuncia non comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata invocata come base del ricorso per revocazione avverso la precedente ordinanza della Cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
è stata invocata come norma processuale che consente la revocazione delle decisioni della Cassazione nei casi previsti.
art. 375, comma 2, n. 4-ter, c.p.c.
il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale secondo il rito camerale previsto per la decisione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale norma del procedimento camerale in Cassazione.
art. 390, comma 2, c.p.c.
la Corte ha ritenuto che la rinuncia agli atti fosse conforme ai requisiti di forma richiesti dalla norma.
art. 390 c.p.c.
insieme all'art. 391 c.p.c. è stato posto a fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
è stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di accordo delle parti sulla compensazione, la Corte ha escluso di dover provvedere sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha affermato che la rinuncia non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se effettuata con le forme previste dall'art. 390, comma 2, c.p.c. e accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando le parti concordano la compensazione delle spese in sede di rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La rinuncia al ricorso esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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