Cassazione Civile, Ordinanza n. 25896/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulla raccolta di scommesse sportive per il 2014. L'accertamento era stato emesso dopo una verifica presso la ditta individuale del raccoglitore, che operava per conto del bookmaker maltese senza le concessioni, autorizzazioni o licenze richieste e senza collegamento al totalizzatore nazionale. La CTP di Reggio Calabria aveva respinto il ricorso e la CGT di secondo grado della Calabria aveva rigettato l'appello; contro quest'ultima sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi. Hanno contestato: 1) la mancata traduzione in inglese degli atti impositivi; 2) la determinazione induttiva della base imponibile, l'omesso esame della documentazione e dei reports prodotti e l'aliquota applicata; 3) l'applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 in tema di prova; 4) la soggettività passiva e la territorialità dell'imposta, richiamando la Convenzione OCSE, la disciplina dell'imposta unica e il divieto di doppia imposizione; 5) la legittimità dell'attività del bookmaker e dei centri affiliati alla luce delle modifiche normative del 2014 e 2015; 6) la mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 7) la violazione del contraddittorio e dei principi di imparzialità, anche per la coincidenza tra ufficio verificatore e accertatore; 8) la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. I ricorrenti hanno inoltre dedotto l'erroneità della ricostruzione dell'imponibile e l'assolvimento dell'obbligazione tributaria. Dopo una proposta di definizione anticipata di rigetto, i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso e depositato memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione: non esiste una norma che imponga di redigere l'atto impositivo nella lingua del destinatario e, in ogni caso, i ricorrenti non hanno specificamente dimostrato di non aver potuto conoscerne il contenuto, avendo svolto articolate difese nei giudizi di merito. Ha respinto le doglianze sulla base imponibile: per l'anno d'imposta 2014, in presenza di raccolta irregolare non transitata dal totalizzatore nazionale e senza possibilità di ricostruire l'imponibile effettivo, era applicabile il criterio induttivo previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011, con l'aliquota massima; le contestazioni sulla documentazione erano generiche e miravano a una rivalutazione del merito. Ha escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, perché la disposizione ha natura sostanziale e il giudizio era iniziato prima della sua entrata in vigore. Ha disatteso le censure sui presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta, richiamando l'orientamento per cui il tributo si applica sia al titolare della ricevitoria sia al bookmaker estero per conto del quale opera, in regime di solidarietà paritetica, e non costituisce una sanzione né dà luogo a doppia imposizione o a un contrasto rilevante con la disciplina unionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile, in parte qua, la censura che confondeva la regolarizzazione amministrativa con l'obbligo tributario. Ha respinto la richiesta di annullamento delle sanzioni: l'obiettiva incertezza sulla soggettività passiva era superata dalla disciplina interpretativa del 2010 e non era quindi invocabile per il periodo d'imposta 2014. Ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per questo tributo, non armonizzato, e ha rilevato che il contraddittorio si era comunque svolto; la coincidenza tra ufficio verificatore e accertatore non ne infirmava la legittimità. Ha infine ritenuto non necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia era rimasta intimata. I ricorrenti sono stati condannati, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Reg. (UE) 2020/1784
Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto.
Il regolamento non impone, secondo la Corte, che l'atto impositivo sia tradotto nella lingua del destinatario; la mancata traduzione non comporta di per sé lesione del diritto di difesa, ferma la possibilità per il contribuente di provare concretamente l'impossibilità di conoscerne il contenuto.
art. 24 Cost.
Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto.
La mancata traduzione non viola automaticamente il diritto di difesa; occorre che il contribuente provi di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto nonostante il comportamento esigibile e che non abbia potuto ovviare alla mancata traduzione.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Secondariamente, la CGT2 ha evidenziato le ragioni per le quali la documentazione prodotta è insufficiente, sicché la richiesta di rivalutazione di detta documentazione implica una contestazione del merito della sentenza impugnata ed è, come tale, inammissibile.
Nel ricorso per cassazione non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione della documentazione e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011
per gli anni d’imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».
Per gli anni anteriori al 2016, quando si tratta di raccolta irregolare e non sia ricostruibile la base imponibile effettiva, l'ufficio determina induttivamente l'imponibile sulla base della raccolta media provinciale registrata nel totalizzatore nazionale e applica l'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.
art. 1, comma 945, l. n. 208/2015
per i soggetti che svolgono un’attività verificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pur svolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite al totalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base di elementi documentali comunque reperiti dall’Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazione dell’imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimo previsto dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.
Il sistema ordinario introdotto dalla disposizione si applica quando l'attività è regolare oppure quando, pur essendo irregolare, l'effettivo ammontare delle giocate può essere ricostruito attraverso elementi documentali.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione richiamata (art. 7, comma 5 bis, della l. n546 del 1992) ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi successivi al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza.
La norma ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai giudizi già iniziati prima del 16 settembre 2022.
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.
La disciplina individua la soggettività passiva del bookmaker estero che gestisce scommesse tramite una ricevitoria operante in Italia senza concessione; la disposizione interpretativa del 2010 ha chiarito tale significato, superando l'incertezza interpretativa.
art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. n. 220/2010
In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.
La disposizione interpretativa del 2010 ha chiarito che è soggetto passivo il bookmaker estero che gestisce scommesse in Italia tramite una ricevitoria, anche se privo di concessione; l'incertezza normativa rilevante ai fini sanzionatori non può essere invocata per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi anni d’imposta (dal 2015 al 2019) successivi al 2011.
L'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, in relazione alla soggettività passiva del bookmaker estero, opera soltanto fino all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010.
art. 18 l. n. 689/1981
Quanto al risvolto interno del problema, da un lato, va osservato che per il tributo in discorso il diritto nazionale non prevede espressamente un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro lato, che nei confronti del bookmaker, l'accertamento si configura come un cd. accertamento a tavolino, rispetto al quale è legittimo, anche ai fini del contraddittorio (in specie per le imposte dirette), che il primo S.U. n. 24823 del 2015, cit.
La Corte esclude che la disposizione, invocata con riferimento alla procedura sanzionatoria, imponga nel caso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento dell'imposta unica; il testo della sentenza non sviluppa una specifica interpretazione dell'art. 18 oltre a tale conclusione.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
I ricorrenti vanno, peraltro, condannati, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento della somma liquidata in dispositivo.
La disposizione è applicata per condannare i ricorrenti al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
I ricorrenti vanno, peraltro, condannati, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento della somma liquidata in dispositivo.
La norma è richiamata quale base processuale per la condanna pecuniaria prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
In conseguenza del rigetto, la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non ne determina automaticamente la nullità né integra, di per sé, una lesione del diritto di difesa. Spetta al contribuente provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto e di non aver potuto ovviare alla mancata traduzione mediante una condotta esigibile.
- Per gli anni d'imposta anteriori al 2016, in caso di raccolta irregolare di scommesse non transitata dal totalizzatore nazionale e quando non sia possibile ricostruire l'imponibile effettivo, la base imponibile può essere determinata induttivamente sulla base della raccolta media provinciale risultante dal totalizzatore nazionale, con applicazione dell'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.
- Quando l'attività di raccolta è irregolare ma gli elementi documentali consentono di ricostruire l'effettivo ammontare delle giocate, la base imponibile va invece determinata secondo il sistema di tassazione ordinaria.
- L'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale e non si applica ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore il 16 settembre 2022.
- L'imposta unica sulle scommesse grava sia sul titolare della ricevitoria sia sul bookmaker estero per conto del quale essa opera, in rapporto di solidarietà paritetica, e si applica agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia indipendentemente dal luogo di stabilimento; il tributo non ha natura sanzionatoria.
- L'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero è venuta meno con l'entrata in vigore della disposizione interpretativa del 2010; l'esimente sanzionatoria fondata su tale incertezza non è quindi invocabile per periodi d'imposta successivi.
- Per un tributo non armonizzato, in assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti l'invalidità dell'atto. L'accertamento a tavolino non deve necessariamente concludersi con un processo verbale di constatazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_civile · 28 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_civile · 28 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_civile · 28 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_civile · 28 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25873/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_civile · 28 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25879/2026 del 28/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →