Cassazione Penale, Sentenza n. 10281/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ed altre prescrizioni, dedotta per violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello non avrebbe verificato l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, posto che lo stesso era stato assolto con sentenza passata in giudicato nel 2017 dall'accusa di associazione mafiosa e che altra posizione era stata archiviata o aveva visto annullata l'ordinanza custodiale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice delle misure di prevenzione è autonomo rispetto al giudice penale e può valutare fatti anche se non sfociati in condanna (inclusa l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. o archivio), purché la decisione sia adeguatamente motivata. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenga una motivazione puntuale: dichiarazioni di collaboratori, conversazioni intercettate, servizi di osservazione e fatti concreti (reperimento di soggetti, gestione di contabilità per un detenuto, trasmissione di "autorizzazioni", coinvolgimento nella riscossione di proventi e nel mantenimento di familiari di sodali detenuti, mediazioni a favore di associati) che dimostrano un legame operativo e un contributo fattivo all'associazione fino ad epoche vicine al decreto. Per questi motivi il ricorso non ha contrastato i punti decisivi della motivazione ed è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
Disciplina le misure di prevenzione e le categorie di pericolosità sociale; il giudice della prevenzione può valutare l'appartenenza del soggetto alle categorie tipizzate (articoli 1 e 4) anche autonomamente rispetto al processo penale
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; l'appartenenza o la contiguità a tal tipo di associazione costituisce elemento qualificante della pericolosità sociale nel giudizio di prevenzione
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Si fa riferimento alla fattispecie di assoluzione prevista dall'art. 530 c.p.p.; la sentenza di assoluzione ai sensi di tale norma non impedisce automaticamente l'utilizzo dei fatti accertati nel giudizio di prevenzione quando ciò sia adeguatamente motivato
art. 192 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti della prova indiziaria nel processo penale; la Corte ricorda che nel giudizio di prevenzione gli standard probatori sono diversi e la prova indiretta o le chiamate in correità non richiedono i medesimi caratteri richiesti per la condanna penale
Massime di principio
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: un'assoluzione o un'archiviazione non impediscono automaticamente l'applicazione di misure di prevenzione se esistono elementi indiziari concreti e motivati
- Le dichiarazioni di collaboratori e le prove indirette, pur non essendo sufficienti per una condanna penale, possono essere valorizzate nel giudizio di prevenzione purché la decisione contenga una motivazione specifica che le colleghi ai profili di pericolosità
- L'appartenenza o la vicinanza a soggetti di vertice di un sodalizio mafioso e il contributo operativo (es. gestione di risorse, mediazioni, rapporti con il capo mandamento) sono elementi rilevanti per qualificare la pericolosità sociale
- I giudici valutano la persistenza e la prossimità temporale dei comportamenti alla data del provvedimento: atti o condotte recenti sono particolarmente rilevanti per l'attualità della pericolosità
- Chi impugna un provvedimento di prevenzione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice: argomentazioni generiche o la sola richiamata dell'assoluzione risultano, di norma, insufficienti e possono portare all'inammissibilità del ricorso
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