Cassazione Penale, Sentenza n. 676/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la responsabilità del Tumbìolo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un ramo d'azienda della fallita ITTICA SIRMIONESE. Il ricorrente contestava (i) la qualificazione come cessione di ramo d'azienda e il concorso con il socio Saccardo, rilevando l'assenza di un negozio formale, la mancanza di identità e autonomia funzionale del ramo trasferito, la discontinuità di clientela e personale, il tempo intercorso tra cessazione dell'attività e avvio della VALLO PESCA s.r.l., e il fatto che acquisizioni di beni in leasing fossero avvenute da terzi e a pagamento; (ii) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, con contestazione del calcolo del danno o della entità della somma sottratta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito la fattispecie: operazioni e negozi (costituzione di VALLO PESCA, apertura attività, acquisti di beni e immobile a condizioni ritenute favorevoli, presenza e ruolo di Saccardo, coincidenza di fornitori e parte del personale) dimostravano una continuità economica e organizzativa con la fallita e il trasferimento del ramo senza corresponsione all'attivo fallimentare. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui atti formalmente leciti possono assumere valenza distrattiva se attuati per depauperare l'impresa in vista del fallimento e che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è decisiva la rappresentazione del rischio di pregiudizio dei creditori (dolo in senso selettivo). Quanto alla eccezione sull'attenuante di cui all'art. 219, comma 3 L.F., la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello aveva implicitamente e adeguatamente valutato il valore del ramo (minimo indicato in circa 120.000/150.000 euro) e dunque aveva escluso un danno tenue; pertanto non sussiste omissione motivazionale.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
richiamato in sede di deduzione difensiva come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto che l'assenza di un negozio formale escluda il concorso, valutando gli elementi fattuali nel loro insieme
art. 216 legge fallimentare
norma rilevante per il tema della cessione di azienda/ramo e degli effetti rispetto alla procedura concorsuale; la Corte ha applicato il principio che la cessione di fatto, se priva di corrispettivo alla massa e posta in essere per depauperare, può integrare bancarotta fraudolenta
art. 223 legge fallimentare
richiamata tra le norme civili correlate alla nozione di ramo d'azienda; la Corte ha però sottolineato che la liceità formale non esclude la valenza distrattiva dell'operazione
art. 219, comma 3, legge fallimentare
disposizione che disciplina la circostanza attenuante legata all'entità del profitto/danno; la Corte ha ritenuto che il valore attribuito al ramo dalla curatela e richiamato in appello (circa 120-150k euro) escludesse che il danno fosse tenue, giustificando il diniego dell'attenuante
art. 2112 cod. civ.
norma in tema di trasferimento d'azienda e salvaguardia dei rapporti di lavoro; la Corte ha valutato i movimenti di personale ma ha ritenuto che la mancata assunzione di tutti i lavoratori non fosse decisiva a escludere la continuità aziendale
art. 606 cod. proc. pen.
norma procedurale usata per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge, vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi non fondati
art. 616 c.p.
cita in relazione alle conseguenze del rigetto del ricorso (disposizione processuale penale applicabile alla condanna confermata)
Massime di principio
- Il trasferimento di attività o di beni tra imprese apparentemente diverse può integrare bancarotta fraudolenta anche se formalmente le operazioni appaiono lecite, quando dalla ricostruzione fattuale emerga che l'operazione è volta a depauperare il patrimonio dell'impresa in stato di crisi e a pregiudicare i creditori.
- L'assenza di un contratto di cessione formale o il tempo intercorso tra la cessazione di una attività e l'avvio di un'altra non escludono automaticamente la sussistenza di una cessione di fatto: rilevano gli atti prodromici, la coincidenza organizzativa, la continuità di fornitori, l'uso degli stessi beni strumentali, e il comportamento coordinato degli interessati.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è cruciale l'elemento psicologico inteso come rappresentazione della probabilità di pregiudizio per i creditori; non è necessario provare la volontà di provocare il fallimento o la conoscenza formale dello stato di insolvenza, ma la consapevolezza di destinare il patrimonio a diversa funzione rispetto alla garanzia delle obbligazioni.
- La valutazione del danno o del profitto oggetto della distrazione è centrale nel valutare l'eventuale attenuante per tenuità: se la curatela o i giudici di merito quantificano un valore significativo del ramo trasferito, la circostanza attenuante può essere esclusa anche se la difesa contesta i calcoli.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, è importante documentare l'autonomia funzionale del ramo trasferito (clientela distintiva, autonomia organizzativa, asset non determinanti), dimostrare che le operazioni sono avvenute a condizioni di mercato e con pagamento effettivo alla massa fallimentare, e produrre prove che smentiscano l'intento unitario e la concertazione con soggetti della fallita.
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