Cassazione Penale, Sentenza n. 14013/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari su più profili: censuravano la mancata pronuncia di proscioglimento nel merito nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione (art. 129 c.p.p.); contestavano la configurabilità del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis) sostenendo l'idoneità delle DDIIAA/DIA e la legittimità delle procedure semplificate regionali (art. 12 d.lgs. 387/2003; art.27 L. Reg. Puglia n.1/2008; L. Reg. Puglia n.31/2008), invocando l'applicazione della norma "salva DIA" (art.1‑quater DL 8.7.2010 n.105 conv.); contestavano la configurabilità della lottizzazione abusiva e della confisca ex art.44, comma 2, DPR n.380/2001, lamentando errore nella determinazione del momento consumativo e carenza di interesse alla confisca per alcuni imputati; deducevano carenze probatorie (es. utilizzabilità di mail estratte da dispositivi), errore nella valutazione dell'elemento soggettivo e della idoneità ingannatoria verso GSE, nonché vizi relativi alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs.231/2001.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi infondati o, in alcuni limiti, ai confini dell'inammissibilità, e li ha respinti. In particolare: è stata confermata la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della lottizzazione abusiva e sull'artificioso frazionamento degli impianti fotovoltaici; è stata respinta la doglianza secondo cui la declaratoria di prescrizione avrebbe dovuto tradursi in proscioglimento di merito, perché i ricorrenti non hanno dimostrato una "evidente" innocenza ai sensi dell'art.129 c.p.p.; è stata confermata la ricostruzione del meccanismo truffaldino finalizzato all'ottenimento indebito di incentivi (art. 640‑bis) e la possibilità di ritenere idonei a ingannare gli erogatori gli artifici posti in essere; è stata ritenuta legittima la statuizione di confisca ex art.44, comma 2, DPR 380/2001 anche in presenza di reato prescritto, e confermata la responsabilità amministrativa di "Radiazioni s.r.l." ai sensi del d.lgs.231/2001, atteso che il giudice ha effettuato l'accertamento "per incidens" del reato presupposto. Sono state inoltre respinte le censure sulla retroattività della disciplina regionale e sulla applicabilità della norma "salva DIA", ritenendo non sussistenti le condizioni richieste (es. requisito temporale e artificioso frazionamento). Le statuizioni civili e le provvisionali deliberate in favore delle parti civili sono state mantenute nei limiti di competenza.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
Richiamata quale titolo di accusa originario per taluni partecipanti; la Corte territoriale ed ora la Cassazione hanno valutato l'effettiva partecipazione e responsabilità in base al compendio probatorio
art. 640‑bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
La Corte ha confermato che l'artificio consistente nell'artificioso frazionamento degli impianti e nelle false attestazioni idonee a far conseguire incentivi integra il delitto, indipendentemente da eventuali omissioni di controllo dell'ente erogatore
art. 44, comma 2, DPR 6 giugno 2001 n. 380 (confisca per lottizzazione abusiva)
È legittima la confisca dei terreni abusivamente lottizzati anche quando il reato sia prescritto, purché la sussistenza degli elementi di fatto e di responsabilità sia stata già accertata nel contraddittorio; il giudice d'appello deve valutare il compendio probatorio "per incidens"
art. 12 d.lgs. 3 marzo 2003 n. 387
Norma quadro nazionale che riserva all'autorizzazione unica la disciplina per impianti di maggiore potenza; la Corte ha richiamato la gerarchia normativa per escludere la legittimità di procedure semplificate oltre le soglie statali
art. 27 legge regionale Puglia n. 1/2008 e legge regionale Puglia n. 31/2008
Le disposizioni regionali che ampliavano l'ambito della DIA sono state considerate non compatibili con la disciplina statale per come interpretata dalla Corte costituzionale; la Corte ha inoltre escluso che tali norme potessero salvare i titoli quando sussisteva artificioso frazionamento e mancato rispetto delle condizioni temporali
art. 1‑quater DL 8 luglio 2010 n. 105 conv. ("salva DIA")
Applicabile solo se congiuntamente ricorrono le condizioni previste (procedure avviate in conformità a disposizioni regionali e impianti entrati in esercizio entro il termine stabilito); nella specie le condizioni non ricorrevano per effetto dell'artificioso frazionamento e del superamento dei termini
art. 129 cod. proc. pen. (declaratoria immediata di cause di non punibilità)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la declaratoria ex officio della prescrizione non impone il proscioglimento nel merito salvo che risulti in atti l'"evidenza" dell'innocenza; i ricorrenti non hanno dimostrato tale evidenza
d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
La Corte ha ritenuto correttamente svolto l'accertamento incidentale del reato presupposto e valutata la responsabilità dell'ente; spetta all'ente provare l'adozione ed efficacia di modelli idonei a esonerarne la responsabilità
art. 578‑bis cod. proc. pen. (disposizioni su confisca)
Richiamata nella cornice giurisprudenziale che consente la conferma della confisca anche con reato prescritto, trattandosi di misura con contenuto processuale; il giudice d'appello deve comunque valutare il compendio probatorio
Massime di principio
- La declaratoria di prescrizione non determina automaticamente l'assoluzione di merito: per imporre il proscioglimento l'innocenza dell'imputato deve risultare in modo "evidente" dagli atti (art.129 c.p.p. e Giurisprudenza delle Sezioni Unite). In mancanza di tale evidenza, il processo può considerare gli altri profili, specie civili o ablativi.
- Le DDIIAA/DIA ritenute formalmente valide in una fase iniziale possono perdere efficacia in seguito a pronunce costituzionali o per l'accertata artificiosità del frazionamento dell'intervento; la norma "salva DIA" ha efficacia limitata e subordinata a condizioni temporali e sostanziali rigorose (entrata in esercizio entro termini, assenza di artificioso frazionamento).
- Quando emergono elementi che dimostrano un "centro di interessi" unitario e l'artificioso frazionamento di impianti per eludere limiti normativi, può integrarsi la fattispecie di lottizzazione abusiva anche se le operazioni sono formalmente presentate come distinte.
- La confisca dei terreni abusivamente lottizzati (art.44 DPR 380/2001) può essere confermata anche se il reato è poi dichiarato prescritto, purché la sussistenza degli elementi di fatto e di responsabilità sia stata già accertata nel contraddittorio. Il terzo proprietario che non ha partecipato al processo deve far valere il proprio diritto preferibilmente con l'incidente di esecuzione o tramite gli strumenti processuali adeguati entro i termini procedurali.
- Per la configurabilità della truffa aggravata ai danni di enti erogatori di incentivi pubblici non è necessario dimostrare la colpa dell'ente erogatore nei controlli: conta l'idoneità degli artifici e delle dichiarazioni mendaci a indurre in errore e far conseguire indebitamente risorse pubbliche.
- La responsabilità amministrativa delle società ex d.lgs.231/2001 può essere accertata anche quando il reato presupposto è prescritto, purché il giudice d'appello effettui l'accertamento incidentale del fatto; spetta poi all'ente dimostrare l'esistenza ed efficacia dei modelli organizzativi esimenti.
- In impugnazione il ricorrente che reclama la mancata declaratoria di proscioglimento per prescrizione deve proporre elementi tali da consentire una valutazione "ictu oculi" dell'innocenza; censure di merito o valutazioni alternative dei fatti non sono sufficienti in Cassazione.
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