Sentenza n. 830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 176/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive, già impugnata con esito negativo davanti al TAR Liguria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione. In appello ha dedotto error in iudicando, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà; ha riproposto le censure non esaminate in primo grado, relative alla violazione dell'art. 23 del PRG locale, degli artt. 2 e 16 del d.lgs. n. 285/1992 e del relativo regolamento di attuazione, nonché all'eccesso di potere; in via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 10 e 45 della l.r. Liguria n. 16/2008, oltre a difetto di istruttoria e motivazione. Le opere contestate comprendevano difformità rispetto alla concessione edilizia n. 23/1997, ampliamenti di fabbricati, un fabbricato autonomo in legno e lamiera, una pavimentazione in calcestruzzo e muri di contenimento. L'appellante sosteneva, inoltre, l'assenza di un silenzio-rigetto sulle tre istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello principale e, conseguentemente, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale del Comune. Il Collegio ha ritenuto che le opere avessero determinato nuove superfici e volumi e richiedessero quindi un previo titolo edilizio, che risultava inesistente oppure non corrispondente agli interventi effettivamente realizzati. La presentazione di tre istanze di sanatoria edilizia e di un'istanza di compatibilità paesaggistica è stata valorizzata come comportamento incompatibile con la successiva negazione della natura abusiva delle opere, in assenza di rinuncia alle istanze. L'accertamento di compatibilità paesaggistica relativo al Manufatto A non ha sanato l'abuso edilizio, sia per l'autonomia del titolo paesaggistico rispetto a quello edilizio, sia perché il provvedimento era parziale e condizionato a prescrizioni non eseguite. Il diverso posizionamento del Manufatto A è stato qualificato come variazione essenziale; i Manufatti B e C come ampliamenti non assistiti da titolo; il Manufatto D come fabbricato autonomo privo di titolo; pavimentazione e muri di contenimento come opere comportanti nuove superfici, senza prova che i muri ricostruissero quelli preesistenti. È stata inoltre respinta la censura sul silenzio-rigetto: decorso il termine previsto dall'art. 36, senza provvedimento finale e anche a causa della mancata evasione delle richieste di integrazione documentale, si era formato il silenzio-rigetto. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di opere abusive prive del necessario titolo edilizio legittima l'adozione dell'ordinanza di demolizione; le opere contestate, in quanto nuove superfici, volumi, ampliamenti o fabbricati autonomi, necessitavano di previo titolo.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il decorso del termine previsto per la definizione dell'istanza di accertamento di conformità, in assenza di un provvedimento espresso, determina il silenzio-rigetto ai sensi del comma 3; ciò vale anche quando l'interessato non abbia adempiuto alle richieste di integrazione documentale.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'istanza di accertamento di conformità si intende rifiutata decorso il termine di legge senza che sia intervenuto un provvedimento finale.
art. 167 d.lgs. 42/2004
L'accertamento di compatibilità paesaggistica è autonomo rispetto al titolo edilizio e, se parziale e condizionato, non sana opere edilizie prive del necessario titolo né produce effetti oltre le prescrizioni in esso contenute.
art. 23 PRG locale
La disposizione è stata invocata dall'appellante tra le norme urbanistiche asseritamente violate, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata nel quadro della riconosciuta abusività delle opere.
artt. 2 e 16 d.lgs. 285/1992
Le disposizioni, richiamate dall'appellante in relazione alla disciplina stradale, non hanno condotto all'accoglimento dell'impugnazione.
artt. 10 e 45 l.r. Liguria n. 16/2008
Le disposizioni regionali sono state richiamate in via subordinata, ma le relative censure sono state disattese.
art. 87, comma 3-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell'udienza di smaltimento dell'arretrato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nell'intestazione della decisione quale disposizione processuale applicata.
Massime di principio
- Le opere edilizie che determinano nuove superfici o volumi, gli ampliamenti di manufatti esistenti e la realizzazione di fabbricati autonomi richiedono un previo titolo edilizio; un titolo rilasciato per opere diverse non può legittimare gli interventi concretamente realizzati.
- La presentazione da parte del proprietario di istanze di sanatoria edilizia o paesaggistica costituisce comportamento incompatibile con la successiva negazione della natura abusiva delle opere, salvo che le istanze siano state formalmente ritirate o rinunciate.
- L'accertamento di compatibilità paesaggistica è autonomo rispetto al titolo edilizio e non sostituisce quest'ultimo; se è parziale e subordinato a prescrizioni, produce effetti esclusivamente nei limiti del suo contenuto e delle prescrizioni adempiute.
- Il diverso posizionamento di un fabbricato rispetto a quello assentito può integrare una variazione essenziale, non coperta dal titolo edilizio originario.
- Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, il decorso del termine legale senza provvedimento espresso determina il silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità; tale effetto non è escluso dalla mancata evasione, da parte dell'interessato, delle richieste comunali di integrazione documentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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