Ordinanza n. 305/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del Permesso di Costruire n. 124/2021, prot. n. 12368, rilasciato il 27 maggio 2025, pubblicato sull'Albo Pretorio in data 28 maggio 2025, n. 745, inerente alla “Realizzazione di strada vicinale privata e posti auto su terreno censito in catasto al sez. mn fg. 4 map. 59, 2168 da adibirsi ad uso residenziale” presentata in data 18 maggio 2021, prot. n. 11844, da Curnis Damiano e Licini Daniele; - del diniego prot. n. 16227 dell'11 luglio 2025 con cui il Comune di Alzano Lombardo, in persona della Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Area V Urbanistica Edilizia Privata SUAP, ha diniegato l'istanza di sospensione e/o di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 124/2021 presentata dai ricorrenti in data 11 giugno 2025, prot. n. 13704, e della conferma di tale diniego prot. n. 16857 del 21 luglio 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, endoprocedimentale, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi per quanto occorrer possa: - del parere istruttorio reso dal Comune di Alzano Lombardo l'11 luglio 2022, con cui la Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Area V Urbanistica Edilizia Privata SUAP, ha ritenuto insussistenti motivi ostativi al rilascio del Permesso di Costruire n. 124/2021 per la realizzazione di una strada vicinale e di posti auto a servizio delle residenze dei signori Damiano Curnis e Daniele Licini con accesso da via Ca' Paterna qualificandola come strada pubblica; - del parere istruttorio reso dal Comune di Alzano Lombardo il 15 aprile 2025, con cui la Responsabile dell'Area IV Lavori Pubblici e Patrimonio, arch. Sonia Ghisleni, ha espresso parere favorevole all'intervento oggetto di Permesso di Costruire n. 124/2021; - del parere istruttorio prot. n. 14073 del 3 luglio 2025 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia ha ritenuto che il vincolo archeologico imposto in zona Fracchi dal P.G.T. del Comune di Alzano Lombardo adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24 marzo 2025 non sia operativo sino al momento dell'approvazione del P.G.T., in contrapposizione con il precedente parere istruttorio prot. n. 1407 del 26 gennaio 2022 che ha riconosciuto esistente rischio archeologico sui luoghi; - del parere della Commissione Paesaggio n. 1 del 28 luglio 2021, ad oggi non conosciuto; e per l’accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. a tutti gli atti e documenti citati nel Permesso di Costruire n. 124/2021 del 27 maggio 2025, e comunque allo stesso presupposti, consequenziali e/o connessi, con particolare riferimento a copia integrale del Parere della Commissione Paesaggio n. 1 del 28 luglio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso e mancata ostensione del parere della Commissione per il paesaggio del 28 luglio 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel ricorso principale avente ad oggetto, tra l'altro, l'impugnazione di un permesso di costruire e dei provvedimenti comunali di diniego dell'autotutela, i ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accertamento del diritto di accesso agli atti e documenti indicati nell'istanza di accesso, con particolare riferimento al parere della Commissione per il paesaggio n. 1 del 28 luglio 2021, non conosciuto dai ricorrenti. La domanda mirava a ottenere l'ordine giudiziale di esibizione della documentazione in possesso del Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 29 agosto 2025, il Comune ha prodotto il parere richiesto, indicato come documento n. 7, e il Collegio ha ritenuto che la produzione fosse completa nei suoi elementi. L'ostensione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione della domanda di accesso. Le spese di lite relative all'actio ad exhibendum sono state compensate tra le parti in ragione dell'andamento della vicenda.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
accesso in corso di causa
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è divenuta improcedibile quando l'amministrazione ha prodotto in giudizio il documento richiesto in modo completo, determinando l'integrale soddisfacimento della pretesa e la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La domanda di accesso proposta in corso di causa ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti durante il giudizio.
- La produzione in giudizio del documento richiesto determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'azione di accesso solo se la documentazione prodotta è completa nei suoi elementi e soddisfa integralmente la pretesa ostensiva.
- La compensazione delle spese può essere disposta limitatamente alla domanda di accesso quando l'andamento della vicenda, compresa l'ostensione intervenuta nel corso del processo, la giustifica.
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