Cassazione Civile, Ordinanza n. 34671/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2010, emesso per il recupero di maggiori IRPEF, IVA e IRAP, oltre addizionali, interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del divieto di ius novorum in appello, sostenendo che il giudice di secondo grado avesse erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse modificato in appello la causa petendi con motivi nuovi rispetto al primo grado, in violazione degli artt. 49, 53, 56 e 57 del d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 56 del medesimo decreto, assumendo che il contribuente, pur vittorioso in primo grado, non avendo riproposto in appello le proprie eccezioni perché non si era costituito, non consentiva al giudice di esaminarle. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia delle Entrate, osservando che la sola statuizione resa dalla CTP riguardava la pretesa nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, e che solo tale questione avrebbe dovuto costituire oggetto dell'impugnazione dell'Ufficio. Ha inoltre precisato che l'eventuale violazione del divieto di nova in appello da parte dell'Erario non avrebbe comunque potuto giustificare una sostanziale declaratoria di inammissibilità dell'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 49
Richiamato insieme alle altre norme sul processo tributario per denunciare la violazione delle regole sull'appello e sul divieto di nuove domande o eccezioni in grado di gravame.
d.lgs. n. 546/1992, art. 53
Evocato quale parametro della disciplina dell'appello tributario.
d.lgs. n. 546/1992, art. 56
La Corte ha ribadito che le eccezioni della parte vittoriosa in primo grado devono essere riproposte in appello per essere esaminate.
d.lgs. n. 546/1992, art. 57
Richiamato per il divieto di ius novorum in appello nel processo tributario.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 4
Norma utilizzata come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione.
L. n. 212/2000, art. 12, comma 7
Costituisce la sola statuizione resa dalla CTP e, secondo la Corte, il solo punto che l'Ufficio avrebbe dovuto specificamente impugnare.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non consente di convertire automaticamente l'eventuale introduzione di motivi nuovi in una declaratoria di inammissibilità dell'intero gravame, dovendosi verificare il concreto oggetto della decisione di primo grado e il perimetro dell'impugnazione.
- La parte vittoriosa in primo grado che rimanga contumace in appello deve riproporre le eccezioni e le difese non accolte o non esaminate, altrimenti tali questioni non possono essere vagliate dal giudice di secondo grado.
- Ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la trascrizione, sia pure parziale, degli atti processuali rilevanti può essere sufficiente quando consenta alla Corte di comprendere le censure formulate e il loro fondamento.
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