Cassazione Penale, Sentenza n. 4004/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. tra i fatti per cui era stato arrestato il 6 gennaio 2022 (detenzione e trasporto di 20 kg di cocaina) e i successivi fatti contestati, chiedendo la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare. Sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente presunto la perdurante partecipazione all'associazione nonostante l'arresto e la carcerazione, basandosi su elementi anteriori e sul ruolo svolto nell'organizzazione, senza considerare che l'arresto interrompeva materialmente i legami salvo prove positive di continuazione dell'attività associativa.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, per l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), la mera assenza di indici positivi di dissociazione non è sufficiente: l'arresto e la detenzione per uno dei reati-fine determinano di per sé un elemento fattuale idoneo a ritenere reciso il vincolo associativo, salvo che emergano elementi positivi che dimostrino la continuazione effettiva della partecipazione all'associazione. In base a tale principio il Tribunale dovrà riesaminare la richiesta di retrodatazione dei termini della custodia cautelare.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte interpreta che, a differenza dell'art. 416-bis c.p., la partecipazione non può presumersi automaticamente continuativa dopo l'arresto dell'associato per un reato-fine della stessa associazione.
art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riferimento alla connessione qualificata tra procedimenti; il ricorrente invocava la connessione tra il precedente arresto e i fatti successivi per ottenere la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di decorrenza della custodia cautelare e sua retrodatazione; la Corte valuta se sussistano i presupposti per retrodatare i termini alla luce della cessazione o meno della partecipazione associativa.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la competenza e le conseguenze del rinvio per nuovo giudizio al Tribunale territoriale competente.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011 Cannavò; Sez. 1, n. 48643 del 10/06/2015 Arnone; Sez. 4, n. 34258 del 25/05/2007 Meziu)
Precedenti che consolidano il principio secondo cui, per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'arresto dell'associato costituisce elemento fattuale rilevante idoneo a interrompere i legami materiali con il sodalizio, salvo elementi positivi contrari che dimostrino la continuazione della partecipazione.
Massime di principio
- Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la detenzione dell'associato per un reato-fine tende, di norma, a interrompere il vincolo associativo; non è ammessa la mera presunzione di persistenza basata su ruoli o comportamenti anteriori.
- La persistenza della partecipazione dopo l'arresto deve essere provata con elementi positivi e concreti (comunicazioni, ordini trasmessi durante la detenzione, movimenti patrimoniali, attività compiuta tramite interlocutori) e non può essere desunta soltanto dalla qualità o dal ruolo ricoperto prima dell'arresto.
- In contesti similari il difensore dovrebbe chiedere esplicitamente la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare e allegare o sollecitare elementi che dimostrino la continuità associativa, ovvero produrre elementi idonei a dimostrare la dissociazione.
- È necessario distinguere il regime interpretativo dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 da quello dell'art. 416-bis c.p.: per quest'ultimo può essere più agevole fondare presunzioni di persistenza, mentre per l'art. 74 occorre attenzione alla rilevanza fattuale della privazione della libertà.
- In sede di riesame e impugnazione cautelare il giudice deve motivare distintamente la valutazione della perdurante operatività del sodalizio e non limitarsi a richiamare condotte pregresse o il ruolo svolto dal soggetto prima dell'arresto.
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