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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4004/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. tra i fatti per cui era stato arrestato il 6 gennaio 2022 (detenzione e trasporto di 20 kg di cocaina) e i successivi fatti contestati, chiedendo la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare. Sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente presunto la perdurante partecipazione all'associazione nonostante l'arresto e la carcerazione, basandosi su elementi anteriori e sul ruolo svolto nell'organizzazione, senza considerare che l'arresto interrompeva materialmente i legami salvo prove positive di continuazione dell'attività associativa.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, per l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), la mera assenza di indici positivi di dissociazione non è sufficiente: l'arresto e la detenzione per uno dei reati-fine determinano di per sé un elemento fattuale idoneo a ritenere reciso il vincolo associativo, salvo che emergano elementi positivi che dimostrino la continuazione effettiva della partecipazione all'associazione. In base a tale principio il Tribunale dovrà riesaminare la richiesta di retrodatazione dei termini della custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte interpreta che, a differenza dell'art. 416-bis c.p., la partecipazione non può presumersi automaticamente continuativa dopo l'arresto dell'associato per un reato-fine della stessa associazione.

  • art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferimento alla connessione qualificata tra procedimenti; il ricorrente invocava la connessione tra il precedente arresto e i fatti successivi per ottenere la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di decorrenza della custodia cautelare e sua retrodatazione; la Corte valuta se sussistano i presupposti per retrodatare i termini alla luce della cessazione o meno della partecipazione associativa.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la competenza e le conseguenze del rinvio per nuovo giudizio al Tribunale territoriale competente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011 Cannavò; Sez. 1, n. 48643 del 10/06/2015 Arnone; Sez. 4, n. 34258 del 25/05/2007 Meziu)

    Precedenti che consolidano il principio secondo cui, per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'arresto dell'associato costituisce elemento fattuale rilevante idoneo a interrompere i legami materiali con il sodalizio, salvo elementi positivi contrari che dimostrino la continuazione della partecipazione.

Massime di principio

  • Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la detenzione dell'associato per un reato-fine tende, di norma, a interrompere il vincolo associativo; non è ammessa la mera presunzione di persistenza basata su ruoli o comportamenti anteriori.
  • La persistenza della partecipazione dopo l'arresto deve essere provata con elementi positivi e concreti (comunicazioni, ordini trasmessi durante la detenzione, movimenti patrimoniali, attività compiuta tramite interlocutori) e non può essere desunta soltanto dalla qualità o dal ruolo ricoperto prima dell'arresto.
  • In contesti similari il difensore dovrebbe chiedere esplicitamente la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare e allegare o sollecitare elementi che dimostrino la continuità associativa, ovvero produrre elementi idonei a dimostrare la dissociazione.
  • È necessario distinguere il regime interpretativo dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 da quello dell'art. 416-bis c.p.: per quest'ultimo può essere più agevole fondare presunzioni di persistenza, mentre per l'art. 74 occorre attenzione alla rilevanza fattuale della privazione della libertà.
  • In sede di riesame e impugnazione cautelare il giudice deve motivare distintamente la valutazione della perdurante operatività del sodalizio e non limitarsi a richiamare condotte pregresse o il ruolo svolto dal soggetto prima dell'arresto.

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