Sentenza n. 5615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 186/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 186/2025, nonché cartella di pagamento e successive intimazioni relative a prelievi supplementari sul latte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso contro una cartella di pagamento di euro 48.728,68 e due successive intimazioni, relative a prelievi supplementari sul latte per le campagne 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000. In appello ha dedotto: prescrizione quadriennale ai sensi del regolamento CE n. 2988/1995, in subordine prescrizione quinquennale degli interessi e comunque prescrizione decennale del capitale; decadenza di AGEA ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; contrasto della disciplina nazionale delle quote latte con il diritto dell'Unione e rilevanza di successive sentenze di annullamento degli atti di compensazione nazionale; mancata o invalida notificazione degli atti presupposti e conseguente inesigibilità del credito; carenza di motivazione, difetto di istruttoria e violazione del diritto di difesa. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto alla prescrizione, il Consiglio di Stato ha affermato che il capitale relativo ai prelievi supplementari si prescrive in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c., perché il prelievo non costituisce una prestazione periodica; gli interessi si prescrivono invece in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Non è applicabile il termine quadriennale dell'art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995, che riguarda le azioni giudiziarie relative alle irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non i crediti da prelievo supplementare, rispetto ai quali gli Stati sono direttamente debitori verso l'Unione e recuperano le somme dai produttori. La prescrizione è stata interrotta, con effetto permanente, dalla costituzione di AGEA nei giudizi promossi contro gli atti presupposti; sono state inoltre considerate le successive intimazioni e le sospensioni normative dei termini, comprese quelle del 2019 e del periodo emergenziale COVID-19. È stato escluso il rinvio pregiudiziale UE per difetto di rilevanza e pertinenza della questione. Quanto alla decadenza, l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non è applicabile ai crediti da prelievo supplementare in quanto non tributari; il rinvio alla disciplina della riscossione mediante ruolo non introduce una decadenza sostanziale. In ogni caso, quando la riscossione si fonda su un accertamento definitivo per effetto del giudicato, opera il termine prescrizionale decennale, non maturato nella fattispecie. È stata respinta anche la censura relativa al contrasto con il diritto unionale: gli atti individuali di accertamento erano divenuti definitivi per effetto di giudicati negativi, nei quali era stata esaminata anche la questione unionale. Le successive sentenze di annullamento degli atti generali di compensazione, pronunciate in giudizi promossi da altri agricoltori, non sono opponibili all'appellante perché mancano identità delle parti, del petitum e della causa petendi. Il principio di certezza del diritto impedisce, inoltre, di rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative e giudiziarie definitive per effetto di successive pronunce sul diritto UE. Infine, la censura sulla mancata notificazione degli atti presupposti è stata respinta perché il produttore aveva avuto conoscenza degli atti, avendoli tempestivamente impugnati dinanzi al TAR Lazio; inoltre, il primo acquirente e il produttore sono condebitori solidali e la notificazione al primo acquirente produce effetti anche nei confronti del produttore. La cartella riportava i riferimenti necessari agli atti presupposti, alle comunicazioni e alle notifiche, assicurando il diritto di difesa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al capitale del prelievo supplementare sul latte si prescrive in dieci anni, poiché il prelievo non costituisce una prestazione periodica.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli interessi relativi al credito da prelievo supplementare sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione.
art. 3, comma 1, regolamento (CE) n. 2988/1995
termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie”
La disposizione riguarda le azioni giudiziarie relative alle irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non stabilisce il termine di prescrizione dei crediti da prelievo supplementare sul latte.
art. 2945, comma 2, c.c.
La costituzione di AGEA nei giudizi relativi agli atti presupposti interrompe la prescrizione con effetto permanente, anche se l'azione giudiziale non è stata promossa dall'ente creditore.
art. 1310, comma 1, c.c.
“Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori […]”
L'interruzione della prescrizione nei confronti del primo acquirente, condebitore solidale, si estende al produttore.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
Dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva dei prelievi supplementari avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata del d.lgs. n. 46/1999 e del d.P.R. n. 602/1973; il rinvio non rende applicabili ai crediti non tributari i termini decadenziali previsti per imposte dirette e IVA.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
I termini decadenziali previsti dalla norma riguardano le imposte dirette e l'IVA e non si applicano ai crediti non tributari da prelievo supplementare; in presenza di accertamento definitivo opera il termine prescrizionale decennale.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario per mancanza di rilevanza e pertinenza delle questioni prospettate.
art. 21-bis l. n. 241/1990
La censura relativa alla mancata notificazione degli atti recettizi è stata respinta perché il produttore aveva comunque acquisito conoscenza degli atti e li aveva tempestivamente impugnati.
art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009
Le disposizioni disciplinano il recupero dei prelievi supplementari; non impediscono l'iscrizione a ruolo quando gli atti presupposti siano divenuti definitivi e il credito non sia prescritto.
Massime di principio
- Il credito relativo al capitale del prelievo supplementare sul latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre gli interessi maturati sul medesimo credito sono soggetti alla prescrizione quinquennale; il termine quadriennale previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2988/1995 riguarda le azioni giudiziarie relative alle irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non il credito da prelievo supplementare.
- La costituzione dell'amministrazione creditrice nei giudizi promossi contro gli atti presupposti può interrompere la prescrizione con effetto permanente anche quando l'amministrazione non abbia proposto una domanda autonoma di adempimento.
- Quando il produttore e il primo acquirente sono obbligati in solido al pagamento del prelievo supplementare, l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei condebitori produce effetti anche nei confronti dell'altro.
- Il rinvio alla disciplina della riscossione mediante ruolo prevista dal d.P.R. n. 602/1973 non estende ai crediti non tributari da prelievo supplementare i termini decadenziali stabiliti dall'art. 25 per le imposte dirette e l'IVA; se l'accertamento è divenuto definitivo per effetto del giudicato, la riscossione è soggetta al termine prescrizionale decennale.
- Le sentenze pronunciate in giudizi promossi da soggetti diversi non possono essere invocate come giudicato favorevole in assenza di identità delle parti, del petitum e della causa petendi; il giudicato individuale formatosi sugli atti di accertamento impedisce di rimettere in discussione la pretesa nella successiva fase di riscossione.
- La mancata notificazione diretta dell'atto presupposto non determina l'inesigibilità della pretesa quando il destinatario abbia comunque acquisito una conoscenza effettiva dell'atto e lo abbia tempestivamente impugnato; la cartella è sufficiente a garantire il diritto di difesa se contiene i riferimenti necessari agli atti presupposti e alle relative notificazioni.
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