Cassazione Civile, Sentenza n. 11482/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, 1.250 euro per l’irragionevole durata di un precedente giudizio Pinto, iniziato nel giugno 2010 davanti alla Corte d’appello di Perugia e concluso nell’ottobre 2014, dopo una fase di cognizione davanti alla Corte d’appello e alla Cassazione e una successiva esecuzione forzata contro il Ministero. Il magistrato designato dalla Corte d’appello di Firenze aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, decidendo sull’opposizione, aveva confermato il rigetto e condannato la ricorrente alle spese. Aveva calcolato in 2 anni, 2 mesi e un giorno la durata rilevante, inferiore al periodo ragionevole di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni. Con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che dovesse computarsi anche il periodo compreso tra la definitività della decisione di cognizione dell’aprile 2012 e l’avvio dell’esecuzione nel marzo 2014, oltre alla durata dell’esecuzione, conclusa con ordinanza di assegnazione del 2 ottobre 2014, definitiva il 22 ottobre 2014. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese, deducendo che la domanda era stata rigettata sulla base di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e invocando la compensazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: per il calcolo della durata del processo Pinto, la cognizione e l’eventuale esecuzione si considerano unitariamente, ma il periodo tra la definitività della fase di cognizione e la notifica del pignoramento non costituisce tempo del processo rilevante ai sensi della legge n. 89 del 2001. La fase esecutiva decorre dalla notifica del pignoramento e termina quando la soddisfazione del credito diviene definitiva; l’eventuale pregiudizio dovuto al ritardo nell’esecuzione, distinto dalla durata processuale, non è tutelato dal rimedio interno Pinto secondo i principi richiamati dalla Corte. Anche il secondo motivo è infondato: la compensazione delle spese è consentita soltanto nei casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, e la relativa scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato ricorso alla compensazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’assoluta novità delle questioni affrontate dal primo motivo e dell’uniformazione dell’orientamento giurisprudenziale intervenuta con le Sezioni Unite nel 2019. Non è stata disposta la dichiarazione relativa al contributo unificato aggiuntivo, poiché il procedimento ne è esente.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, c.p.c.
non viola il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione confezionato, come nella specie, mediante riproduzione integrale del testo di atti e provvedimenti relativi al giudizio di merito, qualora la stessa sia comunque preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione delle questioni dedotte
La riproduzione integrale degli atti e dei provvedimenti nel ricorso per cassazione non determina di per sé violazione del requisito di specificità, se è preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per le questioni dedotte.
art. 2, legge n. 89 del 2001
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore dell’indennizzo Pinto nei confronti dello Stato-debitore per ottenere la soddisfazione del proprio credito, inizia con la notifica dell’atto di pignoramento (nella specie, avvenuta il 17 marzo 2014) e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (nella specie, con l’ordinanza di assegnazione del 2 ottobre 2014, divenuta definitiva il 22 ottobre 2014).
Nel calcolo dell’indennizzo Pinto, la fase esecutiva inizia con la notifica dell’atto di pignoramento e si conclude quando la soddisfazione del credito indennitario diventa definitiva.
art. 91 c.p.c.
La pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
La condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice di merito non abbia esaminato espressamente la possibilità di compensarle.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, (qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, è ammessa per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti o sopravvenienze e incertezza di gravità ed eccezionalità equiparabile.
Massime di principio
- Ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto, la durata della fase di cognizione e quella dell’eventuale fase esecutiva diretta a ottenere il pagamento dell’indennizzo statale si considerano unitariamente, ma il periodo tra la definitività della decisione di cognizione e la notifica del pignoramento non è computabile come tempo del processo.
- La fase esecutiva rilevante per il calcolo della durata decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento e termina quando la soddisfazione del credito diventa definitiva.
- Il ritardo nell’esecuzione della decisione favorevole, nel periodo che precede l’inizio dell’esecuzione, costituisce un pregiudizio distinto dalla durata del processo tutelata dal rimedio interno Pinto.
- La compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, è consentita nei casi tassativi indicati dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., o in situazioni sopravvenute di gravità ed eccezionalità equivalente; la valutazione compete al giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio della facoltà di compensare le spese; la condanna alle spese non è per ciò solo censurabile in cassazione.
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