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Sentenza

Sentenza n. 223/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 204/2024, pubblicata il 28.5.2024, del Tribunale di Ravenna.

Giustizia amministrativa202501603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 204/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 204/2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione al Ministero e la perdurante inottemperanza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, l'esecuzione sostitutiva sarà curata entro i successivi novanta giorni dal commissario ad acta nominato sin d'ora nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione delle statuizioni giudiziali.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'ulteriore e comprovato inadempimento dell'amministrazione e a un'istanza della parte interessata.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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