Sentenza n. 5049/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - della comunicazione n. 3, caricata il 10 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 234 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024; - del verbale della seduta 13 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’appello di Roma, ad opera della sottocommissione n. 3 istituita presso la Corte d’appello di Milano, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato con il n. 234; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il distretto di Corte d’appello di Roma, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di 15/30 sull'elaborato scritto e conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, sessione 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del voto e della non ammissione, il verbale di correzione dell'elaborato e gli atti connessi, deducendo: insufficienza della motivazione, perché espressa mediante il solo voto numerico; eccesso di potere per difettosa e frettolosa valutazione, desunta dal tempo medio di circa sette minuti dedicato alla correzione di ciascun elaborato; disparità di trattamento, poiché sarebbero stati ammessi all'orale candidati che avevano prospettato soluzioni analoghe; vizio di costituzione della sottocommissione, per la mancata partecipazione di un magistrato. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il consolidato orientamento sulla sufficienza del voto numerico sarebbe superato dal mutato quadro fattuale e giuridico.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo congiuntamente infondate tutte le censure. Ha affermato che, per la sessione 2024, il voto numerico costituisce adeguata motivazione del giudizio sugli elaborati dell'esame forense, secondo il consolidato indirizzo dell'Adunanza plenaria, della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato; il voto, graduato su una scala oggettiva, esprime sia il superamento o meno della soglia sia il grado di idoneità dell'elaborato. La brevità del tempo medio di correzione non integra di per sé un vizio di legittimità, in assenza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei tempi di valutazione; inoltre, gli elaborati erano composti da poche pagine. La disparità di trattamento non è stata dimostrata: essa presuppone l'assoluta identità delle situazioni, non desumibile dalle allegazioni del ricorrente, e comunque non consente di invocare l'estensione di un trattamento eventualmente illegittimo accordato ad altri candidati. La valutazione dell'elaborato è globale e non dipende soltanto dall'individuazione della soluzione ritenuta corretta; il ricorrente non ha fornito elementi idonei a infirmare il giudizio della commissione. Quanto alla composizione della sottocommissione, l'art. 3 d.l. n. 31/2021, convertito dalla l. n. 50/2021, richiede la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, sicché l'assenza del componente appartenente all'ordine giudiziario non determina l'illegittima costituzione dell'organo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
r.d. 27 novembre 1933, n. 1578
La disciplina applicabile all'esame di abilitazione forense per la sessione 2024 consente, secondo il giudice, l'esternazione della valutazione mediante voto numerico.
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Insieme al r.d. n. 1578/1933, costituisce la disciplina vigente richiamata per ritenere sufficiente il voto numerico quale motivazione del giudizio sugli elaborati.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione del giudizio di valutazione è soddisfatto, nella fattispecie, dal voto numerico, purché riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale modalità sintetica e standardizzata di motivazione.
art. 3 d.l. 13 marzo 2021, n. 31, convertito dalla l. 15 aprile 2021, n. 50
la «sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali»
Per la sessione 2024 la corretta composizione della sottocommissione non richiede necessariamente la presenza di un magistrato, essendo sufficiente la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali.
Massime di principio
- Nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, per la sessione 2024 soggetta alla disciplina richiamata, il voto numerico costituisce motivazione adeguata del giudizio sull'elaborato, poiché esprime sinteticamente il superamento o meno della soglia e il grado di idoneità valutato dalla commissione.
- La contestazione del tempo medio impiegato dalla commissione per correggere gli elaborati non determina, di per sé, l'illegittimità della valutazione quando non esista una predeterminazione normativa o regolamentare, neppure di massima, dei tempi da dedicare a ciascun elaborato; occorrono ulteriori elementi concreti di superficialità o inattendibilità della valutazione.
- La disparità di trattamento nelle valutazioni concorsuali richiede la dimostrazione dell'assoluta identità delle situazioni comparate e non può comunque fondare la pretesa del candidato a beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente attribuito illegittimamente ad altri.
- La valutazione dell'elaborato nell'esame forense è globale e non è automaticamente inficiata dal fatto che il candidato abbia individuato una soluzione astrattamente corretta o analoga a quella di altri candidati; il ricorrente deve fornire elementi specifici idonei a confutare il giudizio della commissione.
- Per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione forense, la sottocommissione è correttamente costituita con tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali; la mancata partecipazione di un magistrato non determina, da sola, l'illegittimità dell'organo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →