Cassazione Penale, Sentenza n. 2299/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Ancona per il reato previsto dall'art. 186, II comma, lett. b) C.d.S. (guida in stato di ebbrezza). Il ricorso deduceva: (1) vizio processuale per notifica della citazione a giudizio al domicilio eletto con un termine di comparizione inferiore al minimo di legge; (2) difetto di motivazione e incertezza probatoria in relazione agli scontrini prodotti dall'etilometro, che riportavano inizialmente il nome di altra persona poi corretto a penna, così da rendere incerta la riconducibilità dell'accertamento al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte mirassero a una riconsiderazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità, dato che la decisione di merito era sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente e che il ricorrente non ha controllato adeguatamente la motivazione impugnata. Quanto al presunto vizio di notifica, la Corte ha rilevato che la notifica era stata comunque eseguita a mani dell'imputato il 19/02/2022, rispettando il termine di comparizione. In conseguenza dell'inammissibilità e in mancanza di ragioni che escludessero la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Si ricorda che la sentenza di merito aveva inflitto la pena di un mese di arresto e euro 800 di ammenda per l'art. 186 II comma lett. b) C.d.S.; la Cassazione non ha annullato né modificato tale decisione di merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma sostanziale alla base della condanna per guida in stato di ebbrezza; la Corte di merito ha applicato la norma correttamente e la Cassazione non ha ravvisato vizio di diritto nell'applicazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'irrogazione di sanzione pecuniaria e rimborso spese in caso di ricorso inammissibile, salvo che l'inammissibilità non sia imputabile a colpa; qui applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Giurisprudenza richiamata sul principio per cui la sanzione pecuniaria non si applica se l'inammissibilità non è dovuta a colpa del ricorrente; la Corte ha ritenuto non sussistere tale assenza di colpa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione del merito probatorio: le doglianze che si limitano a chiedere una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili se la decisione di merito è sorretta da una motivazione logica e coerente
- Le censure processuali sulla validità delle notifiche possono essere superate dalla prova di una notifica personale eseguita nei termini; l'esistenza di una notifica alternativa regolare preclude l'annullamento per vizio formale della citazione
- Anche documenti con correzioni manuali (es. scontrini dell'etilometro) non sono automaticamente inefficaci: la loro idoneità probatoria va valutata nel contesto argomentativo complessivo e in relazione alle spiegazioni testimoniali e agli altri elementi processuali
- In caso di ricorso inammissibile, la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che dimostri che l'inammissibilità non è dovuta a sua colpa; pertanto occorre valutare la fondatezza formale e di diritto del ricorso prima di proporlo in Cassazione
- Per aumentare le possibilità di ammissione, il ricorso in Cassazione deve confrontarsi direttamente e precisamente con i punti di diritto e i passaggi logici della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone vizi di diritto e non soltanto disaccordi sulla valutazione delle prove
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