Sentenza n. 7465/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della determina della Direzione Regionale Salute e Welfare della regione Umbria, n. 13106 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina regionale di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determina della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria relativa al c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e agli ulteriori atti connessi, chiedendone l'annullamento. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, in ragione del pagamento in misura ridotta effettuato aderendo al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, a fronte dell'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non possa esaminare il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire effettuata dalla parte. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la parte può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia adottata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie relativo al payback dei dispositivi medici, al quale la ricorrente ha aderito effettuando il pagamento in misura ridotta.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di contestazioni o richieste contrarie delle altre parti, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può determinare la pronuncia di improcedibilità mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- A fronte di una dichiarazione chiara di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire compiuta dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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