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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15696/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, contestando in parte costi ritenuti non inerenti e in parte l'applicazione dell'IVA al 10% su prestazioni asseritamente non rientranti nel regime agevolato. L'avviso era stato annullato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR di Bologna. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo trasmesso non sono riportati nel dettaglio i motivi di censura. Nel corso del giudizio di legittimità il consorzio ha depositato memoria dando conto dell'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 e dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, chiedendo la sospensione e poi la trattazione ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dal consorzio e della mancata contestazione dell'Ufficio sulla ritualità e conoscibilità di tali documenti. Ha quindi ritenuto integrata la fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Il processo è stato dichiarato estinto; quanto alle spese, è stato disposto che restino a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'avvenuto pagamento degli importi dovuti integrano una causa di estinzione del giudizio, se ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La parte che ha aderito alla definizione agevolata può chiedere la trattazione; in mancanza di iniziativa dell'amministrazione, la Corte prende atto della definizione e dell'estinzione del giudizio.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    La mancata contestazione dell'Ufficio sulla produzione documentale consente di considerare conosciuti i documenti prodotti dal controricorrente ai fini della verifica della definizione agevolata.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione del giudizio nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata prevista da una norma sopravvenuta e il pagamento di quanto dovuto possono determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, purché la fattispecie risulti documentalmente integrata.
  • Se l'amministrazione non contesta la documentazione prodotta dal contribuente in ordine alla definizione agevolata, la Corte può prenderne atto ai fini della declaratoria di estinzione.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non si decide sul merito dell'avviso di accertamento e le spese restano regolate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
  • La declaratoria di estinzione assorbe ogni esame dei motivi di ricorso, rendendo irrilevante la fondatezza delle censure proposte dall'impugnante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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