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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25178/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, aveva confermato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione disposto nei confronti di beni nella disponibilità del ricorrente, ritenuti però riconducibili sostanzialmente al padre, formalmente intestati a familiari. La misura era stata emessa nell'ambito di indagini per riciclaggio continuato in concorso ascritto al padre del ricorrente, già definito con patteggiamento. Il ricorrente, quale terzo interessato, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis c.p., contestando l'applicazione automatica della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale al terzo estraneo e sostenendo che non vi erano elementi concreti per ritenere simulata l'intestazione dei beni; ha inoltre richiamato documentazione difensiva, la propria autonomia reddituale e la lecita provenienza dei fondi impiegati per l'acquisto dell'immobile di Fasano; 2) violazione dell'art. 321, comma 2, c.p.p. per mancanza di motivazione specifica sul periculum in mora, in particolare sul pericolo di dispersione dei beni. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, da un lato, non consentite in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei dati fattuali già esaminati dal Tribunale; dall'altro, manifestamente infondate perché il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente. La Corte ha valorizzato gli accertamenti patrimoniali e finanziari che avevano evidenziato la sproporzione tra redditi leciti del ricorrente e beni sequestrati, la comunanza di interessi con il padre e con altro soggetto coinvolto, nonché l'assenza di prova di una legittima provenienza del patrimonio. Ha inoltre ribadito che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni sproporzionati, la sproporzione tra reddito e patrimonio integra una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo con specifiche e verificate allegazioni sulla lecita provenienza dei beni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    La sproporzione tra redditi leciti e patrimonio costituisce presupposto della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo con prova specifica della legittima provenienza dei beni.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Il sequestro preventivo deve essere sorretto da motivazione sul periculum in mora; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame congrua e non apparente.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione contro ordinanze del riesame in materia di misure reali è deducibile soltanto la violazione di legge, comprendendo la mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione.

  • art. 240-bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356

    La disciplina del sequestro preventivo dei beni confiscabili per sproporzione opera con presunzione iuris tantum di origine illecita del patrimonio, se vi è accertata sproporzione tra guadagni e beni.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • artt. 81 e 110 c.p.

    Richiamati nel provvedimento genetico come norme di concorso e continuazione relative alle imputazioni presupposte del padre del ricorrente.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato quale reato presupposto contestato al padre del ricorrente e definito con sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze del riesame in materia di sequestri reali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, comprensiva della mancanza assoluta o della mera apparenza della motivazione; non è ammessa una rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali.
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, l'accertata divergenza tra redditi leciti e patrimonio costituisce presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale.
  • La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale può essere superata solo mediante allegazioni specifiche, concrete e verificate, idonee a dimostrare la lecita provenienza dei singoli beni o dei mezzi impiegati per acquistarli.
  • Il vincolo familiare e la formale intestazione a terzi, da soli, non escludono la riconducibilità sostanziale dei beni al soggetto indagato quando siano valorizzati elementi indiziari complessivi sulla disponibilità effettiva e sulla comunanza di interessi.
  • Ai fini della sproporzione rilevante per la misura ablatoria, il raffronto va compiuto in relazione ai singoli acquisti e non sul patrimonio complessivamente considerato in modo astratto.

Come è indicizzato

MaterieSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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