Sentenza del 01/06/2017 n. 2446 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Compensazione credito del gruppo - Omessa polizza fideiussoria - Sanzionabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della compensazione di un credito IVA maturato nell'ambito del gruppo con un debito IVA della capogruppo senza allegare la prescritta polizza fideiussoria. La contribuente sosteneva che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 175/2014 all'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972, l'obbligo di garanzia non fosse più applicabile e che, comunque, la violazione non fosse sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/1997.
La decisione
La contestazione della contribuente è stata respinta. È stato ritenuto che la disciplina modificata dal d.lgs. 175/2014, pur formalmente diversa, conservasse nella sostanza la precedente procedura di compensazione e il relativo obbligo di prestazione della garanzia. Pertanto, la compensazione del credito IVA del gruppo con il debito della capogruppo, effettuata senza polizza fideiussoria, è risultata sanzionabile. Non è stata applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/1997, poiché l'omissione della garanzia si è accompagnata all'omesso versamento di quanto dovuto.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. 633/1972
La disciplina della compensazione e delle garanzie relative ai crediti IVA, anche dopo le modifiche del d.lgs. 175/2014, deve essere interpretata considerando la continuità sostanziale della procedura e dell'obbligo di garanzia.
D.lgs. 175/2014
Le modifiche normative non hanno eliminato, secondo la decisione, l'obbligo sostanziale di prestare la garanzia per la compensazione infragruppo dei crediti IVA.
Art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/1997
La causa di non punibilità non opera quando la violazione non è meramente formale, ma comporta l'omesso versamento dell'imposta dovuta.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa incide sulla forma della procedura ma ne conserva la funzione e gli elementi essenziali, gli obblighi preesistenti possono ritenersi sostanzialmente ancora applicabili.
- La compensazione di crediti IVA infragruppo deve essere effettuata nel rigoroso rispetto degli eventuali obblighi di garanzia; l'assenza della polizza fideiussoria può comportare l'applicazione di sanzioni.
- La mancata applicazione delle sanzioni per violazioni meramente formali non opera se l'inosservanza determina o si accompagna all'omesso versamento dell'imposta.
- Prima di utilizzare un credito IVA in compensazione è necessario verificare sia la validità e la disponibilità del credito sia tutti gli adempimenti documentali e di garanzia previsti dalla disciplina vigente.
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