Cassazione Penale, Ordinanza n. 31199/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificato nel merito l'esito di responsabilità già deciso in appello; l'ordinanza riguarda solo il diniego della particolare tenuità del fatto e la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/03/2025. L'unico motivo dedotto lamentava il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che la censura riproduceva motivi già esaminati e disattesi nel merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata, e che comunque era manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato, con riferimento alle modalità della condotta, perché il fatto non potesse qualificarsi di particolare tenuità. Il fatto concreto descritto è un'invasione di terreno con interventi di costruzione non autorizzati.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità non è riconoscibile quando le modalità concrete della condotta e gli elementi del fatto escludono la particolare tenuità; il diniego, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è censurabile con un motivo meramente riproduttivo e privo di specifico confronto con la decisione impugnata.
cod. pen.
Richiamo generico al codice penale in relazione alla causa di non punibilità ex art. 131-bis.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito indica in modo puntuale gli elementi concreti della condotta che escludono la minima offensività del fatto.
- La motivazione sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione se congrua, coerente e priva di vizi logici o giuridici evidenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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