Cassazione Penale, Sentenza n. 32646/2026 del 02/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in via non definitiva alla pena di sedici anni e dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, era sottoposto a misura custodiale dal 14 ottobre 2019. La Corte d'appello aveva rigettato un'istanza di revoca o modifica della misura proposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello, aveva confermato tale decisione. Il ricorrente deduceva la scadenza del termine massimo di durata della misura ai sensi degli artt. 303 e 304 c.p.p., nonché l'assenza delle esigenze cautelari e la violazione del principio di proporzionalità, anche in ragione del sopravvenuto scioglimento del sodalizio, riconosciuto dagli stessi giudici della cautela. Nelle more del giudizio di cassazione, tuttavia, l'imputato veniva rimesso in libertà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la sopravvenuta remissione in libertà ha fatto venir meno la concretezza e l'attualità dell'interesse a impugnare il provvedimento cautelare. Ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p., l'interesse all'impugnazione deve essere concreto, attuale e diretto al conseguimento di un risultato pratico favorevole. Una volta cessata la misura custodiale per revoca, annullamento o perdita di efficacia del titolo, tale interesse viene meno. La Corte ha escluso, inoltre, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché il sopravvenuto difetto di interesse non integra soccombenza imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del reato per il quale il ricorrente era stato condannato in via non definitiva.
art. 299 c.p.p.
Disciplina l'istanza relativa alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari personali.
art. 303 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare.
art. 304 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare.
art. 568, comma 4, c.p.p.
per proporre impugnazione è necessario avervi interesse
L'interesse a impugnare costituisce presupposto necessario dell'impugnazione e deve essere concreto e attuale, mirando a un risultato pratico favorevole.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi [...] non ha interesse
La mancanza di interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare nel processo penale non si identifica con la mera soccombenza, ma richiede la concreta possibilità di rimuovere uno svantaggio processuale e ottenere una decisione più favorevole e coerente con l'ordinamento.
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione.
- La sopravvenuta remissione in libertà dell'imputato, conseguente a revoca, annullamento o perdita di efficacia del titolo custodiale, fa venir meno l'interesse concreto e attuale al ricorso contro il provvedimento cautelare e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità dovuta al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione non comporta la condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché tale esito non deriva da soccombenza imputabile al ricorrente.
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