Cassazione Civile, Ordinanza n. 06053/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di uno studio associato, recuperando a tassazione maggiori importi IRAP e disconoscendo detrazioni IVA per costi ritenuti non inerenti, derivanti da fatture emesse da una società in accomandita semplice. Aveva inoltre notificato due ulteriori avvisi ai soci per maggiori redditi di partecipazione. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR, riuniti gli appelli dell'Ufficio, aveva confermato l'annullamento ritenendo provata l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante alle fatture, l'inerenza dei costi, l'assenza di ritardo intenzionale nella produzione della documentazione e l'inapplicabilità della disciplina invocata dall'Ufficio, anche perché la società fornitrice aveva clientela esterna e l'operazione rispondeva a logiche economiche non elusivo-abusive. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato l'indeterminatezza delle prestazioni fatturate e la violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972; 2) violazione degli artt. 109 TUIR, 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto provata l'inerenza dei costi sulla base di un contratto e di incarichi ritenuti troppo generici; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 115 c.p.c., art. 54, comma 6-bis TUIR e dei principi sull'abuso del diritto, per avere escluso che l'esternalizzazione dei servizi e i rapporti tra i soggetti integrassero un'operazione fiscalmente elusiva non opponibile all'erario.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non le allegazioni difensive o la valutazione delle prove. Il secondo è stato qualificato come censura alla ricostruzione della fattispecie concreta e alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, non come effettiva violazione di legge; la Corte ha ribadito che, ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità IVA, il contribuente deve provare esistenza, inerenza e coerenza economica del costo, ma che la fattura può essere integrata con altri elementi probatori, senza che la Cassazione possa procedere a una nuova valutazione dei fatti. Il terzo è stato ritenuto inammissibile perché la CTR aveva accertato in fatto l'esistenza di ragioni economiche estrafiscali, la presenza di clientela esterna della società fornitrice e l'assenza di una struttura creata solo per risparmio fiscale; anche qui la censura mirava in realtà a una diversa lettura degli atti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la P.A. soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo ed oggetto di discussione
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non per censure rivolte alle argomentazioni difensive o alla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, da provare dal contribuente se contestata dall'Amministrazione finanziaria.
art. 54, comma 6-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
La norma è stata ritenuta non applicabile dalla CTR alle prestazioni rese da una società di persone; la Cassazione ha preso atto del relativo accertamento in fatto, senza sovvertirlo.
art. 21 d.P.R. 633/1972
È richiamato dall'Ufficio per sostenere che le fatture non descrivevano adeguatamente le prestazioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto attinente alla valutazione del fatto.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica del costo grava sul contribuente quando l'Amministrazione contesti la deducibilità.
art. 2729 c.c.
Il richiamo alle presunzioni è stato considerato parte della contestazione sulla valutazione dei fatti, non una autonoma violazione di legge scrutinabile in cassazione nel caso concreto.
art. 115 c.p.c.
Il motivo che lo invoca per contestare la lettura del materiale istruttorio è stato reputato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione poiché la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazione per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza argomentativa né la diversa valutazione delle prove e delle allegazioni difensive.
- La deducibilità dei costi d'impresa e la detraibilità dell'IVA presuppongono la prova, a carico del contribuente, dell'esistenza del costo, della sua inerenza all'attività svolta e, se contestata, della sua coerenza economica; la fattura può essere integrata da altri elementi probatori idonei.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una rivalutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria richiede l'accertamento di un uso distorto di strumenti negoziali volto a conseguire vantaggi fiscali indebiti, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili; non sussiste abuso quando l'operazione sia sorretta anche da valide ragioni organizzative o economiche e non sia finalizzata in modo esclusivo al risparmio d'imposta.
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