Cassazione Civile, Ordinanza n. 05882/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un altro soggetto per il pagamento di € 30.000, oltre spese e accessori, sulla base di tre assegni bancari emessi a firma dell'opponente e all'ordine dell'opposto, risultati insoluti e protestati. L'opponente sosteneva che gli assegni fossero stati firmati in parte in bianco, senza data di emissione, e consegnati a garanzia di un debito di € 20.000 di una società di cui era socio dipendente; affermava inoltre che quel debito era stato già estinto con successivi pagamenti e che il creditore aveva agito in violazione di un patto di non presentazione. Il creditore opposto non negava la funzione di garanzia né la mancanza della data, ma assumeva che si trattasse di garanzia di un prestito in contanti di € 30.000 erogato direttamente all'opponente. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente deduceva in Cassazione: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1322 c.c. e delle norme sull'assegno, per asserita errata ricostruzione dei fatti e omessa pronuncia; (2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., contestando che gli assegni potessero valere come promessa di pagamento e lamentando l'errata distribuzione dell'onere della prova; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della vicenda: la consegna di assegni in bianco o postdatati a garanzia integra un patto contrario a norme imperative e quindi nullo, ma ciò non travolge gli assegni stessi che, se privi di data e luogo di emissione e sottoscritti, conservano efficacia come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Ne consegue l'astrazione solo processuale della causa debendi e la conseguente presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il creditore aveva sempre invocato tale vantaggio probatorio e che l'opponente non aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di un rapporto di mutuo sottostante. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di danni, perché la relativa questione risultava assorbita dal rigetto delle censure principali e dalla conferma della pretesa creditoria. È stata infine rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato, per difetto di competenza della Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è esclusa quando la questione risulta assorbita da altre statuizioni della sentenza; non è ammissibile prospettare il vizio per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 1322 c.c.
l'autonomia contrattuale non è violata se il giudice dichiara nullo il patto di garanzia per assegni emessi in bianco o postdatati, per contrasto con norme imperative.
artt. 1 e 2 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736
l'emissione di assegni in bianco o postdatati a fini di garanzia è contraria a norme imperative e rende nullo il patto di garanzia.
art. 1343 c.c.
la funzione di garanzia perseguita con assegni in bianco o postdatati è valutata negativamente perché contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
art. 1988 c.c.
la ricognizione di debito/promessa di pagamento non è autonoma fonte di obbligazione, ma comporta un'astrazione meramente processuale della causa debendi e una relevatio ab onere probandi per il destinatario, salvo prova contraria o rinuncia al relativo vantaggio.
art. 2697 c.c.
il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale; grava sull'altra parte la prova contraria alla presunzione di esistenza della causa debendi.
art. 2721 c.c. e ss.
richiamate nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisi una violazione utile a sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 31, comma 2, nn. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933
richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina dell'assegno privo di elementi essenziali; la Corte valorizza però l'efficacia della sottoscrizione e la funzione di promessa di pagamento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte di cassazione non è competente a liquidare i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
la disposizione ha finalità acceleratoria e non incide sulle regole di competenza in tema di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La consegna di assegni in bianco o postdatati a garanzia di un debito integra un patto nullo per contrasto con norme imperative, ma non comporta automaticamente la nullità del titolo quando esso possa valere come promessa di pagamento.
- Quando un documento sottoscritto integra una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., opera un'astrazione solo processuale della causa debendi: il creditore è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, salvo che il debitore fornisca prova contraria.
- La rinuncia al vantaggio probatorio derivante dall'art. 1988 c.c. può essere anche implicita, ma deve risultare in modo chiaro; se il creditore invoca sin dall'inizio l'efficacia del titolo come promessa di pagamento, il beneficio non si intende rinunciato.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la domanda o eccezione sia stata assorbita da altre statuizioni logicamente preclusive della decisione, né può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
- In cassazione non è ammissibile censurare sotto la veste della violazione di legge una contestazione che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
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