Cassazione Civile, Sentenza n. 13131/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di cinque avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2017: il Comune aveva negato al contribuente, coadiuvante dell'azienda agricola del figlio e percettore di pensione, le agevolazioni previste dall'art. 13 d.l. 201/2011 (comma 8-bis) ritenendo assente il requisito della prevalenza del reddito agricolo e/o della conduzione diretta dei terreni
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo che le norme di interpretazione autentica (in particolare l'art. 78-bis del d.l. n. 104/2020 e l'art. 1, comma 705, della l. n. 145/2018) siano applicabili retroattivamente e che l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola costituisca il requisito sufficiente per fruire delle agevolazioni IMU. Ha cassato la sentenza impugnata e, poiché risultava incontroversa l'iscrizione previdenziale del ricorrente, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. accogliendo il ricorso e riconoscendo le agevolazioni richieste
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201/2011 (comma 2 e comma 8-bis)
"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ... iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente ... e con le seguenti riduzioni ..."
Il comma 2 richiama le definizioni del d.lgs. n. 504/1992; il comma 8-bis (vigen te fino al 2015) disciplina le riduzioni. La Corte afferma che, alla luce delle successive interpretazioni autentiche, l'iscrizione nella previdenza agricola è il requisito determinante per accedere alle agevolazioni IMU
art. 78-bis d.l. n. 104/2020 (interpretazione autentica in materia di IMU)
"Le disposizioni ... si interpretano ... nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola"
La norma ha efficacia interpretativa e retroattiva: lo status di pensionato non esclude di per sé l'accesso all'agevolazione IMU se permane l'iscrizione previdenziale che attesta la continuazione dell'attività agricola
art. 1, comma 705, legge n. 145/2018
"I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ... iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente."
I coadiuvanti iscritti nella gestione previdenziale hanno diritto alle medesime agevolazioni fiscali; l'iscrizione attesta abitualità e prevalenza della partecipazione
art. 2 del d.lgs. n. 504/1992
presente nel testo come riferimento alle nozioni di terreno agricolo e ai requisiti oggettivi
Definisce il terreno agricolo e i requisiti oggettivi (utilizzazione agro-silvo-pastorale) che rilevano per la qualificazione del fondo ai fini fiscali
art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 e art. 58 d.lgs. n. 446/1997
citati come richiamo alla disciplina ICI pregressa
Nella disciplina ICI tradizionale l'accesso alle agevolazioni era subordinato a requisiti soggettivi (es. iscrizione in elenchi comunali, conduzione diretta, prevalenza del reddito agricolo); la Corte evidenzia la differenza rispetto al regime IMU oggi richiamante l'iscrizione previdenziale
art. 1 d.lgs. n. 99/2004
richiamato come definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP)
Ha contribuito alla ridefinizione dei requisiti soggettivi per le agevolazioni agricole, spostando gli accertamenti sulle regioni e sugli elenchi/albi regionali
art. 384 c.p.c.
menzionato nella decisione
Consente alla Corte di pronunciare nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti; applicato qui per accogliere direttamente il ricorso essendo incontroversa l'iscrizione previdenziale del ricorrente
Massime di principio
- Per fruire delle agevolazioni IMU su terreni agricoli, la presenza dell'iscrizione nella gestione previdenziale/assistenziale agricola è, secondo la sentenza, il requisito decisivo: lo status di pensionato non esclude automaticamente il beneficio se l'iscrizione permane
- I familiari coadiuvanti iscritti nella previdenza agricola possono beneficiare delle agevolazioni IMU: l'iscrizione attesta abitualità e prevalenza della partecipazione all'impresa familiare
- Le norme interpretative (art. 78-bis d.l. n. 104/2020 e art. 1, comma 705, l. n. 145/2018) hanno efficacia retroattiva e possono essere applicate per risolvere contenziosi su periodi anteriori
- La qualificazione del terreno come agricolo richiede ancora i requisiti oggettivi di utilizzazione agro-silvo-pastorale (art. 2 d.lgs. 504/1992); tuttavia i requisiti soggettivi per le agevolazioni IMU si fondano sull'iscrizione previdenziale più che sulla prova di prevalenza reddituale o esclusiva conduzione
- In situazioni analoghe il contribuente deve provare l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola; se tale iscrizione è evidente e incontestata il giudice può decidere nel merito senza ulteriori istruttorie
- Se l'iscrizione previdenziale è contestata o manca, rimane onere del contribuente dimostrare abitualità e prevalenza dell'attività agricola secondo i criteri previdenziali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12967/2023 del 12/05/2023
- Sentenza civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13007/2023 del 12/05/2023
- Sentenza civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13080/2023 del 12/05/2023
- Sentenza civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13095/2023 del 12/05/2023
- Sentenza civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13104/2023 del 12/05/2023
- Sentenza civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 13109/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →