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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37238/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 5 D.lgs. 74/2000 sollevando tre censure: (1) critica alla valutazione in sede penale dei calcoli induttivi dell'Agenzia delle Entrate, per presunta adozione acritica di metodi induttivi e di presunzioni tributarie non ammissibili a fondare la prova penale; si contesta inoltre la discrepanza tra ricavi accertati e imponibile IVA risultante; (2) censura del calcolo dell'IVA dovuta, ritenuta inferiore alla soglia di punibilità e, invece, accertata per circa 60.000 euro in ragione del mancato riconoscimento di fatture in "reverse charge" e del recupero di autofatture, su base presuntiva e per mancata risposta di alcuni destinatari; (3) deduzione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando motivazione insufficiente e uso di una "mera clausola di stile" nel diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha distinto tra presunzioni legali tributarie e metodo induttivo: il giudice penale può avvalersi di accertamenti induttivi (es. studi di settore) purché effettui autonoma e critica valutazione degli elementi (art. 189 e 192 c.p.p.); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto un vaglio critico ragionevole e che le censure tradurssero in mere valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Sulla seconda censura ha osservato che la questione del "reverse charge" non è fondata su presunzioni legali ma su valutazione critica dei dati; il ricorrente non ha allegato i dati che assumeva non considerati e non ha dimostrato errori tali da rendere manifestamente illogica la decisione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del diniego delle attenuanti generiche (richiamando il mancato adempimento dell'obbligo tributario e un precedente penale), che costituisce giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se motivato. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 5

    Norma sostanziale che individua il reato di omessa o infedele dichiarazione; è il capo di imputazione a base della condanna confermata.

  • cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Comma richiamato come fondamento delle censure in Cassazione (vizi di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà).

  • cod. proc. pen., art. 189

    Principio dell'atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi degli accertamenti induttivi degli Uffici finanziari, con valutazione autonoma.

  • cod. proc. pen., art. 192 comma 1

    Criteri generali di valutazione della prova che il giudice deve seguire nell'apprezzamento degli elementi probatori, compresi i dati induttivi.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la sua applicazione è oggetto di giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che consente di condannare al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di ricorso inammissibile, di imporre un versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per liquidare euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata quale parametro per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Gli accertamenti induttivi e gli studi di settore effettuati dall'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati nel processo penale come elementi di prova, purché il giudice penale effettui autonoma e critica valutazione dei dati emersi e motivi adeguatamente le scelte adottate.
  • Le presunzioni legali tributarie, pur avendo valore indiziario, non costituiscono di per sé prova automatica del reato: devono essere accompagnate da elementi di riscontro che forniscano certezza della condotta criminosa.
  • Le contestazioni sul "reverse charge" e sul riconoscimento di fatture richiedono che la parte difensiva alleghi e documenti compiutamente gli elementi che ritiene non valutati; in mancanza, la censura rischia di essere considerata mera prospettazione di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito: se la motivazione è congrua e non contraddittoria, la Cassazione non può sostituirsi al valutario del merito.
  • In Cassazione non sono sindacabili le mere alternative valutazioni di merito o le proposte ricostruzioni ritenute più plausibili dal ricorrente, salvo vizi di macroscopica illogicità o mancanza della motivazione percepibili "ictu oculi".

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