Cassazione Penale, Sentenza n. 37238/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 5 D.lgs. 74/2000 sollevando tre censure: (1) critica alla valutazione in sede penale dei calcoli induttivi dell'Agenzia delle Entrate, per presunta adozione acritica di metodi induttivi e di presunzioni tributarie non ammissibili a fondare la prova penale; si contesta inoltre la discrepanza tra ricavi accertati e imponibile IVA risultante; (2) censura del calcolo dell'IVA dovuta, ritenuta inferiore alla soglia di punibilità e, invece, accertata per circa 60.000 euro in ragione del mancato riconoscimento di fatture in "reverse charge" e del recupero di autofatture, su base presuntiva e per mancata risposta di alcuni destinatari; (3) deduzione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando motivazione insufficiente e uso di una "mera clausola di stile" nel diniego.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha distinto tra presunzioni legali tributarie e metodo induttivo: il giudice penale può avvalersi di accertamenti induttivi (es. studi di settore) purché effettui autonoma e critica valutazione degli elementi (art. 189 e 192 c.p.p.); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto un vaglio critico ragionevole e che le censure tradurssero in mere valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Sulla seconda censura ha osservato che la questione del "reverse charge" non è fondata su presunzioni legali ma su valutazione critica dei dati; il ricorrente non ha allegato i dati che assumeva non considerati e non ha dimostrato errori tali da rendere manifestamente illogica la decisione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del diniego delle attenuanti generiche (richiamando il mancato adempimento dell'obbligo tributario e un precedente penale), che costituisce giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se motivato. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, art. 5
Norma sostanziale che individua il reato di omessa o infedele dichiarazione; è il capo di imputazione a base della condanna confermata.
cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Comma richiamato come fondamento delle censure in Cassazione (vizi di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà).
cod. proc. pen., art. 189
Principio dell'atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi degli accertamenti induttivi degli Uffici finanziari, con valutazione autonoma.
cod. proc. pen., art. 192 comma 1
Criteri generali di valutazione della prova che il giudice deve seguire nell'apprezzamento degli elementi probatori, compresi i dati induttivi.
cod. pen., art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la sua applicazione è oggetto di giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
cod. proc. pen., art. 616
Norma che consente di condannare al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di ricorso inammissibile, di imporre un versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per liquidare euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata quale parametro per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Gli accertamenti induttivi e gli studi di settore effettuati dall'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati nel processo penale come elementi di prova, purché il giudice penale effettui autonoma e critica valutazione dei dati emersi e motivi adeguatamente le scelte adottate.
- Le presunzioni legali tributarie, pur avendo valore indiziario, non costituiscono di per sé prova automatica del reato: devono essere accompagnate da elementi di riscontro che forniscano certezza della condotta criminosa.
- Le contestazioni sul "reverse charge" e sul riconoscimento di fatture richiedono che la parte difensiva alleghi e documenti compiutamente gli elementi che ritiene non valutati; in mancanza, la censura rischia di essere considerata mera prospettazione di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito: se la motivazione è congrua e non contraddittoria, la Cassazione non può sostituirsi al valutario del merito.
- In Cassazione non sono sindacabili le mere alternative valutazioni di merito o le proposte ricostruzioni ritenute più plausibili dal ricorrente, salvo vizi di macroscopica illogicità o mancanza della motivazione percepibili "ictu oculi".
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