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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza prot. n. 0054394 del 12.4.2024 del Comune di Cesena con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere eseguite nel fabbricato sito in Cesena, V.le Gaspare Finali, 70, asseritamente abusive; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con l’ordinanza di demolizione impugnata, ivi compresa la Comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 24949 del 15.2.2024 del Comune di Cesena; nonché per la declaratoria del diritto al mantenimento, conservazione o comunque alla regolarizzazione delle opere in contestazione di cui sopra, delle quali è stata illegittimamente ordinata la demolizione; nonché per la condanna del Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati e dall’eventuale demolizione e ripristino delle opere in contestazione, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di Perizia da disporsi in corso di causa.

Giustizia amministrativa202400845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere consistenti nella chiusura di terrazzi a vasca mediante realizzazione di abbaini

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione, chiedendone l'annullamento, nonché la declaratoria del diritto al mantenimento, alla conservazione o alla regolarizzazione delle opere e il risarcimento dei danni. Le censure sono state dedotte esclusivamente in via derivata rispetto ai motivi proposti in un separato giudizio contro il diniego della domanda di sanatoria edilizia. In particolare, sono stati prospettati violazione del giusto procedimento e del buon andamento, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia, difetto di imparzialità, omesso presupposto, incompetenza, sviamento, violazione dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 17, comma 2, della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004, nonché erronea applicazione dell'art. 4.8.4 delle Norme del PUG e vizi di travisamento, contraddittorietà e illogicità. La domanda di sanatoria riguardava opere realizzate in un fabbricato residenziale, consistenti nella chiusura di terrazzi a vasca tramite abbaini; il Comune aveva respinto la sanatoria ritenendo che tali opere avessero determinato un aumento dell'altezza del fronte in contrasto con la disciplina del PUG.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'impugnazione contro l'ordinanza di demolizione conteneva soltanto censure derivate rispetto al diniego di sanatoria, oggetto di altro giudizio. Poiché il giudizio sul diniego di sanatoria, deciso nella stessa udienza, è stato respinto nel merito, è venuto meno il presupposto delle doglianze derivate. In assenza di censure autonome contro l'ordinanza di demolizione, da esaminare separatamente, l'impugnazione non poteva essere accolta. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità della domanda e del diniego di sanatoria; il TAR non ne ha svolto un esame autonomo in questa sentenza.

  • art. 17, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate dal diniego di sanatoria; il TAR non ne ha svolto un esame autonomo in questa sentenza.

  • art. 4.8.4 delle Norme del PUG 2021 Piano Intercomunale Cesena-Montiano

    Richiamato quale disciplina urbanistico-edilizia posta a fondamento del diniego di sanatoria, ritenuto dal Comune contrastante con l'aumento dell'altezza del fronte derivante dalle opere.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione è fondata esclusivamente su censure derivate dall'illegittimità del precedente diniego di sanatoria, il rigetto del ricorso contro il diniego priva di fondamento tali censure derivate.
  • L'impugnazione di un'ordinanza di demolizione deve contenere anche eventuali censure autonome riferite ai presupposti e al contenuto dell'ordinanza; in mancanza, il giudice non può scrutinare autonomamente profili di illegittimità non dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potere

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