Circolare numero 152 del 17-9-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che non sono più valide le precedenti direttive del Ministero del lavoro del 16.5.95 sulla percentuale massima di aumento del numero dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto alla domanda. Nei decreti di concessione CIGS, infatti, viene indicato con precisione il numero dei lavoratori ammessi al beneficio. Resta comunque applicabile il criterio della rotazione dei lavoratori da porre in CIGS ai sensi della legge n. 223/1991.
Variazioni del numero dei lavoratori in CIGS
Variazioni del numero dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale
La circolare interviene sul tema delle variazioni del numero dei lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), aggiornando le indicazioni già fornite con la circolare n. 281 del 14 novembre 1995. L’Istituto recepisce un recente chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e precisa il regime applicabile alle variazioni del numero dei beneficiari.
Superamento delle precedenti direttive ministeriali
L’INPS segnala che le direttive ministeriali del 16.5.95, richiamate dalla circolare del 1995, non sono più da ritenersi valide nella parte in cui prevedevano una percentuale massima di variazione in aumento, rispetto alla domanda, del numero dei lavoratori interessati dal trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il venir meno di tale criterio è motivato dal fatto che nei decreti di concessione della CIGS viene ora indicato con precisione il numero dei lavoratori che possono accedere al beneficio. Pertanto, non è più utilizzabile un meccanismo fondato su una tolleranza percentuale rispetto alla richiesta originaria.
Indicazioni operative per le Sedi
La circolare richiama comunque l’attenzione delle Sedi sul fatto che continua ad essere applicabile il criterio della rotazione dei lavoratori da porre in CIGS, secondo quanto previsto dalla legge n. 223/1991. Resta quindi fermo il principio di alternanza nella fruizione del trattamento, quale regola di gestione dei lavoratori interessati.
Punti principali
Superamento delle direttive del 16 maggio 1995
L’INPS informa che, a seguito di un chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sono più da considerarsi valide le direttive del 16.5.95 relative alla percentuale massima di variazione in aumento del numero dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto a quanto indicato nella domanda.
Numero dei lavoratori definito nel decreto di concessione
La circolare sottolinea che nei decreti di concessione della CIGS è indicato con precisione il numero dei lavoratori che possono accedere al beneficio. Di conseguenza, non trova più applicazione un margine percentuale di aumento rispetto alla richiesta originaria.
Persistenza del criterio di rotazione
Resta fermo, per le Sedi, il criterio della rotazione dei lavoratori da porre in CIGS, secondo le disposizioni introdotte dalla legge n. 223/1991. Tale criterio continua quindi a costituire il riferimento operativo per la gestione dei lavoratori interessati.
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