Circolare numero 151 del 17-9-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'INPS avvia una nuova operazione RED per acquisire e verificare i redditi relativi al 2002 dei titolari di prestazioni collegate al reddito, con invio della lettera "Richiesta RED" e compilazione del "Mod. CERT.RED" tramite CAF e altri soggetti convenzionati. La circolare disciplina soggetti interessati, esclusioni per alcuni pensionati ultrasettantenni, rilevanze reddituali, modalità di acquisizione, trasmissione telematica e conservazione della documentazione. Sono richiamati anche i compensi per l'attività svolta dai convenzionati, pari a 11,44 euro per dichiarazioni asseverate e 7,23 euro per autocertificazioni, IVA esclusa.
Nuova emissione della modulistica reddituale per l'anno 2002 (operazione RED)
Nuova emissione della modulistica reddituale per l'anno 2002
La circolare disciplina la nuova operazione RED relativa ai redditi del 2002, finalizzata all'aggiornamento del data base reddituale dell'INPS e alla verifica delle situazioni reddituali che incidono sul diritto o sulla misura di prestazioni pensionistiche e assistenziali. Il procedimento coinvolge CAF e altri soggetti convenzionati, chiamati a ricevere le dichiarazioni dei pensionati e a trasmetterle telematicamente all'Istituto.
Finalità dell'operazione RED
In attuazione della determinazione commissariale n. 675 del 29 maggio 2003, l'INPS avvia una nuova operazione RED per acquisire, a consuntivo, i redditi relativi all'anno 2002. L'intervento serve sia a completare l'aggiornamento del data base reddituale, che contiene i dati analitici dal 1996 al 2001 e quelli acquisiti nel 2003 per nuove liquidazioni e ricostituzioni, sia a verificare i redditi dei soggetti interessati dall'aumento al milione previsto dalla legge finanziaria 2002.
Modalità di richiesta e acquisizione delle dichiarazioni
L'INPS invia ai titolari delle prestazioni interessate una lettera personalizzata "Richiesta RED", con le istruzioni per la comunicazione dei dati reddituali. I pensionati devono rivolgersi a CAF o ad altri soggetti abilitati, che acquisiscono le dichiarazioni sulla base della documentazione fiscale esibita oppure tramite autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000.
I soggetti convenzionati:
- verificano l'identità e la legittimazione del dichiarante;
- riscontrano la corrispondenza con la documentazione fiscale, se presentata;
- stampano in duplice copia il "Mod. CERT.RED";
- consegnano una copia al pensionato;
- trasmettono via cavo all'INPS i dati dichiarati;
- conservano le copie della dichiarazione per almeno dieci anni.
Soggetti esclusi dalla nuova richiesta
Non viene inviata la richiesta RED ai pensionati che hanno compiuto 70 anni al 1° gennaio 2002 e che, per le emissioni relative agli anni 1996, 1997 e 1998 oppure 1999, 2000 e 2001, hanno dichiarato di non possedere altri redditi oltre a quelli delle pensioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati.
L'esclusione non si applica ai pensionati che percepiscono, anche solo in parte, l'aumento al milione: per costoro la dichiarazione reddituale è comunque richiesta, indipendentemente dall'età e dai dati già memorizzati.
Prestazioni interessate e rilevanze reddituali
L'individuazione delle posizioni da verificare avviene tramite l'archivio delle pensioni. Sono interessate:
- le prestazioni collegate al reddito per le quali mancano i dati reddituali 2002;
- le pensioni con aumento al milione, anche se è già memorizzato un reddito preventivo per il 2002.
La lettera "Richiesta RED" riporta le pensioni interessate, la motivazione della verifica, i soggetti ulteriori tenuti a dichiarare i propri redditi e le altre pensioni presenti nel Casellario. La circolare elenca le principali rilevanze, tra cui:
- integrazione al minimo;
- assegno di invalidità;
- maggiorazione sociale;
- pensione sociale e assegno sociale;
- aumento della pensione sociale;
- assegno per il nucleo familiare e trattamenti di famiglia;
- incumulabilità di pensione ai superstiti e assegno di invalidità con redditi o redditi da lavoro;
- aumenti e maggiorazioni per prestazioni INVCIV;
- importo aggiuntivo di lire 300.000;
- incremento della maggiorazione ex legge finanziaria 2002.
Dati da dichiarare e contenuto della modulistica
Il pensionato deve dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni già indicate nella lettera. La dichiarazione è richiesta anche quando non vi siano altri redditi, perché l'INPS deve verificare l'intera posizione reddituale.
Nella documentazione allegata sono specificati, per ciascuna rilevanza, i tipi di reddito da dichiarare per il titolare, per il coniuge e, nei casi previsti, per i figli. Tra i redditi indicati figurano, a titolo esemplificativo, redditi di lavoro dipendente e assimilati, autonomo e d'impresa, redditi esteri, interessi, partecipazioni, TFR, redditi di fabbricati e terreni, altri redditi IRPEF e non IRPEF, prestazioni assistenziali in denaro e IRPEF pagata.
Caratteristiche tecniche della lettera e della procedura
Sulla lettera inviata al pensionato è riportata una stringa di 32 caratteri, accompagnata da codice a barre, che consente la lettura ottica e l'acquisizione automatizzata dei dati. La stringa contiene:
- codice sede;
- codice categoria;
- numero di certificato;
- rilevanze interessate;
- anni per i quali deve essere dichiarato il reddito;
- codice stato civile;
- codice di controllo.
Queste informazioni permettono alla procedura di visualizzare pannelli specifici in base alle rilevanze, alle tipologie di reddito da dichiarare, allo stato civile e agli anni di riferimento.
Soggetti autorizzati e gratuità dell'assistenza
L'assistenza è prestata gratuitamente da CAF e dai professionisti convenzionati, tra cui consulenti tributari, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e dottori commercialisti. Le sedi provinciali devono memorizzare e diffondere gli indirizzi e i numeri di telefono delle strutture operanti nel territorio, per agevolare i pensionati nella presentazione delle dichiarazioni.
La circolare ribadisce che l'attività di assistenza non comporta costi per il pensionato.
Compensi e convenzioni
La determinazione commissariale n. 675 approva il nuovo schema di convenzione e stabilisce i compensi massimi per l'attività svolta dai soggetti convenzionati. Per ogni dichiarazione trasmessa, l'INPS corrisponde:
- 11,44 euro IVA esclusa in caso di presentazione dell'intera documentazione;
- 7,23 euro IVA esclusa in caso di autocertificazione.
La convenzione ha validità annuale dalla sottoscrizione, salvo diversa disposizione di legge, ed è previsto un incontro tra le parti per valutare l'eventuale proroga o l'adeguamento in caso di modifiche normative.
Obblighi del pensionato e termini
La lettera invita il pensionato a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla ricezione, per evitare la sospensione del pagamento della prestazione o della parte di essa collegata ai redditi. Il pensionato può presentarsi con la documentazione in suo possesso, come modello 730, UNICO o CUD, oppure può autocertificare i propri redditi senza documentazione.
L'INPS precisa che, una volta acquisiti i dati, procederà al ricalcolo della prestazione, mantenendo, aumentando o riducendo l'importo in pagamento e comunicando successivamente eventuali conguagli a debito o a credito.
Profili informativi e gestione dati
La convenzione richiama il rispetto della normativa sulla privacy e prevede che il dichiarante sia informato dell'uso dei dati personali, che sono raccolti e trattati al solo fine di determinare le prestazioni commisurate al reddito. È inoltre richiamata la possibilità per il dichiarante di rivolgersi all'INPS per verificare, aggiornare, integrare o rettificare i dati e, se del caso, opporsi al trattamento nei limiti di legge.
Allegati e documentazione operativa
Gli allegati contengono:
- la determinazione commissariale n. 675;
- il testo della lettera "Richiesta RED";
- il modello di dichiarazione "Mod. CERT.RED" e i modelli RED A, B e C per i redditi del titolare, del coniuge e dei figli;
- il riepilogo delle rilevanze e delle tipologie di reddito da dichiarare per ciascun caso.
La circolare specifica inoltre che, a partire da gennaio 2002, il reddito della casa di abitazione non è più influente per alcune rilevanze indicate in allegato.
Punti principali
Avvio della nuova operazione RED per il 2002
In applicazione della determinazione commissariale n. 675 del 29 maggio 2003, l'INPS procede a una nuova emissione della modulistica reddituale relativa all'anno 2002. L'obiettivo è aggiornare il data base reddituale e verificare i redditi posseduti nel 2002 dai soggetti titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, in particolare per le prestazioni interessate all'aumento al milione previsto dalla legge finanziaria 2002.
Modalità operative e flusso della dichiarazione
L'Istituto invia ai soggetti interessati una lettera personalizzata "Richiesta RED" con le istruzioni per la comunicazione dei dati reddituali. Il pensionato si rivolge a CAF o altri soggetti abilitati, che acquisiscono i dati sulla base della documentazione presentata o tramite autocertificazione, stampano il "Mod. CERT.RED" in duplice copia, ne consegnano una al pensionato e trasmettono telematicamente i dati all'INPS. Le copie devono essere conservate per almeno dieci anni.
Esclusione per alcuni pensionati ultrasettantenni
Non viene richiesta una nuova dichiarazione ai pensionati che hanno compiuto 70 anni al 1° gennaio 2002 e che, per le annualità 1996, 1997 e 1998 oppure 1999, 2000 e 2001, hanno già dichiarato di non possedere altri redditi oltre alle pensioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati. L'esonero non opera per i pensionati che percepiscono anche solo in parte l'aumento al milione, per i quali la dichiarazione resta comunque dovuta.
Prestazioni interessate e rilevanze reddituali
Sono interessate le prestazioni collegate al reddito per le quali mancano in archivio i dati reddituali 2002 e le pensioni con aumento al milione, anche se è già memorizzato un dato reddituale preventivo. La circolare elenca le rilevanze per cui viene inviata la richiesta, tra cui integrazione al minimo, assegno di invalidità, maggiorazioni sociali, pensione sociale, assegno sociale, trattamenti di famiglia, incumulabilità di pensioni ai superstiti e assegni di invalidità, maggiorazioni per prestazioni INVCIV, importo aggiuntivo di lire 300.000 e incremento della maggiorazione ex legge finanziaria 2002.
Contenuto della lettera e dati da dichiarare
Nella lettera sono indicate le pensioni interessate, i familiari che devono dichiarare i propri redditi e le ulteriori pensioni presenti nel Casellario per titolare, coniuge e figli. Il pensionato deve dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni indicate nella richiesta; la dichiarazione è necessaria anche se non esistono altri redditi. Le tabelle allegate precisano, per ciascuna rilevanza, quali redditi devono essere dichiarati dal titolare, dal coniuge e dai figli.
Soggetti abilitati, gratuità del servizio e convenzioni
Le convenzioni sono stipulate con CAF e con consulenti tributari, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e dottori commercialisti. Le sedi INPS devono pubblicizzare gli elenchi delle strutture operanti sul territorio e sottolineare che l'assistenza è gratuita. La determinazione commissariale n. 675 contiene anche il nuovo schema di convenzione e stabilisce i compensi massimi riconosciuti.
Trasmissione telematica, stringa identificativa e conservazione
I soggetti convenzionati trasmettono le dichiarazioni esclusivamente in modalità telematica tramite Internet. La lettera contiene una stringa di 32 caratteri e un codice a barre che consentono la gestione personalizzata della dichiarazione e l'identificazione delle rilevanze, dello stato civile e degli anni di reddito da dichiarare. Il Mod. CERT.RED e la documentazione di supporto devono essere conservati per almeno dieci anni.
Compensi e durata della convenzione
Il compenso massimo per ciascuna dichiarazione è fissato in 11,44 euro IVA esclusa per le dichiarazioni asseverate e in 7,23 euro IVA esclusa per le dichiarazioni rese sulla base di autocertificazione. La convenzione ha durata annuale dalla sottoscrizione, salvo diversa disposizione di legge, con possibile proroga o revisione in caso di modifiche normative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 17 set 2003Circolare numero 152 del 17-9-2003
- Circolare · 17 set 2003Circolare numero 153 del 17-9-2003
- Circolare · 17 set 2003Circolare numero 154 del 17-9-2003
- Circolare · 15 set 2003Circolare numero 149 del 15-9-2003
- Circolare · 15 set 2003Circolare numero 150 del 15-9-2003
- Circolare · 22 set 2003Circolare numero 155 del 22-9-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →