Circolare numero 155 del 22-9-2003
SOMMARIO: A - Disposizioni per la concessione del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli per l’anno 2003. B - Nuove proroghe dell’indennità di mobilità per l’anno 2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra due decreti interministeriali del 2003: il primo riconosce, in deroga, l’indennità di mobilità ai soci lavoratori delle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli, entro un massimo di 150 unità e per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003; il secondo dispone varie proroghe dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003 per lavoratori coinvolti in specifici accordi ministeriali. Per entrambi i provvedimenti sono indicati limiti finanziari, obblighi di controllo della spesa da parte dell’INPS, codici intervento da utilizzare per la liquidazione e modalità di trasmissione dei dati dei beneficiari alla Direzione centrale.
Indennità di mobilità per soci lavoratori e proroghe per l’anno 2003
Indennità di mobilità per soci lavoratori e proroghe per l’anno 2003
La circolare dà istruzioni operative in relazione a due decreti interministeriali del 2003 che intervengono sulla disciplina del trattamento di mobilità. Il primo riguarda una platea limitata di soci lavoratori di cooperative portabagagli; il secondo autorizza una serie di proroghe dell’indennità di mobilità per lavoratori coinvolti in specifici accordi ministeriali.
D.I. n. 32534/2003: ambito di applicazione e destinatari
Con decreto interministeriale 18 giugno 2003, n. 32534, è stato disposto che i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, hanno diritto al trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
I destinatari sono individuati nel limite massimo di 150 unità, secondo l’elenco allegato al decreto, e la prestazione deve essere corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.
D.I. n. 32534/2003: adempimenti delle sedi e modalità di liquidazione
Il decreto non fissa un termine specifico per la presentazione della domanda. Le sedi, al momento della presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori, devono:
- invitare gli interessati a compilare il Mod. DS 21, per raccogliere le informazioni necessarie alla definizione della pratica;
- richiedere direttamente alla cooperativa i dati reddituali necessari per la liquidazione della prestazione.
Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità può spettare anche l’assegno per il nucleo familiare, secondo la disciplina vigente. In sede di liquidazione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, deve essere utilizzato il codice intervento 016.
D.I. n. 32534/2003: copertura finanziaria e controlli
La concessione del trattamento è subordinata ai limiti di disponibilità finanziaria previsti dall’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002. L’onere complessivo è pari a euro 13.000.000 ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
L’importo comprende anche la spesa necessaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, previsto dall’art. 1 del medesimo decreto. Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS deve controllare i flussi di spesa relativi alle prestazioni erogate e darne comunicazione ai Ministeri competenti ai sensi dell’art. 10 del decreto interministeriale.
D.I. n. 32535/2003: proroghe dell’indennità di mobilità per l’anno 2003
Con decreto interministeriale 24 giugno 2003, n. 32535, è stata disposta la prosecuzione del trattamento di mobilità, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori rientranti in specifici accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le proroghe riguardano fattispecie aziendali e territoriali per le quali, in base agli accordi richiamati, sussistono le condizioni previste dall’art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati. La proroga deve essere riconosciuta senza soluzione di continuità dalla scadenza del termine ordinario dell’indennità di mobilità previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
D.I. n. 32535/2003: elenco delle proroghe autorizzate
La circolare riporta le singole autorizzazioni con il numero dei beneficiari e il relativo codice intervento da utilizzare in liquidazione:
- art. 1: 78 lavoratori, ex dipendenti della società Nuova Cartiera di Arbatax e della società Arbatax 2000, unità di Arbatax (NU) e Tortolì (NU), codice intervento 017;
- art. 2: 88 lavoratori, ex dipendenti della società Nostromo, unità di Porto Salvo di Vibo Valentia, codice intervento 018;
- art. 3: 139 lavoratori, ex dipendenti della società Manifatture del Matese, unità di Piedimonte Matese (CE), codice intervento 019;
- art. 4: 31 lavoratori, ex dipendenti della società Ideal Standard, unità di Salerno, codice intervento 020;
- art. 5: 23 lavoratori delle aziende dell’area industriale della Valbasento, codice intervento 021;
- art. 6: 131 lavoratori, ex dipendenti della società MTV, già Copmes, unità di Scafati (SA), codice intervento 022;
- art. 7: 88 lavoratori, ex dipendenti della società Nuova Intesa, unità di Gagliano Castelferrato (EN), codice intervento 023.
D.I. n. 32535/2003: copertura finanziaria, monitoraggio e adempimenti finali
Le concessioni delle proroghe sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002. L’onere complessivo è pari a euro 12.407.200 e grava sul Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
Anche in questo caso l’INPS deve monitorare i flussi di spesa e comunicare l’avvenuta erogazione delle prestazioni ai Ministeri del lavoro e dell’economia secondo quanto previsto dall’art. 10 del decreto interministeriale. Le sedi che effettuano i pagamenti devono trasmettere alla Direzione centrale, tramite la Sede regionale competente, i dati relativi ai beneficiari utilizzando la scheda allegata n. 2 entro il 31 gennaio 2004; la medesima scheda deve essere impiegata anche per comunicare i dati relativi alle precedenti proroghe, sempre entro la stessa data.
Punti principali
D.I. n. 32534/2003: indennità di mobilità per i soci lavoratori delle cooperative portabagagli
Il decreto interministeriale del 18 giugno 2003 riconosce ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli, operanti negli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, il diritto al trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente. I destinatari sono individuati in un massimo di 150 unità, indicate nell’elenco allegato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.
Gestione delle domande, documentazione e liquidazione
Il decreto non prevede un termine specifico per la domanda. Le sedi INPS, al ricevimento dell’istanza, devono invitare gli interessati a compilare il Mod. DS 21 per acquisire le informazioni necessarie e devono chiedere direttamente alla cooperativa i dati reddituali utili alla liquidazione della prestazione. Per i periodi di fruizione può spettare anche l’assegno per il nucleo familiare secondo le norme vigenti. In liquidazione va utilizzato il codice intervento 016.
Copertura finanziaria e controlli sulla spesa
La concessione è subordinata alle disponibilità finanziarie di cui all’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002. L’onere è pari a euro 13.000.000 ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. Tale importo comprende anche la spesa per il trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle aziende di pulizia presso le Ferrovie dello Stato previsto dall’art. 1 del decreto. L’INPS deve monitorare i flussi di spesa e comunicarli ai Ministeri del lavoro e dell’economia secondo l’art. 10 del decreto interministeriale.
D.I. n. 32535/2003: proroghe dell’indennità di mobilità per il 2003
Il decreto interministeriale del 24 giugno 2003 dispone la prosecuzione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2003, per i lavoratori rientranti in specifici accordi sottoscritti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le proroghe spettano ai lavoratori individuati negli accordi che rientrano nelle fattispecie per le quali sussistono le condizioni dell’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, e devono essere riconosciute senza soluzione di continuità dalla scadenza ordinaria dell’indennità di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.
Elenco delle proroghe autorizzate e codici intervento
La circolare riepiloga le singole proroghe autorizzate dal decreto, con il relativo numero di lavoratori e il codice intervento da utilizzare in liquidazione: art. 1, 78 lavoratori ex Nuova Cartiera di Arbatax e Arbatax 2000, codice 017; art. 2, 88 lavoratori ex Nostromo di Porto Salvo di Vibo Valentia, codice 018; art. 3, 139 lavoratori ex Manifatture del Matese di Piedimonte Matese, codice 019; art. 4, 31 lavoratori ex Ideal Standard di Salerno, codice 020; art. 5, 23 lavoratori dell’area industriale Valbasento, codice 021; art. 6, 131 lavoratori ex MTV già Copmes di Scafati, codice 022; art. 7, 88 lavoratori ex Nuova Intesa di Gagliano Castelferrato, codice 023.
Copertura finanziaria, controlli e adempimenti di trasmissione dati
Anche per le proroghe la concessione è subordinata alle disponibilità finanziarie di cui all’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002. L’onere complessivo è pari a euro 12.407.200 ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui al D.L. n. 148/1993, art. 1, comma 7. L’INPS deve controllare i flussi di spesa e comunicarli ai Ministeri competenti ai sensi dell’art. 10 del decreto interministeriale. Le sedi che effettuano i pagamenti devono trasmettere i dati dei beneficiari alla Direzione centrale, tramite la Sede regionale competente, entro il 31 gennaio 2004, usando la scheda allegata n. 2; la stessa scheda va utilizzata anche per comunicare i dati relativi alle precedenti proroghe, sempre entro tale termine.
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