Cassazione Penale, Sentenza n. 18163/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha ratificato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza (16/05/2013) con la quale era stata applicata in via provvisoria l'affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di affidamento terapeutico ai sensi dell'art.94 d.P.R. 309/90. Tedesco sostiene che non aveva richiesto l'affidamento in prova ma la sospensione della pena ai sensi dell'art.90 d.P.R. 309/90 e lamenta violazione dell'art.90, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.606 c.p.p., lett. b) ed e)).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Rileva che il ricorrente non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva applicato l'affidamento in prova in via provvisoria, per cui il Tribunale di sorveglianza si è limitato a ratificare quel provvedimento nei limiti dell'art.678, comma 1-ter, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art.678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La ratifica del provvedimento di applicazione provvisoria da parte del Tribunale di sorveglianza è limitata al contenuto dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza; in assenza di opposizione il giudice di ratifica non può estendere l'oggetto del procedimento oltre quanto già disposto.
d.P.R. 309/1990, art.94
Norma richiamata in relazione all'affidamento terapeutico; nel caso oggetto del processo il Magistrato si era pronunciato dichiarando il non luogo a provvedere su tale richiesta.
d.P.R. 309/1990, art.90
Riguarda la possibile sospensione della pena per finalità terapeutiche nei reati di stupefacenti; il ricorrente sosteneva di aver richiesto la sospensione ex art.90, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale prospettazione in assenza di opposizione all'ordinanza che ha disposto l'affidamento in prova.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica). La Corte ha ritenuto le censure infondate o inidonee a superare l'inammissibilità per mancata opposizione.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; qui si dice che il motivo è stato riprodotto nei limiti previsti da tale disposizione.
art.616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Corte costituzionale, sent. n.186 del 2000
Richiamata in riferimento al principio secondo cui l'irritualità dell'impugnazione può giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato tale somma in €3.000.
Massime di principio
- Se non si propone opposizione avverso un provvedimento di applicazione provvisoria (es. affidamento in prova), il giudice chiamato a ratificare si limita al contenuto di quel provvedimento e non può essere chiamato a decidere su istanze diverse o ulteriori.
- La mancata opposizione al provvedimento di primo grado può rendere inammissibile un successivo ricorso per cassazione che contesti lo stesso contenuto del provvedimento ratificato.
- Le censure sulla motivazione o sulla violazione di norme sostanziali richiedono che il ricorrente abbia preservato la possibilità di impugnazione nei gradi previsti; in assenza di opposizione, tali censure possono essere ritenute irrilevanti.
- Un ricorso manifestamente infondato o presentato in modo irrituale può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti di ratifica è essenziale verificare preliminarmente la regolarità dell'opposizione/impugnazione al provvedimento originario, poiché l'oggetto del controllo è delimitato da quanto già deciso dal Magistrato di sorveglianza.
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