Sentenza del 30/09/2016 n. 19510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI, e relative sanzioni, riferiti a due piattaforme estrattive marine. I motivi riguardavano, tra l'altro, l'asserita genericità dell'appello della società, il presunto giudicato interno, l'errata valutazione della localizzazione delle piattaforme, la loro accatastabilità e imponibilità, la soggettività passiva della concessionaria, la capacità reddituale autonoma delle strutture e la disparità di trattamento rispetto agli impianti sulla terraferma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo valido l'appello della società e insussistente qualsiasi giudicato interno sulle questioni assorbite. Ha invece accolto gli altri motivi, rilevando che la sentenza regionale aveva motivato in modo perplesso e incomprensibile sulla localizzazione delle piattaforme e aveva erroneamente escluso in radice la loro imponibilità ICI. Secondo la Corte, le piattaforme marine sono immobili suscettibili di accatastamento, classificabili nella categoria D/7 e idonei a produrre un reddito proprio; la loro imponibilità non è esclusa dal fatto che siano situate in acque demaniali o prive, al momento, di rendita catastale. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Campobasso, che dovrà verificare l'esatta ubicazione delle piattaforme e rideterminare eventualmente la base imponibile secondo il valore risultante dalle scritture contabili, anziché mediante stima diretta. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto implicito il rigetto dell'eccezione comunale sull'inammissibilità dell'appello.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma la riproposizione delle contestazioni originarie, adattate alla motivazione della sentenza impugnata, può essere sufficiente, considerato il carattere pienamente devolutivo dell'appello tributario.
D.Lgs. n. 504/1992, disciplina ICI
L'ICI colpisce il possesso di fabbricati, anche se destinati ad attività d'impresa e anche quando privi di rendita catastale. Le piattaforme estrattive possono rientrare tra gli immobili imponibili.
Art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992
La soggettività passiva può gravare sul concessionario di un'area demaniale quando questi dispone del bene in base a un diritto qualificato, come la concessione.
Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992
La base imponibile è determinata in base al valore dell'immobile. Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati separatamente, può applicarsi il valore risultante dalle scritture contabili.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
In cassazione è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure una motivazione talmente carente, apparente, contraddittoria o incomprensibile da ridursi a una non-motivazione.
Art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. Una motivazione meramente dubitativa e priva di confronto con le prove decisive può determinare la nullità della sentenza.
Art. 3 e art. 53 Cost.
I principi di uguaglianza e capacità contributiva impediscono, in assenza di una ragione oggettiva, di trattare diversamente strutture produttive analoghe situate sulla terraferma e in mare.
L. n. 359/1992, art. 7, comma 3, e D.L. n. 333/1992
Per immobili classificabili nel gruppo catastale D privi di rendita, la base imponibile può essere determinata secondo il valore contabile stratificato, ossia in base all'ammontare risultante dalle scritture contabili al lordo degli ammortamenti.
Cass. n. 13794/2005 e Cass. n. 3618/2016
Le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale antistante un Comune sono assoggettabili a imposizione locale, sono riconducibili al concetto fiscale di immobile, classificabili nella categoria D/7 e idonee a produrre un reddito proprio.
Massime di principio
- Una struttura industriale stabilmente installata in mare può essere considerata immobile ai fini fiscali e assoggettata a imposta locale anche se si trova su area demaniale e opera in regime di concessione.
- La mancanza di iscrizione o di rendita catastale non esclude automaticamente l'imponibilità: per gli immobili produttivi del gruppo D possono operare criteri alternativi basati sul valore contabile.
- La localizzazione territoriale di un bene posto in mare è decisiva per individuare il Comune titolare della potestà impositiva e deve essere provata con dati oggettivi, come coordinate, concessioni, autorizzazioni e cartografia.
- Il giudice non può fondare una decisione su formulazioni incerte o congetturali quando il fatto decisivo è oggettivamente verificabile; deve esaminare e confrontare le prove rilevanti offerte da entrambe le parti.
- Le questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito non diventano oggetto di giudicato interno se non sono state oggetto di una statuizione effettiva e sfavorevole.
- Nel processo tributario, la riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado può soddisfare l'onere di specificità dell'appello se consente di comprendere il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 142 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 684 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1705 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1707 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1709 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →