Cassazione Civile, Ordinanza n. 33115/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno 2007, notificato a una società che aveva acquistato due rami d'azienda da altra società in liquidazione. L'Ufficio ha ritenuto la cessionaria responsabile in solido, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, per i debiti tributari della cedente. In appello la CTR ha accolto la tesi dell'Amministrazione, affermando che la cessionaria poteva essere chiamata a rispondere anche mediante avviso di accertamento, senza preventiva escussione del cedente, e che la cessione del ramo non escludeva la responsabilità per i debiti fiscali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che, esclusa la frode ai crediti tributari, avrebbe dovuto escludersi anche la responsabilità solidale in assenza di preventiva escussione del cedente; 2) violazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2560 c.c., deducendo che i rami acquistati riguardavano solo il settore officina e non l'attività di vendita al margine, sicché i debiti fiscali non potevano dirsi inerenti ai rami ceduti, e contestando l'accertamento di merito sulla pretesa cessione dell'intera azienda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero per difetto di legittimazione processuale e, per il resto, lo ha rigettato. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'avviso di accertamento, essendo atto della fase non esecutiva, può essere notificato al coobbligato cessionario senza necessità di preventiva escussione del cedente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, che aveva accertato come la cessione del ramo d'azienda mascherasse la cessione dell'intera azienda, comprensiva anche dell'attività di vendita; inoltre, la doglianza era carente di specificità e autosufficienza, poiché non indicava quali debiti fossero estranei al ramo ceduto. La Corte ha anche richiamato il principio per cui, in caso di cessione di ramo d'azienda, la responsabilità del cessionario per i debiti tributari presuppone l'inerenza del debito al compendio acquistato e il cessionario deve provare la non inerenza con mezzi idonei, non bastando mere presunzioni.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
Prevede la responsabilità solidale del cessionario d'azienda o di ramo d'azienda per imposta e sanzioni nei limiti di legge; la Corte afferma che, in relazione all'avviso di accertamento, non è necessaria la preventiva escussione del cedente, trattandosi di fase non esecutiva.
art. 2560 c.c.
La disciplina codicistica resta operante, nei limiti in cui non sia derogata dalla norma speciale tributaria; la responsabilità del cessionario di ramo d'azienda presuppone l'inerenza del debito al ramo acquistato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene invocato per denunciare violazione di legge, ma il secondo motivo è ritenuto inammissibile perché in concreto mira a una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il cessionario d'azienda o di ramo d'azienda risponde in solido dei debiti tributari del cedente nei limiti stabiliti dalla legge speciale, ma la disciplina codicistica sull'inerenza del debito al compendio ceduto continua a operare per quanto non derogato.
- L'avviso di accertamento notificato al cessionario può essere legittimamente emesso per munire l'Amministrazione di un titolo esecutivo, senza che sia necessaria la preventiva escussione del patrimonio del cedente, poiché tale onere riguarda la fase esecutiva e non quella dell'accertamento.
- Quando la responsabilità del cessionario è contestata in relazione a un ramo d'azienda, è onere del cessionario provare sia l'effettiva autonomia del ramo acquistato sia la non inerenza dei debiti tributari al ramo stesso, con prova specifica e non meramente presuntiva.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La censura sulla responsabilità per debiti estranei al ramo ceduto deve essere specifica: non basta contestare in astratto la ricostruzione dell'operazione, ma occorre indicare quali debiti non siano riferibili al compendio trasferito.
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