Sentenza n. 5564/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 22934/2025 del 1° agosto 2025 recante rigetto dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per mancanza del presupposto di legittimazione soggettiva essendo su una part dell'immobile con altro comproprietario non consenziente e non delegante e di ogni atto e provvedimento collegato, connesso e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Caputo Marilena il 5/8/2026: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO del provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 22934/2025 del 1° agosto 2025 recante rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per mancanza del presupposto di legittimazione soggettiva essendo su una part dell’immobile con altro comproprietario non consenziente e non delegante e di ogni atto e provvedimento collegato, connesso e conseguente, nonché del provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistica – Ufficio Urbanistica prot. n. 0024269 del 03.08.2026, con il quale il Comune ha comunicato l’accesso ai fini del rilievo e della quantificazione delle spese per la demolizione di ufficio “di opere edilizie abusive art. 31 del D.P.R. 380/2001 in ottemperanza alla sentenza n. 4155 del 30.05.2025” fissando la data 25.08.2026”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per carenza di legittimazione soggettiva, non essendo stato acquisito il consenso dell’altra comproprietaria; con motivi aggiunti, comunicazione di accesso per il rilievo e la quantificazione delle spese di demolizione d’ufficio, adottata in esecuzione di una precedente sentenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, il 2 novembre 2023, l’accertamento di compatibilità paesaggistica per un comignolo, la sostituzione di infissi con pensilina e l’apertura di un vano finestra, realizzati senza titoli edilizi e senza preventiva autorizzazione paesaggistica su un immobile vincolato. Ha impugnato il diniego comunale del 1° agosto 2025, fondato sulla mancanza del consenso o della delega dell’altra comproprietaria, deducendo violazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 3 agosto 2026, che comunicava l’accesso per rilevare e quantificare le spese della demolizione d’ufficio disposta in ottemperanza alla sentenza TAR n. 4155 del 30 maggio 2025. Il Comune e la comproprietaria intervenuta ad opponendum hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla controinteressata, identificabile dal provvedimento e dagli atti richiamati, e dei motivi aggiunti perché rivolti contro un atto meramente procedimentale e non immediatamente lesivo. La ricorrente aveva inoltre sostenuto l’illegittimità del diniego per violazione della disciplina che legittima alla presentazione dell’istanza il detentore o il possessore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la comproprietaria, pur non nominata nel diniego, fosse sostanzialmente e agevolmente individuabile come controinteressata: l’atto indicava l’assenza del suo consenso e richiamava la precedente sentenza relativa ai medesimi abusi e alle stesse parti. Il ricorso doveva quindi esserle notificato nel termine di decadenza ai sensi dell’art. 41 c.p.a.; il successivo intervento ad opponendum non sana l’omissione. Il TAR ha aggiunto che il ricorso era comunque infondato: il detentore deve provare il titolo che fonda la relazione qualificata con il bene, mentre il possessore deve provare il possesso esclusivo. La possibilità per la ricorrente di accedere al lastrico dal proprio terrazzo non dimostra il possesso esclusivo, poiché gli altri condomini conservano titolo ad accedervi per esigenze, ad esempio, di manutenzione, e non è stata provata un’interversio possessionis. La carenza di legittimazione esimeva inoltre il Comune dalla valutazione dei presupposti sostanziali per la compatibilità paesaggistica. I motivi aggiunti sono inammissibili perché la nota di accesso per rilievi e quantificazione delle spese è un atto infraprocedimentale privo di autonoma lesività. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori in favore del Comune e, separatamente, della controinteressata.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
Né l’intervento ad opponendum della comproprietaria può rilevare ad escludere la sanzione della inammissibilità, essendo comunque venuta a mancare la sua tempestiva evocazione in giudizio ai sensi dell’art. 41 c.p.a..
La notifica tempestiva del ricorso al controinteressato individuabile è necessaria; il suo intervento successivo nel giudizio non sana l’omessa evocazione entro il termine di decadenza.
art. 167 d.lgs. 42/2004
In relazione alla dedotta violazione dell’art. 167 d.gls. 42/2004, in quanto il comma dell’art. 167 del D.lgs 42 del 2004, nel legittimare alla presentazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica il detentore “a qualsiasi titolo”, richiede comunque la prova del titolo legittimante tale relazione qualificata con il bene del detentore, ovvero un contratto di locazione o altro titolo (non esistente nel caso di specie).
Il detentore che presenta l’istanza di compatibilità paesaggistica deve provare il titolo che fonda la relazione qualificata con il bene; il possessore deve invece dimostrare il possesso esclusivo. Il mero accesso al bene dal proprio immobile non prova l’esclusività se gli altri comproprietari conservano il diritto di accedervi.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Con i motivi aggiunti, la ricorrente impugna inoltre il provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistica – Ufficio Urbanistica prot. n. 0024269 del 03.08.2026, con il quale il Comune ha comunicato l’accesso ai fini del rilievo e della quantificazione delle spese per la demolizione di ufficio “di opere edilizie abusive art. 31 del D.P.R. 380/2001 in ottemperanza alla sentenza n. 4155 del 30.05.2025”.
La disposizione è richiamata quale base della demolizione d’ufficio, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale: giudica inammissibile l’impugnazione della comunicazione preparatoria relativa al rilievo e alla quantificazione delle spese.
Massime di principio
- È controinteressato il soggetto titolare di un interesse giuridicamente qualificato e contrario a quello del ricorrente, purché sia nominativamente indicato nell’atto oppure sia comunque agevolmente individuabile dall’atto o dagli atti formali del procedimento. Se il provvedimento evidenzia che manca il consenso di un comproprietario e richiama atti che consentono di identificarlo, il ricorso deve essergli notificato nel termine di decadenza.
- L’intervento in giudizio del controinteressato non sana l’omessa notificazione tempestiva del ricorso, quando la sua individuabilità imponeva di evocarlo in giudizio ai sensi dell’art. 41 c.p.a.
- Ai fini della legittimazione a presentare un’istanza di compatibilità paesaggistica, il detentore deve provare il titolo che giustifica la relazione qualificata con il bene; il possessore deve dimostrare il possesso esclusivo. La possibilità di accedere al bene da una proprietà esclusiva non basta se altri comproprietari mantengono il diritto di accedervi e non è provata l’interversione del possesso.
- La comunicazione di accesso finalizzata al rilievo e alla quantificazione delle spese di demolizione, se priva di autonoma portata lesiva e inserita nell’iter esecutivo, è un atto infraprocedimentale non autonomamente impugnabile.
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