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Sentenza

Sentenza n. 1399/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 702/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 702/2024, pubblicata il 17 giugno 2024 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici richiesti. Dopo la proposizione del ricorso, il 4 dicembre 2025 il gestore del servizio ha accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo l’avvio del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e non permaneva una posizione di contrasto sulla domanda di ottemperanza. Ha posto a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale, cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione al difensore antistatario; ha compensato la restante parte. Nel determinare il compenso ha considerato, da un lato, il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva volontariamente adempiuto, e, dall’altro, la serialità di numerosi giudizi analoghi patrocinati dallo stesso difensore e la conseguente standardizzazione e ripartizione dell’attività professionale. Ha disposto la restituzione del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Marta Trapani ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 702/2024, pubblicata in data 17.6.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “condanna il MIM a riconoscere al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti”.

    Le disposizioni sull’ottemperanza costituiscono la base processuale dell’azione diretta a ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

    Quando la pretesa è integralmente soddisfatta durante il giudizio e viene meno il contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza decidere ulteriormente sull’oggetto della controversia.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.

    Nel liquidare le spese di controversie seriali, il giudice può considerare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e delle questioni trattate, nonché la standardizzazione e la ripartizione dell’attività professionale, ai fini dell’adeguamento del compenso.

Massime di principio

  • Se, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente il giudicato e viene meno il contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’adempimento interviene solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto della fondatezza della pretesa e del comportamento collaborativo dell’amministrazione.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi seriali, l’identità delle posizioni e delle questioni trattate e la standardizzazione dell’attività professionale possono giustificare un adeguamento del compenso, in considerazione della ripartizione dell’impegno professionale tra un numero elevato di ricorsi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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