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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Bari, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 1429/2021 del 4.10.2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3197/2024 del giorno 8.4.2024, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario ad acta con atto del 31.12.2025;

Giustizia amministrativa202200603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e attività del Commissario ad acta adottati nell’esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1429/2021, confermata dal Consiglio di Stato n. 3197/2024, nonché richiesta di proroga dei termini commissariali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del TAR Puglia confermata in appello, il Commissario ad acta ha presentato un’istanza di proroga dei termini e ha adottato un provvedimento il 25 novembre 2025. La società ricorrente ha chiesto la revoca o modifica di tale provvedimento con istanza del 20 gennaio 2026. Nel corso dell’udienza del 4 marzo 2026, la società controinteressata ha eccepito che non erano stati rispettati i termini di legge per la discussione della causa anche con riferimento al reclamo proposto dalla società ricorrente contro gli atti del Commissario. Il Collegio ha ritenuto necessario assicurare il corretto esercizio del diritto di difesa mediante il rinvio della trattazione.

La decisione

Il TAR ha rinviato la trattazione della causa, sia quanto alla richiesta di proroga formulata dal Commissario ad acta sia quanto al reclamo della società ricorrente contro gli atti commissariali, all’udienza del 22 aprile 2026. Nelle more, ha ordinato al Commissario ad acta di astenersi da ogni ulteriore attività, materiale o giuridica, fino alla definizione della fase processuale e alla concessione di eventuali ulteriori termini da parte del Collegio. Ha posto a carico della società ricorrente la comunicazione formale dell’ordinanza al Commissario, precisando che quest’ultimo ha comunque accesso al portale della giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di ottemperanza deve essere esaminato anche un reclamo contro gli atti del Commissario ad acta, la trattazione deve rispettare i termini necessari a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti.
  • In presenza di una richiesta di proroga dei termini del Commissario ad acta e di un reclamo contro gli atti commissariali, il giudice dell’ottemperanza può rinviare la trattazione e, nelle more, ordinare al Commissario di sospendere ogni ulteriore attività materiale e giuridica fino alla definizione della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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