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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/907

Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci, composta da una prova tecnica e da una prova di sicurezza, al fine di favorire la mobilità professionale nell’Unione mediante un meccanismo di riconoscimento automatico. Definisce chi può partecipare, le esenzioni collegate a risultati sportivi o a precedenti prove europee, i diritti acquisiti per categorie già qualificate e le modalità di rilascio del certificato di competenza. Regola inoltre l’organizzazione pratica degli esami, la composizione delle commissioni, i criteri per le piste, gli apripista e i moduli della prova di sicurezza.

istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci e disciplina il riconoscimento automatico di determinate qualifiche professionali nell’Unione

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini dell’Unione che intendono esercitare la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto una qualifica inclusa nell’allegato I. Regola l’accesso alla prova di formazione comune (PFC), le esenzioni, i diritti acquisiti, il rilascio del certificato di competenza e la notifica delle qualifiche equivalenti da parte degli Stati membri. Restano fuori dal meccanismo di riconoscimento automatico i soggetti che non possiedono i requisiti per partecipare alla PFC o che non la superano, per i quali continua ad applicarsi il quadro generale della direttiva 2005/36/CE.

Regolamento delegato (UE) 2019/907 sulla prova di formazione comune per i maestri di sci

Il regolamento istituisce, ai sensi dell’articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE, una prova di formazione comune per i maestri di sci. L’obiettivo è creare un meccanismo di riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, così da agevolare la mobilità dei professionisti nel mercato interno e garantire, al contempo, un livello omogeneo di competenze tecniche e di sicurezza.

Ambito di applicazione e finalità

L’articolo 1 delimita l’ambito ai cittadini dell’Unione che intendono esercitare la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno conseguito una qualifica elencata nell’allegato I. Il sistema non sostituisce integralmente il quadro generale della direttiva 2005/36/CE: per chi non possa accedere alla PFC o non la superi resta applicabile la disciplina ordinaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Oggetto della prova di formazione comune

L’articolo 2 stabilisce che la PFC è composta da due parti:

  • una prova che certifica l’abilità tecnica;
  • una prova che certifica le competenze relative alla sicurezza.

La logica del regolamento, richiamata anche nei considerando, è quella di fondare il riconoscimento automatico su standard comuni già sperimentati nell’ambito del memorandum sottoscritto nel 2012 da più Stati membri e di valorizzare l’esperienza maturata con eurotest ed eurosicurezza.

Qualifiche ammesse e organi competenti

L’articolo 3 definisce come «organo competente» qualsiasi soggetto elencato nell’allegato I che conferisce una qualifica idonea a dare accesso alla PFC. L’allegato I elenca, Stato per Stato, le qualifiche riconosciute e gli enti che le rilasciano. Le qualifiche devono garantire un equilibrio tra formazione teorica e tirocinio pratico, includendo sci su pista e fuori pista, capacità didattiche, valutazione autonoma delle lezioni, preparazione di materiali formativi, dimostrazione tecnica e nozioni di primo soccorso e salvataggio.

Partecipazione, esenzioni e ripetizione delle prove

L’articolo 5 riconosce il diritto di partecipare alla PFC a tutti i cittadini dell’Unione in possesso di una qualifica o in corso di formazione per una qualifica dell’allegato I.

L’articolo 6 prevede esenzioni importanti:

  • dalla prova tecnica sono esentati i maestri di sci che possano dimostrare almeno 100 punti FIS per gli uomini o almeno 85 punti FIS per le donne nello slalom o nello slalom gigante in un periodo di cinque anni, oppure che abbiano superato l’eurotest;
  • dalla prova di sicurezza sono esentati i maestri di sci che abbiano superato la prova eurosicurezza;
  • chi abbia già superato una parte della PFC non deve ripeterla.

Il regolamento consente quindi una partecipazione modulare, valorizzando titoli e risultati sportivi già conseguiti.

Principio di riconoscimento automatico e diritti acquisiti

L’articolo 4 prevede che gli Stati membri riconoscano i certificati rilasciati conformemente all’articolo 8. Il possesso del certificato attribuisce al cittadino dell’Unione il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei professionisti formati nello Stato ospitante.

L’articolo 7 disciplina i diritti acquisiti. Ne beneficiano:

  • i maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima dell’entrata in vigore del regolamento;
  • i maestri di sci che abbiano superato sia eurotest sia prova eurosicurezza e siano titolari di una qualifica dell’allegato I;
  • i maestri di sci che abbiano ottenuto una qualifica dell’allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum e possano dimostrare almeno 200 giorni di esperienza professionale nei cinque anni immediatamente precedenti l’entrata in vigore.

I titolari di diritti acquisiti hanno diritto a richiedere il certificato di competenza ai sensi dell’articolo 8.

Certificato di competenza e documentazione

L’articolo 8 disciplina il certificato di competenza, che viene rilasciato ai maestri di sci che abbiano superato la PFC o che godano dei diritti acquisiti. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall’organo competente che ha conferito la qualifica che dà accesso alla PFC e deve contenere almeno:

  • nome del maestro di sci;
  • risultati della PFC e data di superamento, se del caso;
  • specifico diritto acquisito, se del caso;
  • Stato membro o organo competente rilasciante;
  • qualifica dell’allegato I posseduta.

Il certificato è accompagnato da un’etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci, con indicazione almeno del nome, dell’anno di rilascio e dell’autorità emittente. È inoltre previsto il rilascio di un duplicato in qualsiasi momento su richiesta dell’interessato.

Obblighi di notifica e aggiornamento delle qualifiche

L’articolo 9 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica delle qualifiche elencate nell’allegato I, nonché eventuali nuove qualifiche comparabili in termini di abilità e conoscenze. La notifica deve avvenire tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Disposizioni particolari per l’Austria

L’articolo 10 contiene una disposizione specifica per l’Austria: i maestri di sci titolari di una qualifica dell’allegato I che dimostrino almeno 95 giorni di formazione teorica e pratica e 95 giorni di esperienza lavorativa sono riconosciuti al livello di «Diplomschilehrer».

Organizzazione della prova tecnica

L’allegato II, parte I, disciplina in modo dettagliato la prova tecnica, che consiste in uno slalom gigante secondo le norme FIS adattate agli obiettivi della PFC. La prova si articola in due manche:

  • il sorteggio determina l’ordine di partenza della prima manche;
  • l’ordine della seconda manche è invertito rispetto alla prima;
  • chi supera la prova nella prima manche non accede alla seconda;
  • chi non la supera nella prima può partecipare alla seconda.

Sono previste commissioni esaminatrici multinazionali, aperte ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri, con membri provenienti da almeno tre Stati membri. Possono farne parte, per la valutazione della prova tecnica, solo soggetti che abbiano superato l’eurotest prima dell’entrata in vigore del regolamento o la PFC. I candidati possono chiedere una rivalutazione in caso di errori materiali.

La prova tecnica è soggetta a regole precise sulla pista, che deve essere omologata da una commissione tecnica e comunicata con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri. Il dislivello deve essere compreso tra 250 e 300 metri; il numero di porte tra l’11 % e il 15 % del dislivello in metri, idealmente tra il 12 % e il 13 %. È inoltre previsto un sistema di apripista, con almeno tre partecipanti, selezionati dallo Stato membro organizzatore o dall’organo competente, soggetti a test di calibrazione e a coefficienti di correzione annualmente rivedibili.

Per il superamento, i candidati devono completare una manche entro il tempo di riferimento maggiorato del:

  • 19 % per gli uomini;
  • 25 % per le donne.

Organizzazione della prova di sicurezza

L’allegato II, parte II, prevede una prova di sicurezza finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti minimi indispensabili per esercitare la professione in ambiente montano innevato. La prova è organizzata sotto la responsabilità dell’autorità competente per la formazione dei maestri di sci del territorio interessato, con il supporto di una commissione tecnica composta da cittadini qualificati di almeno tre Stati membri. Anche in questo caso è prevista una commissione esaminatrice multinazionale, la possibilità di revisione per errori materiali e l’obbligo di comunicare le date con almeno due mesi di anticipo.

La prova di sicurezza è divisa in due parti e in cinque moduli obbligatori, valutati singolarmente. Comprende:

  • un esame teorico, che richiede l’invio di una richiesta di soccorso al centro locale nella lingua del paese ospitante dopo una valanga, in modo chiaro, comprensibile e con informazioni accurate;
  • un esame pratico in lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, articolato in moduli sulla gestione del gruppo, la meteorologia, i pericoli in alta montagna, la valutazione del manto nevoso e la ricerca/soccorso di travolti da valanga.

I moduli sulla gestione del gruppo durano 15 minuti ciascuno, con 15 minuti di preparazione per modulo, e sono superati se almeno il 75 % delle esercitazioni è svolto in maniera soddisfacente. Il modulo di ricerca richiede l’individuazione di due ARTVA sotterrati in un’area massima di 50 x 50 metri e il recupero in superficie di almeno uno di essi entro 8 minuti; il candidato deve utilizzare un ARTVA digitale con almeno tre antenne, mentre chi dispone di un ARTVA analogico non è ammesso a questo modulo.

In caso di esito negativo di uno o più moduli, o se la prova non comprende tutti i moduli, il candidato deve ripetere l’intera prova.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto della PFC

L’articolo 2 stabilisce i contenuti della prova di formazione comune e le condizioni per prendervi parte e superarla. La PFC comprende due componenti: una prova tecnica che certifica l’abilità tecnica dei maestri di sci e una prova di sicurezza che certifica le competenze relative alla sicurezza, secondo l’allegato II, parti I e II.

Soggetti ammessi e principio di riconoscimento automatico

L’articolo 1 limita l’ambito ai cittadini UE che vogliono esercitare in uno Stato membro diverso da quello di ottenimento della qualifica. L’articolo 4 prevede il riconoscimento automatico dei certificati rilasciati a seguito della PFC e, con lo stesso effetto, dei certificati rilasciati a maestri di sci titolari di diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 7.

Partecipazione ed esenzioni

L’articolo 5 riconosce il diritto di partecipare alla PFC a tutti i cittadini dell’Unione in possesso di una qualifica o in formazione per una qualifica elencata nell’allegato I. L’articolo 6 esonera dalla prova tecnica chi dimostri almeno 100 punti FIS per gli uomini o 85 punti FIS per le donne in slalom o slalom gigante in un periodo di cinque anni, oppure abbia superato l’eurotest; esonera dalla prova di sicurezza chi abbia superato la prova eurosicurezza. Chi ha già superato una delle due parti della PFC non deve ripeterla.

Diritti acquisiti

L’articolo 7 riconosce diritti acquisiti ai maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima dell’entrata in vigore del regolamento, a coloro che abbiano superato eurotest ed eurosicurezza e siano titolari di una qualifica dell’allegato I, nonché a chi abbia ottenuto una qualifica dell’allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum e possa dimostrare almeno 200 giorni di esperienza professionale nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore. I beneficiari possono chiedere un certificato di competenza.

Certificato di competenza

L’articolo 8 prevede il rilascio del certificato ai maestri di sci che superano la PFC o che beneficiano dei diritti acquisiti. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall’organo competente che ha conferito la qualifica che dà accesso alla PFC e deve indicare almeno nome, risultati e data di superamento, diritto acquisito, autorità rilasciante e qualifica posseduta. È previsto anche un’etichetta autoadesiva per la tessera nazionale e un duplicato su richiesta.

Notifica delle qualifiche

L’articolo 9 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le modifiche alle qualifiche dell’allegato I e l’esistenza di nuove qualifiche comparabili, tramite il sistema IMI istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Prova tecnica

L’allegato II, parte I, disciplina una prova di slalom gigante secondo le regole FIS adattate agli obiettivi della PFC. Prevede due manche, commissioni esaminatrici multinazionali, possibilità di ripetizione senza limiti, revisione in caso di errori materiali e criteri di superamento basati su tempi massimi differenziati: 119 % del tempo di riferimento per gli uomini e 125 % per le donne. Regola inoltre pista, omologazione, apripista, test di calibrazione e coefficienti di correzione.

Prova di sicurezza

L’allegato II, parte II, configura una prova in due parti e cinque moduli obbligatori, con un esame teorico e un esame pratico, dedicata alla gestione della sicurezza, del gruppo, della meteorologia, dei pericoli in alta montagna, del manto nevoso e del soccorso in valanga. In caso di esito negativo di uno o più moduli, o se la prova non include tutti i moduli, il candidato deve ripetere l’intera prova. La prova pratica deve essere sostenuta nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante.

Disposizioni transitorie e applicazione in Austria

L’articolo 10 riconosce in Austria al livello di «Diplomschilehrer» i maestri di sci titolari di una qualifica dell’allegato I che possano dimostrare almeno 95 giorni di formazione teorica e pratica e 95 giorni di esperienza lavorativa come maestro di sci.

Entrata in vigore

L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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