Cassazione Penale, Ordinanza n. 05957/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del GIP resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa al reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Hanno dedotto il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato sulla mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze formulate non rientrano tra essi. La Corte rileva inoltre la tardività dei ricorsi, proposti oltre il termine di quindici giorni dalla pronuncia con motivazione contestuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero estranee ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento e, inoltre, che i ricorsi fossero tardivi perché proposti oltre il termine di quindici giorni dalla sentenza pronunciata con motivazione contestuale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale il ricorso per cassazione è soggetto a limiti speciali.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per il rito di trattazione del ricorso avverso sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a vizi di motivazione estranei ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione del difetto di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento non è, di per sé, motivo di ricorso ammissibile contro il patteggiamento se non si traduce in una delle specifiche doglianze tipizzate dalla legge.
- La proposizione del ricorso oltre il termine di quindici giorni dalla sentenza con motivazione contestuale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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