Cassazione Civile, Ordinanza n. 36344/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società in nome collettivo in liquidazione aveva agito per ottenere l'accertamento dell'occupazione sine titulo di un'abitazione e la condanna dell'occupante al rilascio del bene, oltre al pagamento di un'indennità di occupazione dal 1 gennaio 1994. Il tribunale aveva accolto la domanda, liquidando l'indennità in misura inferiore a quella richiesta; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'occupante ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il danno da occupazione illegittima non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma richiede la prova di un effettivo danno-conseguenza, come la mancata locazione o vendita del bene o altri pregiudizi concreti. Ha inoltre contestato il ricorso alla prova presuntiva, affermando che la mera natura fruttifera del bene non dimostra di per sé la sua effettiva destinazione al guadagno e che la liquidazione non poteva essere effettuata in via equitativa in difetto di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la corte di merito non aveva affermato un danno in re ipsa, ma aveva ritenuto provato il pregiudizio da occupazione illegittima mediante presunzioni, valorizzando due indici: la collocazione dell'immobile in un contesto urbano densamente abitato e la produzione di un preliminare di vendita, indice della volontà di sfruttare economicamente il bene. La censura sul piano della prova presuntiva non era stata articolata come contestazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi. È stata quindi confermata la condanna al rilascio e al pagamento delle spese di lite, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente per contestare l'accertamento del danno; la Corte rileva che la prova del danno era stata comunque ritenuta raggiunta mediante presunzioni e che la doglianza non investiva adeguatamente la valutazione degli indizi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il danno da occupazione illegittima di un immobile non deve essere confuso con il mero fatto dell'occupazione: esso va allegato e provato come danno-conseguenza, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La prova presuntiva del pregiudizio da occupazione sine titulo può essere desunta da elementi fattuali quali la collocazione urbana del bene e la manifestazione di una concreta volontà di valorizzarlo economicamente, ad esempio tramite un preliminare di vendita.
- In cassazione, la critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si censura specificamente l'insufficienza o l'inidoneità degli indizi a integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta sostenere in astratto l'assenza di prova del danno.
- Quando la liquidazione del pregiudizio è ancorata a criteri motivati dal giudice di merito, non è configurabile una mera liquidazione equitativa priva di base probatoria solo perché il danno è stato ricostruito in via presuntiva.
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