Sentenza del 20/04/2015 n. 854 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta ipotecaria - imposta catastale - imposte d'atto - sono tali. Imposta ipotecaria - imposta catastale - atto ricognitivo di risoluzione contrattuale - applicazione - consegue - efficacia ex tunc dell'atto - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale a un atto ricognitivo di risoluzione contrattuale per avveramento di una clausola risolutiva espressa e, dall'altro, la possibilità di utilizzare, ai fini della determinazione del valore dell'immobile venduto, il valore già accertato con adesione in una precedente compravendita tra il dante causa e l'attuale venditore. La tesi contestata era che la risoluzione, avendo efficacia retroattiva, non producesse un nuovo effetto imponibile.
La decisione
La sentenza ha affermato che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute anche sull'atto ricognitivo di risoluzione contrattuale, perché sono imposte d'atto e colpiscono la formalità o l'atto presentato, non necessariamente gli effetti sostanziali da esso prodotti; pertanto, l'efficacia ex tunc della risoluzione non esclude l'imposizione. È stato inoltre ritenuto utilizzabile il valore dell'immobile risultante da un precedente accertamento con adesione, anche considerando che venditore e acquirente erano amministrati dalla stessa persona, la quale conosceva il valore concordato con l'Ufficio. L'esito processuale concreto, inclusa l'eventuale integrale compensazione o regolazione delle spese, non è specificato nel testo.
Norme richiamate
Art. 28, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è richiamata quale fondamento della disciplina fiscale degli atti di risoluzione; nel caso esaminato, la risoluzione per avveramento di clausola risolutiva espressa non impedisce l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale all'atto ricognitivo, in quanto imposte d'atto.
Massime di principio
- Quando un tributo è qualificato come imposta d'atto, la sua applicazione può dipendere dalla stipula, registrazione o presentazione dell'atto e non dalla permanenza o meno degli effetti sostanziali dell'operazione.
- L'efficacia retroattiva della risoluzione contrattuale non comporta automaticamente l'inesistenza dell'obbligo fiscale relativo all'atto ricognitivo o alle formalità eseguite.
- Nella determinazione del valore di un immobile, l'Amministrazione può valorizzare precedenti accertamenti con adesione riguardanti lo stesso bene, soprattutto se esistono elementi che dimostrano la conoscenza o la continuità del valore tra le operazioni.
- Rapporti societari o amministrativi coincidenti tra le parti possono essere utilizzati come elementi indiziari per dimostrare la conoscenza effettiva del precedente valore concordato con l'Amministrazione.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra imposte che colpiscono l'atto o la formalità e imposte che colpiscono gli effetti economici dell'operazione, verificando inoltre la specifica disciplina prevista per la risoluzione contrattuale.
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