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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28421/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esattore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a ICI per gli anni 2010 e 2011. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo nulla la notificazione della cartella perché eseguita via PEC con allegato in formato pdf privo dell'estensione .p7m. La società concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, centrale, denunciava l'erroneità della declaratoria di nullità della notifica via PEC in formato pdf anziché .p7m; il secondo lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo, in conseguenza dell'assorbimento delle ulteriori censure. La resistente ha depositato controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che l'irritualità della notifica della cartella di pagamento via PEC in formato pdf, anziché con file .p7m, integra un vizio sanabile per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia comunque proposto tempestivo ricorso avverso la cartella. Poiché la tempestiva impugnazione ha raggiunto la finalità conoscitiva dell'atto, la nullità della notificazione deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni dedotte in appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    la norma è richiamata per il rinvio alla disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento e, tramite questa, alle regole sulle notificazioni nel processo civile.

  • art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973

    è considerato il tramite del rinvio alla disciplina processualcivilistica delle notificazioni anche per la cartella di pagamento.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione della cartella è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè se il destinatario ha proposto tempestivamente ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    indicato come rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, può essere soggetta alle regole processualcivilistiche sulla notificazione quando la disciplina tributaria vi faccia espresso rinvio.
  • La trasmissione via PEC di una cartella in formato pdf anziché con file firmato digitalmente .p7m non determina necessariamente invalidità insanabile: il vizio è sanabile per raggiungimento dello scopo se il contribuente ha comunque avuto conoscenza dell'atto e lo ha tempestivamente impugnato.
  • In materia di notificazione degli atti impositivi, il giudice deve verificare non solo l'irregolarità formale del mezzo utilizzato, ma anche se l'atto abbia comunque conseguito la finalità conoscitiva perseguita dalla legge.
  • Se il motivo di ricorso principale è accolto e impone la cassazione con rinvio, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la conferma della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullità

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