Sentenza n. 3973/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del provvedimento pubblicato in data 10/7/2025 contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'acceso al ruolo dei professori universitari di I fascia per il settore concorsuale 09/B3 “Ingegneria Economico-Gestionale” di cui al Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023 emesso a norma dell'art. 16 della L. 240/2010, nonché a norma del D.P.R. del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari; del DPR 120-2016; del Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto direttoriale n. 1796/2023; - di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; - ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120; - le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall'ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l'opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589; – di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; - ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120; -le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall'ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l'opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alla I fascia nel settore concorsuale 09/B3, con i verbali e gli atti della relativa procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale, deducendo violazione della disciplina sull'ASN, del decreto direttoriale di indizione, dei criteri fissati dalla Commissione e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la Commissione avesse illegittimamente svalutato titoli e pubblicazioni, nonostante il possesso dei valori soglia bibliometrici, la continuità e coerenza della produzione scientifica, l'elevato numero di citazioni e la collocazione editoriale di numerosi lavori in riviste classificate AiIG Gold e Silver. Ha contestato, in particolare, il mancato riconoscimento del titolo relativo al coordinamento di gruppi di ricerca, sostenendo di aver prodotto dichiarazioni attestanti tale ruolo, e del titolo relativo al trasferimento tecnologico, valorizzando la partecipazione alla creazione e gestione di uno spin-off universitario operante nell'intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi e un brevetto. Ha inoltre lamentato che i giudizi individuali e quello collegiale utilizzassero formule stereotipate e sostanzialmente identiche, quali dispersione tematica, debolezza dell'impianto teorico e limitato rigore metodologico, senza adeguato esame dei singoli lavori. Infine, ha dedotto l'irragionevolezza e contraddittorietà del giudizio negativo, poiché la Commissione aveva riconosciuto elementi positivi quali produttività, continuità, coerenza tematica, impatto citazionale e collocazione editoriale. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando l'ampia discrezionalità tecnica della Commissione e sostenendo che il candidato non avesse raggiunto il numero minimo di titoli riconosciuti e non avesse dimostrato l'elevata qualità delle pubblicazioni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che il giudizio ASN costituisca espressione di una valutazione tecnico-discrezionale diretta ad accertare la maturità scientifica e l'attitudine del candidato rispetto al modello di docente richiesto per la I fascia. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica estrinseca dell'assenza di errori manifesti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà sostanziale o vizi del procedimento valutativo, senza possibilità di sostituire il giudizio scientifico della Commissione con quello del giudice o del candidato. Quanto al titolo relativo al coordinamento di gruppi di ricerca, il Collegio ha rilevato che la Commissione non si era limitata a una formula stereotipata, ma aveva qualificato le attività come collaborazioni bilaterali o gruppi di dimensioni ridotte, prive di adeguata dimostrazione della rilevanza e della qualità richieste dal verbale n. 1. Le dichiarazioni prodotte dal ricorrente non hanno fornito una sostanziale smentita di tale valutazione e non risultava chiaramente che fossero state prodotte già nella domanda ASN. Quanto al titolo relativo al trasferimento tecnologico, il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione con cui la Commissione aveva considerato lo spin-off solo marginalmente coerente con il settore 09/B3, poiché prevalentemente incentrato sul controllo della qualità dei processi produttivi, ritenuto riconducibile principalmente a un diverso settore disciplinare in assenza di dimostrata interdipendenza tra tecnologie e variabili organizzative. Il ricorrente si era limitato ad affermare la coerenza dello spin-off senza fornire una replica sostanziale agli elementi istruttori e all'interpretazione delle declaratorie dei settori. Poiché il mancato riconoscimento di almeno tre titoli era sufficiente a confermare l'esito negativo, il Collegio ha ritenuto non necessario l'esame della motivazione sulle pubblicazioni, procedendo comunque a valutarla per completezza. Sul punto ha ritenuto che il giudizio collegiale fosse individualizzato mediante il riepilogo della produzione, dei filoni di ricerca e dei singoli contributi, nonché mediante il richiamo ai limiti teorici e metodologici riscontrati, ulteriormente precisati nei giudizi individuali. Il riconoscimento di aspetti positivi della produzione, quali continuità, produttività, coerenza tematica, citazioni e collocazione editoriale, non è stato ritenuto incompatibile con la conclusione negativa, poiché tali elementi potevano risultare insufficienti rispetto alla soglia di piena maturità scientifica richiesta per la I fascia. Il TAR ha escluso che la rilevanza delle riviste o i dati bibliometrici imponessero un diverso esito, osservando che la valutazione editoriale è distinta da quella sostanziale dei contenuti, dell'originalità, dell'apporto teorico e del rigore metodologico. Le censure sono state quindi qualificate come dirette a ottenere una sostituzione del giudizio tecnico della Commissione e, in quanto tali, non idonee a dimostrare un vizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Costituisce la base legislativa della procedura di abilitazione scientifica nazionale.
d.P.R. 222/2011
Disciplina regolamentare dell'abilitazione scientifica nazionale, richiamata nella procedura.
d.P.R. 95/2016
Modifica la disciplina regolamentare dell'ASN.
art. 3 l. 241/1990
Impone l'obbligo di motivazione del provvedimento; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di non abilitazione.
d.m. 120/2016
Stabilisce criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nell'ASN, nonché la valutazione della maturità scientifica.
d.m. 589/2018
Individua i valori soglia bibliometrici richiamati nella procedura; il loro raggiungimento non determina automaticamente il conseguimento dell'abilitazione.
art. 7 d.m. 120/2016
Richiamato quale fondamento dell'esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere, oltre all'annullamento, la dichiarazione diretta dell'idoneità o il riesame della posizione.
d.m. 639/2024
Richiamato dalla Commissione per la declaratoria del gruppo scientifico disciplinare IEGE 01/A, utilizzata per valutare la coerenza dello spin-off con il settore di riferimento.
Massime di principio
- Il giudizio sull'abilitazione scientifica nazionale è espressione di discrezionalità tecnica e comporta un apprezzamento prognostico della maturità scientifica e dell'attitudine del candidato alle funzioni della fascia richiesta; il giudice amministrativo può sindacarlo solo per vizi estrinseci o intrinseci manifesti, quali errori evidenti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà sostanziale o carenze procedimentali, senza sostituire la propria valutazione scientifica a quella della Commissione.
- Il raggiungimento dei valori soglia bibliometrici e il riconoscimento di elementi positivi della produzione scientifica non determinano automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, poiché la Commissione deve comunque valutare la piena maturità scientifica, l'apporto teorico, l'originalità e il rigore metodologico delle pubblicazioni.
- La motivazione di un giudizio ASN è sufficientemente individualizzata quando, anche mediante il coordinamento tra giudizio collegiale e giudizi individuali, ricostruisce la produzione del candidato, i principali filoni di ricerca e i limiti teorici o metodologici riscontrati nei contributi; l'uso di formule sintetiche non integra di per sé un vizio di motivazione se tali formule sono collegate a elementi concreti dell'istruttoria.
- La valutazione della rilevanza editoriale delle riviste e dei dati citazionali è distinta dalla valutazione abilitativa dei contenuti scientifici: una buona collocazione editoriale o un elevato impatto citazionale possono coesistere con un giudizio negativo sulla qualità teorica e metodologica della produzione.
- Quando il riconoscimento di un titolo ASN dipende dalla rilevanza e dalla coerenza di esperienze di ricerca o trasferimento tecnologico rispetto alla declaratoria del settore concorsuale, il candidato deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare tali presupposti; la mera allegazione dell'esistenza di collaborazioni, spin-off o brevetti non impone il riconoscimento del titolo.
- Il riconoscimento di valutazioni positive su singoli aspetti del curriculum non è incompatibile con un giudizio finale negativo, quando la Commissione abbia ritenuto tali elementi insufficienti, nel loro complesso, a raggiungere la soglia di piena maturità scientifica richiesta per la fascia superiore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →