Direttiva 2014/34
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/34/UE rifonde la disciplina europea sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive, sostituendo la direttiva 94/9/CE. Essa fissa requisiti essenziali di salute e sicurezza, regole di classificazione dei prodotti, obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e organismi notificati, oltre alle procedure di valutazione della conformità e alla marcatura CE. La disciplina è completata da norme sulla vigilanza del mercato, sulle procedure di salvaguardia e su un regime transitorio fino al 20 aprile 2016.
Rifusione dell’armonizzazione UE sugli apparecchi, sistemi di protezione e componenti destinati all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive, con requisiti essenziali di sicurezza, valutazione della conformità e marcatura CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione destinati all’uso fuori da tali atmosfere ma necessari o utili al funzionamento sicuro, nonché ai componenti destinati a essere incorporati in tali prodotti (art. 1). Si applica alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio nell’Unione, anche nelle forme di vendita a distanza; riguarda prodotti nuovi immessi sul mercato UE, inclusi prodotti importati da paesi terzi (considerando 4-5). Sono escluse, tra le altre, apparecchiature mediche, DPI, navi marittime e unità offshore, determinati mezzi di trasporto, prodotti il cui rischio di esplosione deriva solo da materie esplosive o chimicamente instabili, alcuni apparecchi domestici e i prodotti di cui all’art. 346, par. 1, lett. b), TFUE (art. 1, par. 2).
Direttiva 2014/34/UE sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
La direttiva rifonde la precedente direttiva 94/9/CE, coordinandola con il quadro orizzontale europeo sulla commercializzazione dei prodotti, in particolare con il regolamento (CE) n. 765/2008 e con la decisione 768/2008/CE. L’obiettivo è assicurare un elevato livello di protezione della salute e sicurezza, soprattutto dei lavoratori, garantendo al contempo la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno.
Finalità e impostazione della disciplina
La direttiva si concentra sui requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti devono soddisfare per essere immessi e messi in servizio nel mercato dell’Unione. Il legislatore UE adotta un approccio di armonizzazione minima sul risultato: gli Stati membri devono assicurare che i prodotti conformi possano circolare liberamente, ma restano liberi di scegliere forme e mezzi di attuazione, nonché di mantenere requisiti nazionali aggiuntivi per la tutela delle persone, purché non comportino modifiche dei prodotti non previste dalla direttiva.
Ambito di applicazione e definizioni rilevanti
L’articolo 1 individua tre grandi categorie di prodotti:
- apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione destinati all’uso fuori da atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili al funzionamento sicuro di tali apparecchi;
- componenti destinati a essere inseriti negli apparecchi o sistemi di protezione.
Sono escluse, tra le altre, le apparecchiature mediche, i DPI, le navi marittime e unità offshore, determinati mezzi di trasporto e i prodotti il cui rischio di esplosione dipende esclusivamente dalla presenza di materie esplosive o chimicamente instabili.
L’articolo 2 fornisce definizioni operative essenziali per la pratica: apparecchi, sistemi di protezione, componenti, atmosfera esplosiva e potenzialmente esplosiva, gruppi e categorie di apparecchi, immissione sul mercato, commercializzazione, fabbricante, importatore, distributore, valutazione della conformità, organismo notificato, richiamo e ritiro.
Requisiti essenziali di salute e sicurezza
L’articolo 4 rinvia all’allegato II, che contiene i requisiti essenziali di salute e sicurezza per progettazione e costruzione. L’impostazione è fondata sulla sicurezza integrata contro le esplosioni: prevenzione della formazione di atmosfere esplosive, prevenzione dell’innesco e, ove l’esplosione si verifichi, contenimento o soppressione degli effetti.
Tra i punti centrali dell’allegato II vi sono:
- scelta dei materiali in funzione delle condizioni d’uso e della compatibilità con l’ambiente esplosivo;
- progettazione contro sorgenti di innesco, elettriche e non elettriche;
- prevenzione dei rischi da elettricità statica, correnti parassite, surriscaldamento e variazioni di pressione;
- protezione contro perturbazioni esterne, sovraccarichi e guasti di sicurezza;
- requisiti specifici di marcatura e istruzioni per l’uso.
La direttiva precisa anche che, quando determinati rischi sono già coperti da altre normative UE, la presente direttiva cessa di applicarsi per quei rischi e per quei prodotti, nei limiti della disciplina speciale.
Classificazione dei prodotti: gruppi e categorie
L’allegato I classifica gli apparecchi in due gruppi:
- gruppo I: apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti a grisù e/o polveri combustibili;
- gruppo II: apparecchi destinati ad altri ambienti soggetti a atmosfere esplosive.
Per ciascun gruppo sono previste categorie con diverso livello di protezione:
- M1 e 1: livello molto elevato;
- M2 e 2: livello elevato;
- 3: livello normale.
La categoria incide direttamente sulla procedura di valutazione della conformità e sul grado di controllo richiesto.
Obblighi del fabbricante
L’articolo 6 attribuisce al fabbricante il ruolo centrale nella conformità del prodotto. Egli deve garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità all’allegato II, predisporre la documentazione tecnica e far eseguire la corretta procedura di valutazione della conformità.
Se il prodotto è conforme, il fabbricante deve:
- redigere la dichiarazione UE di conformità;
- apporre la marcatura CE, se prevista;
- per i componenti, rilasciare un attestato scritto di conformità invece della dichiarazione UE.
Ulteriori obblighi riguardano:
- conservazione per 10 anni della documentazione tecnica e della dichiarazione/attestato;
- continuità della conformità nella produzione in serie;
- campionamenti, esame dei reclami e, se necessario, registro di reclami, non conformità e richiami;
- apposizione di identificativi di tipo/lotto/serie;
- indicazione di nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale di contatto;
- istruzioni e informazioni di sicurezza in lingua comprensibile agli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
Se il fabbricante scopre che un prodotto immesso sul mercato non è conforme o presenta rischi, deve adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità nazionali competenti.
Rappresentante autorizzato, importatori e distributori
L’articolo 7 consente al fabbricante di nominare un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto, ma non gli può trasferire gli obblighi sostanziali di progettazione/conformità e di predisposizione della documentazione tecnica. Il rappresentante può però conservare documenti, fornire informazioni e cooperare con le autorità.
Gli importatori, ai sensi dell’articolo 8, devono immettere sul mercato solo prodotti conformi e verificare prima dell’immissione:
- l’avvenuta procedura di valutazione della conformità;
- la disponibilità della documentazione tecnica;
- la presenza della marcatura CE, ove applicabile;
- la dichiarazione UE di conformità o l’attestato di conformità;
- l’adempimento degli obblighi di identificazione e rintracciabilità del fabbricante.
Anche gli importatori devono assicurare corretto stoccaggio e trasporto, apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto, fornire istruzioni nella lingua richiesta e, in caso di non conformità o rischio, intervenire con misure correttive, ritiro o richiamo.
I distributori, ai sensi dell’articolo 9, devono agire con dovuta diligenza, verificare le informazioni e i documenti essenziali, mantenere condizioni di stoccaggio e trasporto adeguate e cooperare con le autorità. Se scoprono una non conformità o un rischio, devono attivare i correttivi e informare fabbricante/importatore e autorità di vigilanza.
L’articolo 10 prevede che importatori o distributori diventino fabbricanti, con tutti i relativi obblighi, se commercializzano il prodotto con il proprio nome o marchio o se lo modificano in modo da incidere sulla conformità.
L’articolo 11 rafforza la tracciabilità imponendo di conservare per 10 anni le informazioni sui soggetti da cui si è ricevuto o a cui si è fornito il prodotto.
Presunzione di conformità e procedure di valutazione della conformità
L’articolo 12 stabilisce che i prodotti conformi a norme armonizzate pubblicate nella GUUE beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti coperti da tali norme. Se mancano norme armonizzate, gli Stati membri devono informare le parti interessate sulle specifiche tecniche nazionali rilevanti.
L’articolo 13 disciplina le procedure di valutazione della conformità, calibrate sul rischio e sulla categoria del prodotto:
- per gruppo I e gruppo II, categorie M1 e 1, esame UE del tipo con modulo di controllo della produzione o verifica del prodotto;
- per categorie M2 e 2, a seconda del tipo di apparecchio, esame UE del tipo con moduli di controllo interno unito a prove sotto controllo ufficiale o garanzia della qualità del prodotto, oppure controllo interno con invio documentazione a organismo notificato;
- per categoria 3, controllo interno della produzione;
- per i sistemi di protezione a funzione autonoma, si applicano le procedure previste per i prodotti più sensibili;
- per alcuni aspetti dell’allegato II, punto 1.2.7, può applicarsi anche il modulo di controllo interno.
In casi eccezionali, l’autorità competente può autorizzare la commercializzazione e la messa in servizio di prodotti non sottoposti alle procedure, se l’impiego è nell’interesse della protezione.
Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE
L’articolo 14 stabilisce la funzione della dichiarazione UE di conformità: attestare che il prodotto ha dimostrato il rispetto dei requisiti essenziali. Essa deve seguire il modello dell’allegato X, essere costantemente aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di commercializzazione.
Se un prodotto è soggetto a più atti di armonizzazione UE, può essere emessa un’unica dichiarazione UE di conformità. Con la dichiarazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.
L’articolo 16 regola la marcatura CE: apposizione visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o, se impossibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento; apposizione prima dell’immissione sul mercato; eventuale numero di identificazione dell’organismo notificato; marchio specifico di protezione antideflagrante, simboli di gruppo e categoria e altre marcature tecniche previste dall’allegato II.
Organismi notificati
Il capo 4 disciplina in dettaglio il sistema degli organismi notificati. Gli Stati membri devono designare un’autorità di notifica, che può avvalersi di un organismo nazionale di accreditamento. L’autorità di notifica deve essere imparziale, senza conflitti di interesse, e disporre di personale competente; la Commissione deve essere informata delle procedure di valutazione e notifica.
Gli organismi notificati devono possedere personalità giuridica, indipendenza, competenza tecnica, imparzialità e assicurazione di responsabilità civile. Devono disporre di personale qualificato, procedure adeguate, accesso agli strumenti necessari, e operare con segreto professionale. Devono inoltre partecipare alle attività di normalizzazione e al coordinamento europeo degli organismi notificati.
La notifica avviene tramite piattaforma elettronica della Commissione; l’organismo può operare come notificato solo se, entro i termini previsti, non vi sono obiezioni della Commissione o degli altri Stati membri:
- 2 settimane se la notifica è basata su certificato di accreditamento;
- 2 mesi in mancanza di accreditamento.
La Commissione assegna un numero di identificazione e pubblica l’elenco degli organismi notificati. In caso di perdita dei requisiti, l’autorità di notifica può limitare, sospendere o ritirare la notifica.
Obblighi operativi degli organismi notificati
Gli organismi notificati devono svolgere le valutazioni in modo proporzionato, evitando oneri inutili ma garantendo il livello di rigore richiesto. Se rilevano non conformità, non rilasciano il certificato o lo sospendono/ritirano, chiedendo al fabbricante di adottare misure correttive.
Gli Stati membri devono inoltre assicurare una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati. Questi ultimi hanno obblighi di informazione verso l’autorità di notifica e verso gli altri organismi notificati, anche su certificati rilasciati, respinti, sospesi o ritirati.
Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia
L’articolo 34 applica ai prodotti della direttiva il quadro del regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di sorveglianza del mercato e controllo dei prodotti che entrano nell’Unione.
Gli articoli 35-38 disciplinano il flusso operativo in caso di rischio o non conformità:
- l’autorità nazionale valuta il prodotto;
- può chiedere misure correttive, ritiro o richiamo;
- se la non conformità non è solo nazionale, informa Commissione e altri Stati membri;
- in assenza di misure adeguate, adotta provvedimenti provvisori di divieto, limitazione, ritiro o richiamo;
- se non vi sono obiezioni entro 3 mesi, la misura si considera giustificata.
Se vi sono obiezioni o la Commissione ritiene la misura contraria al diritto UE, si attiva la procedura di salvaguardia dell’Unione con consultazioni e decisione della Commissione mediante atto di esecuzione. Una procedura analoga è prevista per i prodotti conformi ma rischiosi. L’articolo 38 interviene invece sulla non conformità formale, ad esempio marcatura CE errata, documentazione mancante o indicazioni amministrative incomplete.
Sanzioni, disposizioni transitorie e recepimento
L’articolo 40 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; per violazioni gravi possono essere previste sanzioni penali.
L’articolo 41 contiene la disciplina transitoria: i prodotti conformi alla direttiva 94/9/CE, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016, possono continuare a essere messi a disposizione e messi in servizio; i certificati rilasciati ai sensi della direttiva precedente restano validi.
L’articolo 42 fissa il termine di recepimento al 19 aprile 2016 e l’applicazione delle disposizioni recepite dal 20 aprile 2016. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nel diritto nazionale e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali adottate.
L’articolo 43 abroga la direttiva 94/9/CE con effetto dal 20 aprile 2016, mentre l’articolo 44 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e differisce al 20 aprile 2016 l’applicazione di alcune disposizioni e degli allegati collegati.
Profili pratici per avvocati e commercialisti
Per gli operatori italiani, la direttiva impone una gestione documentale e di compliance molto rigorosa lungo tutta la catena di fornitura. In particolare, occorre verificare:
- corretta classificazione del prodotto in gruppo e categoria;
- scelta del modulo di valutazione della conformità appropriato;
- completezza del fascicolo tecnico e della dichiarazione UE di conformità;
- correttezza di marcature, etichettatura e istruzioni;
- tracciabilità dei flussi di acquisto e vendita per 10 anni;
- procedure interne per non conformità, reclami, richiami e cooperazione con le autorità.
Il sistema degli organismi notificati e della sorveglianza del mercato fa sì che la conformità non sia meramente formale, ma debba essere sostanziale e documentabile lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’art. 1 individua i prodotti soggetti alla direttiva: apparecchi e sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive, dispositivi di sicurezza/controllo/regolazione correlati e componenti. L’art. 2 fornisce le definizioni chiave, tra cui apparecchi, sistemi di protezione, componenti, atmosfere esplosive/potenzialmente esplosive, gruppi e categorie di apparecchi, immissione sul mercato, commercializzazione, fabbricante, importatore, distributore, valutazione della conformità, organismo notificato, ritiro e richiamo.
Principio di libera circolazione e requisiti essenziali
L’art. 3 richiede che i prodotti siano messi a disposizione e posti in servizio solo se, installati e usati correttamente, soddisfano la direttiva; gli Stati membri possono mantenere requisiti nazionali per la protezione delle persone purché non comportino modifiche non previste dalla direttiva. L’art. 4 rinvia ai requisiti essenziali di salute e sicurezza dell’allegato II, mentre l’art. 5 vieta restrizioni nazionali alla commercializzazione e messa in servizio dei prodotti conformi.
Obblighi del fabbricante e documentazione tecnica
L’art. 6 impone al fabbricante di progettare e fabbricare i prodotti conformemente all’allegato II, predisporre la documentazione tecnica degli allegati III-IX, eseguire la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE quando prevista. La documentazione tecnica e la dichiarazione/attestato vanno conservati per 10 anni dall’inizio della commercializzazione; il fabbricante deve assicurare la produzione in serie conforme, effettuare campionamenti se necessario, identificare il prodotto con tipo/lotto/serie, apporre il marchio specifico antideflagrante e indicare nome e indirizzo postale, oltre a istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato.
Rappresentante autorizzato, importatori e distributori
L’art. 7 consente la nomina di un rappresentante autorizzato, che però non può sostituire il fabbricante per la progettazione e la documentazione tecnica; può conservare documenti, fornire informazioni e cooperare con le autorità. Gli artt. 8 e 9 disciplinano gli obblighi di importatori e distributori: verifica preventiva della conformità, divieto di immissione o messa a disposizione di prodotti non conformi, identificazione del soggetto sul prodotto o sull’imballaggio, conservazione delle condizioni di stoccaggio e trasporto, cooperazione con le autorità e adozione di misure correttive, ritiro o richiamo in caso di rischio.
Tracciabilità e assimilazione a fabbricante
L’art. 11 impone agli operatori economici di indicare, su richiesta delle autorità, i soggetti da cui hanno ricevuto o a cui hanno fornito il prodotto, per 10 anni. L’art. 10 prevede che importatori o distributori che immettano il prodotto con il proprio nome o marchio, o lo modifichino in modo da incidere sulla conformità, siano considerati fabbricanti e soggetti ai relativi obblighi.
Presunzione di conformità e procedure di valutazione
L’art. 12 prevede la presunzione di conformità per i prodotti conformi a norme armonizzate pubblicate nella GUUE; in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri devono comunicare le norme e specifiche tecniche nazionali pertinenti. L’art. 13 stabilisce i moduli di valutazione della conformità in funzione del gruppo/categoria: per M1 e 1 esame UE del tipo più moduli D o F; per M2 e 2, a seconda del prodotto, esame UE del tipo più moduli C1 o E, oppure controllo interno con invio documentazione a organismo notificato; per categoria 3 controllo interno; per i sistemi di protezione e per specifici profili di sicurezza è prevista anche la verifica dell’unità. In via eccezionale, le autorità competenti possono autorizzare prodotti non sottoposti alle procedure, se l’uso è nell’interesse della protezione.
Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE
L’art. 14 disciplina la dichiarazione UE di conformità, che attesta il rispetto dei requisiti dell’allegato II e deve seguire il modello dell’allegato X, essere aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro. Se si applicano più atti UE, può esservi un’unica dichiarazione. L’art. 15 rinvia ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre l’art. 16 regola apposizione, visibilità, indelebilità, tempistica e combinazione della marcatura CE con numero dell’organismo notificato, marchio specifico antideflagrante, simboli di gruppo/categoria e altre marcature tecniche.
Organismi notificati: designazione, requisiti e controllo
Gli artt. 17-33 disciplinano notifica, autorità di notifica, requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità, riservatezza e assicurazione degli organismi notificati, nonché la procedura di domanda e notifica elettronica. È previsto il controllo di eventuali affiliati e subappaltatori, la presunzione di conformità ove si applichino norme armonizzate e il coordinamento europeo degli organismi notificati. La Commissione e gli Stati membri possono contestare la competenza di un organismo notificato; l’autorità di notifica può limitare, sospendere o ritirare la notifica. Gli organismi notificati devono effettuare valutazioni proporzionate, gestire i non conformi, assicurare possibilità di ricorso e informare le autorità di notifica e gli altri organismi.
Vigilanza del mercato, misure di salvaguardia e prodotti che presentano rischi
L’art. 34 rinvia al regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti in entrata nell’Unione. Gli artt. 35-38 disciplinano la gestione dei prodotti che presentano rischio o non conformità formale: valutazione del prodotto, richieste di misure correttive, ritiro o richiamo, misure provvisorie nazionali, informazione alla Commissione e agli altri Stati membri, procedura di salvaguardia UE e decisione della Commissione sulla giustificazione della misura nazionale. È prevista anche una procedura specifica per prodotti conformi ma rischiosi e per le non conformità formali (marcatura CE, documentazione, informazioni amministrative, attestati).
Sanzioni, transitorio, recepimento e abrogazione
L’art. 40 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali per violazioni gravi. L’art. 41 tutela i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformi alla direttiva 94/9/CE e mantiene validi i certificati rilasciati ai sensi di tale direttiva. L’art. 42 fissa il termine di recepimento al 19 aprile 2016 e l’applicazione dal 20 aprile 2016; l’art. 43 abroga la direttiva 94/9/CE con effetto dal 20 aprile 2016, salvo gli obblighi transitori indicati; l’art. 44 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione differita di alcune disposizioni e allegati.
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